Corte di Cassazione ordinanza n. 21042 del 1° luglio 2022

tasse automobilistiche – veicoli storici

RILEVATO CHE

L’avvocato V. ha presentato separati ricorsi (poi riuniti) avverso le cartelle di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento del bollo relativamente agli anni 2006-2007-2008 per due motocicli; il contribuente ha opposto che si tratta di veicoli storici ultraventennali e, in quanto tali, avrebbero dovuto essere esentati dall’imposta. Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado con riferimento ad uno dei due veicoli, quello targato XXXXX, e non anche con riferimento all’altro, in quanto la parte non avrebbe prodotto alcun documento attestante l’anno di costruzione.

Il contribuente ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sul rilievo che ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di storicità per il veicolo sarebbe necessaria una determinazione dell’ASI (AutomobileClub Storico Italiano) per le automobili o della FMI (Federazione Mmotociclistica Italiana) per i motocicli, e che si tratta di attività di natura discrezionale, sia pure tecnica e non già una mera attività di natura certificatoria. L’esenzione, osserva la CTR, riguarda non tutti i veicoli che hanno immatricolazione ultraventennale ma solo quelli che hanno anche un particolare interesse storico e collezionistico. Il giudice d’appello ritiene che l’individuazione di questa categoria imponga una identificazione individuale e non per generiche categorie, attesa la necessità di accertare l’integrità e l’originalità del veicolo, rilevando che, nel caso di specie, manca per il motoveicolo targato FG0 76138 una attestazione individuale, poiché il contribuente ha attestato solamente che il mezzo è stato immatricolato nel 1979.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi.

Non si è costituita la Regione. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 25 maggio 2022.

RITENUTO CHE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta l’ omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

Il contribuente osserva di avere specificato sin dal primo grado di giudizio che il motoveicolo presentava i requisiti per l’esenzione in virtù del suo inserimento nell’elenco redatto dalla FMI ed inoltre di avere prodotto un documento nel quale si legge chiaramente che l’anno di immatricolazione del mezzo è il 1979. Deduce che il giudice d’appello ha travisato il senso dell’accertamento perché il contribuente non solo aveva documentato l’anno di immatricolazione ma anche aveva allegato l’elenco predisposto dalla FMI che, peraltro, non era stato contestato dalla Regione Emilia-Romagna.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 co 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento art. 63 della legge 342 /2000. Il ricorrente deduce che il giudice di secondo grado ha errato nell’interpretazione dell’art. 63 cit. e in particolare che la giurisprudenza di legittimità, pur citata nella sentenza impugnata, non afferma il principio estrapolato dal giudice d’appello, ma semmai il contrario, e cioè che è sufficiente, ai fini dell’esenzione, l’ inserimento in elenco e non vi è necessità di certificato individuale.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 co. 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per mancato esame di una domanda, ai sensi dell’art 112 c.p.c. Deduce il ricorrente di aver impugnato la sentenza di primo grado osservando che solo uno dei due motocicli era stato ritenuto meritevole di esenzione in quanto rientrante nella categoria dell’art. 63 cit., e che la Commissione tributaria regionale ha “completamente soprasseduto dal pronunciarsi in ordine a detta domanda”.

I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

L’art 63 della legge 342 /2000, vigente ratione temporis, dispone:

1.Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

    1. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
    2. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
    3. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”.

La certificazione prevista dall’art 63 non è individuale, ma consiste nell’inserimento nell’elenco che ha portata generale ed astratta. Il giudice d’appello ha pertanto errato nell’interpretare la norma, e ciò ha fatto sulla base di una argomentazione diversa da quella del giudice di primo grado il quale aveva respinto il ricorso perché aveva ritenuto non documentato l’anno di immatricolazione;

invece la Commissione regionale ha respinto l’appello perché pur ritenendo documentato l’anno di immatricolazione ha rilevato la mancanza di una certificazione individuale.

Così facendo il giudice d’appello ha intrepretato la norma in senso difforme alla giurisprudenza di questa Corte alla quale il Collegio intende dare continuità, secondo la secondo la quale “l’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI (Automobilclub Storico Italiano), delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli (Cass. n. 319 del 09/01/2014). Negli stessi termini anche la giurisprudenza successiva, la quale ha affermato che: l’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della l. n. 342 del 2000, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall’accertamento, avente carattere costitutivo, dell’ASI (Automobilclub Storico Italiano), il quale è limitato ad un elenco analitico di modelli e di marche ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli: ne deriva che è illegittimo l’avviso di accertamento per il pagamento della tassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell’Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso ad una delle relative categorie(Cass. n. 19421 del 20/07/2018; in termini, anche Cass. 15899/2017 e Cass. 26394/2019)

Ne consegue in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito accogliendo l’originario ricorso dal contribuente.

In ragione del progressivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità, le spese dell’intero giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.