CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19851 depositata il 12 luglio 2023
Tributi – Avviso di accertamento – Maggior reddito imponibile – IRPEG – IRAP – IVA – Documentazione extracontabile – Accertamento analitico-induttivo – Scritture contabili incomplete, false o inesatte – Contabilità in nero – Artt. 2709 e ss. c.c. – Accoglimento
Rilevato che
1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento di un maggior reddito imponibile ai fini IRPEG, IRAP ed IVA che l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della piccola società cooperativa a r.l. U. con riferimento all’anno di imposta 2002 sulla scorta delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla G.d.F. a carico della predetta società contribuente e (…), presso la cui sede veniva rinvenuta documentazione extracontabile da cui emergeva che quest’ultima aveva effettuato acquisti di olio dalla prima società e prestazioni di servizi (molitura di olive) a favore della stessa che non aveva registrato alcuna vendita, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, confermando l’annullamento dell’atto impositivo sostenendo che l’accertamento effettuato nei confronti della società contribuente era “basato unicamente su indizi non confortati da prov(e) concrete”, ovvero su “presunzioni che sicuramente costituivano un valido punto di partenza per indagini ulteriori più approfondite, da condurre possibilmente presso la società accertata”, ritenendo che fosse “necessario quindi un approfondimento con elementi ed indagini specifici condotte direttamente presso la cooperativa “U.” “.
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimata.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis, d.p.r. n. 633 del 1972, 54, 2697, 2727 e 2729 c.c. censurando la sentenza impugnata che, nel pretendere che l’Agenzia delle entrate fornisca prova certa dell’evasione, si pone in palese contrasto con la disciplina dell’onere della prova in materia di accertamenti fiscali e con la valenza probatoria riconosciuta alla documentazione extracontabile, nella specie rinvenuta presso altra società e facente riferimento ad operazioni commerciali (vendite di olio e prestazioni di servizi) intrattenute da quest’ultima con la società contribuente che non aveva registrato alcuna di quelle operazioni.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c..
3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.
4. Invero, la statuizione d’appello si pone in evidente contrasto con le disposizioni censurate e l’interpretazione che questa Corte ne ha sempre fornito, affermando, da un lato, che “in tema di accertamento analitico-induttivo, a fronte dell’incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contenuti nelle scritture contabili, l’amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., con la conseguenza che l’onere della prova si sposta sul contribuente (…)” (Cass. n. 30985 del 2021) e, dall’altro, con specifico riferimento al caso di specie, di rinvenimento della c.d. “contabilità in nero”, che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. c), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta “dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva annullato l’avviso di accertamento fondato sulla documentazione extracontabile di altro contribuente, reperita in sede di verifica nei confronti di quest’ultimo)” (Cass. n. 20094 del 2014; conf. Cass. n. 14150 del 2016; v. anche, ex multis, Cass. n. 12680 del 2018, n. 27622 del 2018).
5. E’, quindi, evidente l’errore di diritto in cui è incorsa la CTR pugliese che ha negato che nella specie vi fossero elementi sufficienti per giustificare l’accertamento fondato su documentazione extracontabile attestante l’esecuzione di operazioni commerciali (vendita di olio e prestazioni di molitura) intercorse tra le due società non fiscalmente regolarizzate, e quindi in evidente evasione d’imposta, peraltro pretendendo dall’amministrazione finanziaria la “prova certa” dell’evasione e, quindi, la necessità di espletamento da parte della stessa di “indagini ulteriori più approfondite”, ovvero “un approfondimento con elementi ed indagini specifici condotte direttamente presso la cooperativa “U.” “; ciò facendo, peraltro, con motivazione apparente, che si pone ben al di sotto del minimo costituzionale (Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 13248 del 2020; v. anche Cass., Sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass., sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata), non avendo i giudici di appello neppure spiegato quali approfondimenti ed indagini specifici l’amministrazione finanziaria avrebbe potuto o dovuto compiere.
6. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente per nuovo esame, da effettuarsi alla stregua dei principi sopra enunciati, e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2019, n. 28695 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario,…
- Corte di Cassazione sentenza n. 18608 depositata il 11 luglio 2019 - Nell’accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Calabria sentenza n. 98 sez. XI depositata il 23 gennaio 2019 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi l'Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica del reddito anche quando…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 ottobre 2020, n. 23663 - In tema di accertamento delle Imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 16430 del 10 giugno 2021 - In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996, dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22507 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali dell'imprenditore o comunque da documenti non transitati nella contabilità…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…