Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 2, sentenza n. 2577 depositata il 2 maggio 2023 – Nella libera determinazione convenzionale del canone di locazione per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola (cd. clausola a scaletta) in cui venga pattuita l’iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto. Inoltre, deve escludersi la necessità di dimostrare, con rilievo condizionante, il collegamento del previsto aumento nel tempo del canone a elementi oggettivi e predeterminati, diversi dalla svalutazione monetaria, idonei a incidere sul sinallagma contrattuale. Ciò ad eccezione che la clausola non costituisca un espediente per aggirare la norma imperativa di cui all’art. 32, l. 1978, n. 392/1978 in materia di aggiornamento del canone in relazione alle variazioni del potere d’acquisto della moneta