CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25822 depositata il 5 settembre 2023

Tributi – Avviso di accertamento – Tassa automobilistica – Requisiti esenzione – Portatori di handicap – Omesso invio dell’avviso di fissazione di trattazione in udienza – Costituzione in giudizio – Riconoscimento dei requisiti sanitari – Indennità di accompagnamento – Rigetto – Nel processo tributario, il diritto della parte alla comunicazione dell’avviso di trattazione del giudizio di appello, ex d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31 è condizionato ad un atto di diligenza processuale, rappresentato dalla costituzione in giudizio, la cui omissione, corrispondendo ad una scelta legittima della stessa parte, le impedisce di dolersi della lesione del suo diritto di difesa

Ritenuto che

La Regione Calabria ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, indicata in epigrafe, che nel giudizio di impugnazione, da parte di C.R., di un avviso di accertamento per mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013/2014/2015, ha rigettato l’appello della Regione e confermato la sentenza di primo grado della CTP di Catanzaro che aveva ritenuto sussistere i requisiti legittimanti l’esenzione dalla tassa automobilistica. La CTR, per quanto qui ancora rileva, ha respinto l’appello della Regione che aveva eccepito il mancato invio dell’avviso di trattazione dell’udienza, alla quale non si era potuta costituire, con conseguente violazione del diritto di difesa, ritenendo “del tutto irrilevante la censura della mancata costituzione per omesso invio dell’avviso di fissazione di trattazione in udienza”, in quanto la mancata costituzione della Regione non determinava l’obbligo della segreteria della Commissione tributaria a darne comunicazione.

Nel merito ha confermato la decisione impugnata, avendo la C. dimostrato di essere portatrice di grave deficit deambulatorio permanente, con conseguente esenzione dal pagamento della tassa auto ex l. n. 388 del 2000, art. 30, comma 7.

Il giudice di appello, sulla base della prova documentale versata in atti, ha ritenuto di annullare l’accertamento impugnato.

La contribuente si costituisce con controricorso. La Regione Calabria deposita memoria.

Considerato che

Col primo motivo si deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto (l. n. 388 del 2000, art. 30, comma 7, e l. n. 449 del 1997, art. 8), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dovendo comunicare i portatori di handicap, per usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, agli uffici competenti per territorio (nella fattispecie, la Regione) entro novanta giorni dalla scadenza per il pagamento, istanza di esenzione corredata da idonea documentazione, non essendo il diritto all’esenzione automatico, né tantomeno con valore retroattivo. Si deduce, altresì, che la CTR avrebbe dovuto considerare che alla presentazione dell’istanza di esenzione, corredata dalla necessaria documentazione, non consegue l’automatico riconoscimento del relativo diritto, dovendo la Regione accertare la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge (ad esempio, il tipo di patologie, l’intestazione dell’autoveicolo…) per cui, essendo l’istanza della C. pervenuta nell’anno 2015, non poteva l’esenzione che decorrere dall’anno tributario successivo a quello del riconoscimento del diritto all’esenzione e di conseguenze non poteva valere per le annualità 2014 e 2013.

Col secondo motivo si deduce la erroneità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto (d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 59), in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’omessa comunicazione alle parti almeno trenta giorni liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento di primo grado e della stessa sentenza della Commissione tributaria provinciale per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Si assume che, nel caso in esame, non è stato spedito alla Regione alcun avviso di trattazione, che l’Ente non si costituito e che della sentenza n. 1786/2018 ha avuto notizia soltanto “consultando il sito (…)”.

Il secondo motivo di ricorso, che per ragioni d’ordine logico va esaminato prioritariamente, è palesemente infondato.

E’ appena il caso di richiamare, al riguardo, il principio, più volte affermato dalla Corte, secondo cui: “Nel processo tributario, il diritto della parte alla comunicazione dell’avviso di trattazione del giudizio di appello, ex d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31 è condizionato ad un atto di diligenza processuale, rappresentato dalla costituzione in giudizio, la cui omissione, corrispondendo ad una scelta legittima della stessa parte, le impedisce di dolersi della lesione del suo diritto di difesa.” (Cass. 11103/2017).

Anche il primo motivo è infondato.

Secondo quanto accertato dalla CTR della Calabria “il verbale di visita collegiale del 09 maggio 2007 relativo a C.R. dal quale risulta che l’Unità Operativa di medicina Legale – Ufficio invalidi civili – ha sostenuto una valutazione di deficit della capacità di deambulazione emettendo un giudizio: “Presenta grave deficit deambulatorio permanente”. Inoltre è stato allegato il dispositivo del Giudice del Lavoro di (…) nella causa n. (…) dal quale si evince l’assistenza continua di C.R. dal 2 marzo 2006 e la conseguente condanna all’erogazione dell’indennità di accompagnamento da tale data”.

La Corte, ai fini qui considerati, ha avuto modo di precisare che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 23 aprile 2010 chiarisce che è sufficiente il riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione della provvidenza (indennità di accompagnamento), e non già l’erogazione della stessa. (Cass. 16966/2015).

Sotto questo aspetto, quindi, la sentenza impugnata non merita d’essere censurata perché, con valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito, ha motivatamente riconosciuto il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa auto relativamente alle annualità 2013, 2014 e 2015, in forza delle acclarate gravi limitazioni deambulatorie dell’odierna controricorrente, requisito sanitario risalente ad epoca ben antecedente alla istanza di esenzione ed il diritto del contribuente trae origine dalla dimostrata ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, in favore di determinati soggetti, a cui la Regione è tenuta ad attenersi senza alcun margine di discrezionalità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 700,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.