CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza depositata il 18 aprile 2024, n. 10522 – A seguito dell’accordo raggiunto su una proposta di accertamento con adesione il pagamento dell’importo dovuto ovvero della prima rata determina la sua efficacia, con la conseguenza che, in difetto, la procedura medesima non può dirsi perfezionata, con permanenza, nella sua integrità, dell’originaria pretesa tributaria; nell’ipotesi di mancato adempimento dell’accordo, costituisce previsione posta a garanzia solamente del fisco la permanenza di efficacia dell’originario avviso di accertamento