ELUSIONE

Conferimento d’azienda – Qualificazione dei beni conferiti come azienda – Condizioni – Cessione partecipazioni nella società conferitaria – Applicazione regime pex – Anzianità possesso partecipazioni – Art. 176 del TUIR – Soci – Rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni nella società conferente -Acquisto azioni proprie – Recesso – Valutazione antiabuso – Risposta n. 195 del 9 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 195 del 9 ottobre 2024 Conferimento d'azienda - Qualificazione dei beni conferiti come azienda - Condizioni - Cessione partecipazioni nella società conferitaria - Applicazione regime pex - Anzianità possesso partecipazioni - Art. 176 del TUIR - Soci - Rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni nella società conferente -Acquisto [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 25, della Lombardia sentenza n. 1415 depositata il 16 maggio 2024 – Al fine di accertare l’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 212/2000, l’operazione contestata non deve essere valutata esclusivamente con riferimento ad un determinato periodo d’imposta, ma nel suo complesso e nel contesto temporale di più anni

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 25, della Lombardia sentenza n. 1415 depositata il 16 maggio 2024 Al fine di accertare l’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 212/2000, l’operazione contestata non deve essere valutata esclusivamente con riferimento ad un determinato periodo d’imposta, ma nel suo complesso e nel contesto [...]

Abuso del diritto: contestazione anche per operazioni tra privati quando si tratta di una costruzione preordinata all’indebito conseguimento di un mero vantaggio fiscale, non giustificato da valide ragioni economiche diverse dall’obiettivo di conseguire un risparmio di imposte

La Corte di Cassazione, sezione tributaria con l'ordinanza n. 20673 depositata il 25 luglio 2024, intervenendo in tema di agevolazione prima casa ed abuso del diritto, ha statuito il principio di diritto secondo cui "... In tema di benefici fiscali "prima casa", in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20673 depositata il 25 luglio 2024 – In tema di benefici fiscali “prima casa”, in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso ex art. 1719 cod. civ., integra abuso del diritto ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 212/2000 il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 civ. ed il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l’applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione

In tema di benefici fiscali "prima casa", in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso ex art. 1719 cod. civ., integra abuso del diritto ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 212/2000 il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 civ. ed il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l’applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024 – L’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell’utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornita dall’amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria o insufficiente, allora il giudice deve annullare l’atto impositivo, e allo stesso modo dovrà fare quando addirittura essa manchi, come, invero superfluamente, pure prevede la disposizione in esame. La disposizione in esame, di natura sostanziale e senza alcuna valenza interpretativa di altre disposizioni in tema di valutazione delle risultanze probatorie, non ha efficacia retroattiva

L'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell’utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornita dall’amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria o insufficiente, allora il giudice deve annullare l’atto impositivo, e allo stesso modo dovrà fare quando addirittura essa manchi, come, invero superfluamente, pure prevede la disposizione in esame. La disposizione in esame, di natura sostanziale e senza alcuna valenza interpretativa di altre disposizioni in tema di valutazione delle risultanze probatorie, non ha efficacia retroattiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 11242 depositata il 26 aprile 2024 – Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio

Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio

L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale è sempre “illecito” quando rappresenti l’essenza (la parte preponderante, se non essenziale comunque prevalente) dell’oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso

L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale è sempre "illecito" quando rappresenti l'essenza (la parte preponderante, se non essenziale comunque prevalente) dell'oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8474 depositata il 28 marzo 2024 – L’abuso del diritto in campo tributario si manifesta quando l’operazione economica ha quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera se esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio anche implicitamente non consentito di imposta. In tal caso, sull’Amministrazione finanziaria incombe la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre è posto a carico del contribuente l’onere di dedurre e provare le giustificazioni economiche poste a base dell’operazione, diverse dal mero risparmio tributario

L'abuso del diritto in campo tributario si manifesta quando l'operazione economica ha quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera se esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio anche implicitamente non consentito di imposta. In tal caso, sull'Amministrazione finanziaria incombe la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre è posto a carico del contribuente l'onere di dedurre e provare le giustificazioni economiche poste a base dell'operazione, diverse dal mero risparmio tributario

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