CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28524 depositata il 12 ottobre 2023
Tributi – Impugnazione avvisi di accertamento – Rettifica del valore imponibile di terreni di proprietà del Fallimento – Procedura di definizione agevolata ai sensi della Legge n. 197/2022 – Estinzione
Ritenuto che
la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso diversi avvisi di accertamento, analiticamente indicati nella sentenza impugnata, riguardanti la rettifica del valore imponibile di terreni di proprietà del Fallimento n. (…) (…) s.p.a. (già (…) s.p.a., d’ora in poi ricorrente), emessi dalla T.E.I. s.r.l., (d’ora in poi controricorrente) per conto del Comune di (…) (d’ora in poi intimato) per un valore complessivo di Euro 7.186.698,19 la CTP ha respinto i 29 ricorsi, dopo averli riuniti;
– la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado e rigettato l’appello dell’odierna ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:
– la rettifica del valore venale imponibile delle aree oggetto dei provvedimenti impugnati è basata sull’applicazione dei parametri indicati da due delibere adottate dal Comune di (…);
– tali atti sono legittimi in quanto non sono stati impugnati né annullati dal giudice amministrativo e integrano l’esercizio del potere riconosciuto dalla legge della determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili onde delimitare il potere accertativo dell’ente locale; – il ricorrente propone ricorso fondato su un cinque motivi e istanza di sospensione, il controricorrente si costituisce con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere il giudice motivato per relationem rispetto alla sentenza di primo grado senza un’adeguata giustificazione della decisione adottata.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 447, art. 59, lett. g, nonché del D.Lgs. 15 dicembre 1992, n. 504, art. 5, per avere la sentenza affermato che gli avvisi di accertamento fossero legittimi, in quanto adottati sulla base di provvedimenti amministrativi del Comune di (…) mai impugnati e perciò validi ed efficaci.
3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la sentenza affermato che gli avvisi di accertamento fossero legittimi in quanto in altri analoghi procedimenti per annualità precedenti vi era stato il vaglio giurisdizionale della commissione tributaria regionale che li aveva ritenuti tali.
4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nel fatto che la sentenza non ha valutato la perizia di stima depositata in grado di appello dalla ricorrente sul valore venale delle aree oggetto di accertamento.
5. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, c.p.c. per avere il giudice omesso di pronunciare sulla domanda riguardante l’irrogazione delle sanzioni.
6. Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di estinzione del giudizio. La ricorrente ha depositato istanza di sospensione del procedimento il 31 agosto 2023, con la quale ha dichiarato di volere avvalersi della procedura di definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022.
In data 29 settembre ha provveduto al deposito della domanda di definizione agevolata con la ricevuta di pagamento della prima rata relativa agli importi dovuti.
6.1. Come è noto, la definizione agevolata prevista dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186 – 205, concerne le “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè, alla data del 1 gennaio 2023).
Secondo la L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 194 – 201, nel testo novellato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56: “194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille Euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 8, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. E’ esclusa la compensazione prevista dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in Camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200″.
6.2. A norma della L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 205: “205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale“.
6.3. In sintesi: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) con Delib. adottata dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2023, n. 8, quale modificata con Delib. adottata dal Consiglio Comunale il 27 giugno 2023, n. 8, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data dell’1 gennaio 2023 ed ha differito alla data del 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi comunali.
6.4. Nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 201.
6.5. In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi della L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 194 e 198 (il primo, nel testo novellato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56), nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in Camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
7. Il ricorrente ha adempiuto l’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima o dell’unica rata, secondo la prescrizione dell’art. 7 del regolamento comunale in data 29 settembre 2023.
8. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione della L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197.
9. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate
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