CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 agosto 2020, n. 16646 – L’art. 23, commi 17 e 18, decreto-legge n. 98/2011 (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), nell’apportare le modifiche alla disciplina di cui agli artt. 8 e 9, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ha eliminato l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nel caso di somme dovute, per effetto dell’accertamento con adesione, con versamento rateale e per importi superiori a 50.000 euro, solo dalla sua data di entrata in vigore, sicchè, per il periodo anteriore, ove non sia versata, nei termini previsti, la prima rata e prestata la garanzia fideiussoria, il procedimento non può dirsi perfezionato con consegue legittima iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto