PROCEDURE DEFLATTIVE

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15057 depositata il 29 maggio 2024 – Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14867 depositata il 28 maggio 2024 – In assenza della prova del pagamento integrale del debito tributario non ricorrono le condizioni perché possa ritenersi perfezionato il condono

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14867 depositata il 28 maggio 2024 Tributi - Avviso di accertamento - IRPEF - IVA - IRAP - Maggior reddito imponibile - Definizione agevolata - Assenza della prova del pagamento integrale del debito - Condono non perfezionato - Manifestazione inequivocabile dell'intenzione di non proseguire nel giudizio - Sopravvenuta [...]

Rottamazione cartelle, prossima rata entro il 31 maggio – AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE – Comunicato del 28 maggio 2024

AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE - Comunicato del 28 maggio 2024 Rottamazione cartelle, prossima rata entro il 31 maggio Nuova scadenza in arrivo per la Rottamazione-quater. Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il prossimo 31 maggio è il termine entro il quale deve essere versata la quarta rata della Definizione agevolata delle cartelle. Per [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12606 depositata l’ 8 maggio 2024 – Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato

Il comma 194 dell'art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l'eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell'art. 1 citato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 11356 depositata il 29 aprile 2024 – La rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell’esattore

La rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell'esattore

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8784 depositata il 3 aprile 2024 – L’istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) rivela che è sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che aderendo alla definizione agevolata ha assunto comunque l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti (v. art. 1 comma 236 cit.), e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire

L’istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) rivela che è sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che aderendo alla definizione agevolata ha assunto comunque l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti (v. art. 1 comma 236 cit.), e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire

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