CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18702 depositata il 9 luglio 2025 – In tema di agevolazioni tributarie erogate a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale è compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile e, cioè, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b, TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, che la sede operativa dell’impresa si trova nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento e che ha subito danni effettivi cagionati dall’evento
In tema di agevolazioni tributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale è compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile e, cioè, se ricorrono le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b, TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, che la sede operativa dell'impresa si trova nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento e che ha subito danni effettivi cagionati dall'evento