CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29774 depositata il 19 novembre 2024 – Nell’ipotesi che, nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo ovvero di un’associazione e per analogia anche alle società di capitali, a ristretta base azionaria, si sia verificato un mutamento della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i maggiori rediti accertati di tale i società devono essere imputati, ritenendo dirimente la considerazione della compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al 31 dicembre del periodo d’imposta, perché è in quel momento (mancando una delibera di distribuzione degli utili, in quanto non transitati in bilancio) che il risultato economico viene conosciuto dai soci ed è possibile quantificare l’entità degli utili
Nell'ipotesi che, nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo ovvero di un'associazione e per analogia anche alle società di capitali, a ristretta base azionaria, si sia verificato un mutamento della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i maggiori rediti accertati di tale i società devono essere imputati, ritenendo dirimente la considerazione della compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al 31 dicembre del periodo d'imposta, perché è in quel momento (mancando una delibera di distribuzione degli utili, in quanto non transitati in bilancio) che il risultato economico viene conosciuto dai soci ed è possibile quantificare l'entità degli utili