CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8395 depositata il 28 marzo 2024
Tributi – Diniego rimborso IRPEF – Eventi calamitosi – Inammissibilità
Rilevato che
l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a due motivi nei confronti di G.D., che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui, nella controversia avente ad oggetto diniego al rimborso dell’Irpef degli anni 1990, 1991 e 1992, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente.
In particolare, il Giudice di appello confermava la sentenza della C.T.P., ritenendo che spettasse il chiesto rimborso attesa la particolare natura della legge n. 289 del 2002, tesa a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi e che non si fosse verificata l’eccepita decadenza.
G.D. resiste con controricorso illustrato con deposito di successiva memoria.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge laddove la C.T.R. aveva ritenuto spettante il chiesto rimborso malgrado il contribuente non ne fosse legittimato nella qualità di sostituito di imposta.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e per omessa pronuncia sul fatto decisivo relativo alla rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti.
3. Dichiarato inammissibile, da subito, il secondo motivo, laddove, con assoluto difetto di specificità, la ricorrente non indica, neppure, per riferimento ai relativi atti, quando e come la questione sia stata introdotta in giudizio, ad eguale sanzione di inammissibilità soggiace anche il primo motivo di ricorso. E, invero, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, nel difetto di specificità del mezzo di impugnazione come sopra illustrato e nella contestazione del controricorrente, la questione appare essere stata sollevata per la prima volta inammissibilmente solo nel giudizio di legittimità.
4. Peraltro, la questione è già stata affrontata e risolta da questa Corte che ha espresso il seguente condivisibile principio, ormai consolidato: “In tema di misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, è legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto già versato a titolo di imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito d’imposta), atteso che quest’ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione” (cfr. Cass. n. 17472 del 14.7.2017; conf. Cass. n. 29399 del 13/11/2019).
5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente, soccombente, condannata alla refusione delle spese in favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore di G.D. delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 1.800,00 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% e accessori di legge.
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