TRIBUTI

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 – Risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2025 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, [...]

Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 – Risoluzione n. 5/E del 24 gennaio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 5/E del 24 gennaio 2025 Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 34655 depositata il 27 dicembre 2024 – L’assenza di un divieto di rimborso – antecedentemente all’introduzione del citato comma 5 ter – non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta del beneficio tramite il sostituto di imposta, ponendo a carico del contribuente l’onere di richiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta corrisposta

L'assenza di un divieto di rimborso - antecedentemente all'introduzione del citato comma 5 ter - non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta del beneficio tramite il sostituto di imposta, ponendo a carico del contribuente l'onere di richiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta corrisposta.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 81 depositata il 7 gennaio 2025 – Il metodo di calcolo della tariffa rifiuti normalizzato è comunitariamente ammissibile, ma a condizione che non emergano elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. Attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi, implicherebbe l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima.

Il metodo di calcolo della tariffa rifiuti normalizzato è comunitariamente ammissibile, ma a condizione che non emergano elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. Attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi, implicherebbe l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima.

Le delibere dell’amministrazioni Comunali che stabiliscono le tariffe TARI e che decida di utilizzare il metodo normalizzato devono, al fine di consentire un controllo di legittimità, adeguatamente giustificare le ragioni per cui ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro; un simile obbligo di motivazione, nella scelta tra i due metodi, assume contorni ancora più stringenti nel momento in cui emergono elementi tali da far propendere per una applicazione iniqua e sproporzionata della suddetta tariffa rifiuti per via del metodo normalizzato

Le delibere dell'amministrazioni Comunali che stabiliscono le tariffe TARI e che decida di utilizzare il metodo normalizzato devono, al fine di consentire un controllo di legittimità, adeguatamente giustificare le ragioni per cui ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro; un simile obbligo di motivazione, nella scelta tra i due metodi, assume contorni ancora più stringenti nel momento in cui emergono elementi tali da far propendere per una applicazione iniqua e sproporzionata della suddetta tariffa rifiuti per via del metodo normalizzato

La mancata adesione del c.d. lavoratore impatriato tramite domanda al datore di lavoro non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta dello stesso tramite il sostituto di imposta, almeno sino all’aggiunta del comma 5 ter dell’art. 16 D.Lgs. 147/2015

La mancata adesione del c.d. lavoratore impatriato tramite domanda al datore di lavoro non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta dello stesso tramite il sostituto di imposta, almeno sino all'aggiunta del comma 5 ter dell'art. 16 D.Lgs. 147/2015

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30433 depositata il 26 novembre 2024 – La compensazione, in materia tributaria, è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge, e tale principio non può considerarsi superato per effetto dell’art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente)

La compensazione, in materia tributaria, è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge, e tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sezione n. 1, sentenza n. 159 depositata il 12 settembre 2024 – Ai fini di cui all’art. 21 DPR n. 131/1986, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata

Ai fini di cui all’art. 21 DPR n. 131/1986, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata

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