CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4920 depositata il 23 febbraio 2024

Lavoro – Decreto ingiuntivo – Pensione di inabilità – Verbale ASL – Termine di decadenza – Diniego in sede amministrativa per motivi extrasanitari – Art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003 – Accoglimento

Ritenuto che

Con sentenza del 15.9.16 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 2012 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l’opposizione dell’Inps avverso decreto ingiuntivo per euro 18.894 emesso a favore del pensionato in epigrafe per pensione di inabilità riconosciuta da verbale della ASL di Roma.

In particolare, esclusa la decadenza ex articolo 42 comma tre decreto legge n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (che riguarda provvedimento di accertamento medico legale per il quale era stato abolito il ricorso amministrativo), la corte territoriale ha rilevato che lo straniero era titolare di permesso di soggiorno, ciò che -all’esito di plurime pronunce costituzionali sull’articolo 80 comma 19 legge n. 388 del 2000-lo legittimava alla tutela in presenza degli altri requisiti.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per due motivi; è rimasto intimato l’assistito.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Considerato che

Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 42 comma 3 decreto legge n. 269 del 2003, per avere la corte territoriale trascurato l’applicabilità della decadenza al caso del rigetto della domanda per motivi extrasanitari.

Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 633 e 634 c.p.c., per non essere azionabile la procedura monitoria in difetto del riconoscimento del diritto alla prestazione.

Il primo motivo è fondato, alla luce di Sez. L – , Sentenza n. 25268 del 09/12/2016 (Rv. 642230 – 01), secondo la quale, in materia di invalidità civile, l’art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell’art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cd. socio-economici, sicché, il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all’ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell’ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all’interessato.

Del resto, deve considerarsi che la decadenza ha una funzione di certezza giuridica, sicché essa copre ogni questione pur solo deducibile, non consentendo al giudice di entrare nel merito della spettanza della prestazione o meno, sicché il termine decadenziale opera anche nei casi in cui il provvedimento amministrativo sia illegittimo per aver richiesto requisiti non previsti dalla normativa (come nel caso, ove si richiedeva illegittimamente il possesso della carta di soggiorno).

Il secondo motivo resta assorbito.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna l’intimato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 920 per il primo grado, 1888 per il secondo grado e 2500 per il giudizio di legittimità, oltre per ciascun grado ad euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.