cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21820 depositata il 26 giugno 2026 – Nel processo tributario, come in quello civile, la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo

Nel processo tributario, come in quello civile, la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21812 depositata il 26 giugno 2026 – In tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 – bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto ‘qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione’, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso

In tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 - bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto 'qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione', situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21317 depositata il 23 giugno 2026 – Il fatto generatore consiste nella effettuazione della prestazione periodica e continuativa, di modo che l’obbligo di fatturazione non può che insorgere con la predetta scadenza periodica (perché fisiologicamente è in tale momento che dovrebbero intervenire contemporaneamente il pagamento della prestazione e l’esigibilità dell’imposta), ha, peraltro, precisato che, qualora non intervenga il pagamento, l’obbligo di fatturazione, sia pure già esistente, rimane dilazionabile sino all’effettivo pagamento

Il fatto generatore consiste nella effettuazione della prestazione periodica e continuativa, di modo che l'obbligo di fatturazione non può che insorgere con la predetta scadenza periodica (perché fisiologicamente è in tale momento che dovrebbero intervenire contemporaneamente il pagamento della prestazione e l'esigibilità dell'imposta), ha, peraltro, precisato che, qualora non intervenga il pagamento, l'obbligo di fatturazione, sia pure già esistente, rimane dilazionabile sino all'effettivo pagamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21393 depositata il 23 giugno 2026 – La tecnica motivazionale per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo

La tecnica motivazionale per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21470 depositata il 24 giugno 2026 – In tema di agevolazioni fiscali connesse al sisma dell’Abruzzo del 2009, non è consentito lo scomputo integrale di acconti d’imposta non versati per effetto della rateizzazione prevista dall’art. 39 del D.L. n. 78 del 2010, atteso che l’art. 22 del D.P.R. n. 917 del 1986 consente lo scomputo delle sole somme effettivamente versate e che l’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 riduce l’importo dei tributi dovuti nella misura del 40 per cento, sicché un diverso approccio determinerebbe una ingiustificata locupletazione del contribuente

In tema di agevolazioni fiscali connesse al sisma dell'Abruzzo del 2009, non è consentito lo scomputo integrale di acconti d'imposta non versati per effetto della rateizzazione prevista dall'art. 39 del D.L. n. 78 del 2010, atteso che l'art. 22 del D.P.R. n. 917 del 1986 consente lo scomputo delle sole somme effettivamente versate e che l'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 riduce l'importo dei tributi dovuti nella misura del 40 per cento, sicché un diverso approccio determinerebbe una ingiustificata locupletazione del contribuente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21394 depositata il 23 giugno 2026 – La scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta ad obbligo fiscale di registrazione e che la registrazione dell’accordo modificativo non costituisce un adempimento imposto a pena di inefficacia, operando piuttosto sul piano probatorio quale mezzo tipico per attribuire data certa all’atto

La scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta ad obbligo fiscale di registrazione e che la registrazione dell’accordo modificativo non costituisce un adempimento imposto a pena di inefficacia, operando piuttosto sul piano probatorio quale mezzo tipico per attribuire data certa all’atto

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