cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18702 depositata il 9 luglio 2025 – In tema di agevolazioni tributarie erogate a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale è compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile e, cioè, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b, TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, che la sede operativa dell’impresa si trova nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento e che ha subito danni effettivi cagionati dall’evento

In tema di agevolazioni tributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale è compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile e, cioè, se ricorrono le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b, TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, che la sede operativa dell'impresa si trova nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento e che ha subito danni effettivi cagionati dall'evento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18673 depositata l’ 8 luglio 2025 – Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall’Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall'Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16807 depositata il 7 agosto 2020 – L’interessato” può chiedere per “motivi legittimi” che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento

L’interessato” può chiedere per “motivi legittimi” che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18717 depositata il 9 luglio 2025 – In tema di definizione agevolata delle liti, ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018, il provvedimento di diniego non può fondarsi sulla pendenza di un procedimento penale, non ancora definito con provvedimento passato in cosa giudicata ed avente ad oggetto le sentenze di merito che hanno pronunziato sugli atti impositivi sottesi alle riprese dell’Ufficio

In tema di definizione agevolata delle liti, ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018, il provvedimento di diniego non può fondarsi sulla pendenza di un procedimento penale, non ancora definito con provvedimento passato in cosa giudicata ed avente ad oggetto le sentenze di merito che hanno pronunziato sugli atti impositivi sottesi alle riprese dell'Ufficio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18712 depositata il 9 luglio 2025 – In tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, per l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non è sufficiente che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità

In tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non è sufficiente che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18655 depositata l’ 8 luglio 2025 – Qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto all’accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

Qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto all'accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus", attesa l'inscindibilità delle due situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18648 depositata l’ 8 luglio 2025 – Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato D.P.R. e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione

Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato D.P.R. e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18529 depositata il 7 luglio 2025 – In virtù del principio fondamentale di neutralità dell’imposta, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l’imposta assolta, anche se non abbia presentato l’interpello disapplicativo – salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva – potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui agli artt. 30 comma 4-bis, della L. n. 724 del 1994 e 37-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma anche in sede processuale

In virtù del principio fondamentale di neutralità dell'imposta, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l'imposta assolta, anche se non abbia presentato l'interpello disapplicativo - salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva - potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui agli artt. 30 comma 4-bis, della L. n. 724 del 1994 e 37-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma anche in sede processuale

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