CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5164 – In tema di sanzioni, nella vigenza dell’art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anteriore all’introduzione dell’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in l. 24 novembre 2003, n. 326, sebbene la funzione ed i poteri gestionali dell’amministratore delegato di una società dotata di personalità giuridica possano astrattamente ricondurre alla sua persona le condotte che materializzano il compimento degli atti illegittimi, compresa la materiale formazione dell’atto illegale, il principio di personalizzazione della sanzione esclude l’automatica corrispondenza tra la funzione in sé rivestita e l’imputazione delle condotte illecite, essendo al contrario necessaria un’indagine quanto meno sufficiente a identificare gli elementi di base da cui evincere l’addebitabilità delle violazioni all’amministratore