TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29774 depositata il 19 novembre 2024 – Nell’ipotesi che, nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo ovvero di un’associazione e per analogia anche alle società di capitali, a ristretta base azionaria, si sia verificato un mutamento della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i maggiori rediti accertati di tale i società devono essere imputati, ritenendo dirimente la considerazione della compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al 31 dicembre del periodo d’imposta, perché è in quel momento (mancando una delibera di distribuzione degli utili, in quanto non transitati in bilancio) che il risultato economico viene conosciuto dai soci ed è possibile quantificare l’entità degli utili

Nell'ipotesi che, nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo ovvero di un'associazione e per analogia anche alle società di capitali, a ristretta base azionaria, si sia verificato un mutamento della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i maggiori rediti accertati di tale i società devono essere imputati, ritenendo dirimente la considerazione della compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al 31 dicembre del periodo d'imposta, perché è in quel momento (mancando una delibera di distribuzione degli utili, in quanto non transitati in bilancio) che il risultato economico viene conosciuto dai soci ed è possibile quantificare l'entità degli utili

Regime forfetario – Art. 1, co. 54-89, della legge n. 190 del 2014 – Passaggio dal regime ordinario al regime forfetario – Aliquota agevolata del 5% – Non applicabilità – Risposta n. 226 del 22 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 226 del 22 novembre 2024 Regime forfetario - Art. 1, co. 54-89, della legge n. 190 del 2014 - Passaggio dal regime ordinario al regime forfetario - Aliquota agevolata del 5% - Non applicabilità Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito TIZIA (di [...]

Indennità e compensi corrisposti da un’Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza del dipendente – Qualificazione del reddito e adempimenti del sostituto – Risposta n. 232 del 28 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 232 del 28 novembre 2024 Indennità e compensi corrisposti da un'Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza del dipendente - Qualificazione del reddito e adempimenti del sostituto Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Regione istante (di seguito ''Regione'' o ''Istante'') rappresenta [...]

Borse di studio concesse ai figli dei dipendenti – Applicabilità dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR – Risposta n. 231 del 28 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 231 del 28 novembre 2024 Borse di studio concesse ai figli dei dipendenti - Applicabilità dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'ente istante (di seguito ''Istante'' o ''Ente'') intende erogare: 1) borse di studio [...]

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. 7, sentenza depositata il 28 novembre 2024, nella causa C‑622/23 – L’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’IVA, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA

L’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’IVA, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA

L’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’Iva, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva Iva

L’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’Iva, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva Iva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28904 depositata l’ 11 novembre 2024 – La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni

La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28884 depositata l’ 8 novembre 2024 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

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