TRIBUTI

Inquadramento fiscale ai fini IRES, IRAP e IVA delle operazioni di riaddebito dei costi comuni da parte dell’Associazione di medicina di gruppo ai medici associati – Risposta n. 23 del 7 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 23 del 7 febbraio 2025 Inquadramento fiscale ai fini IRES, IRAP e IVA delle operazioni di riaddebito dei costi comuni da parte dell'Associazione di medicina di gruppo ai medici associati Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Associazione istante (di seguito, anche ''Istante'') [...]

Acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un veicolo usato – Articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR – Risoluzione n. 11/E del 7 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 11/E del 7 febbraio 2025 Acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un veicolo usato - Articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante dichiara di aver acquistato nel 2023 un'autovettura per [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 788 depositata il 12 gennaio 2025 – In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, contemplate dal comma 4 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 218 del 1997, in cui l’intervenuta definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono da considerare fra loro alternative

In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, contemplate dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 218 del 1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono da considerare fra loro alternative

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – Risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge [...]

Onerosità dell’operazione per l’assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi e relativa detrazione

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1274 depositata il 19 gennaio 2025, intervenendo in tema di assoggettabilità dell'IVA e del diritto alla detrazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui "ai fini della assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi, e del conseguente diritto alla detrazione dell'imposta assolta, l'onerosità [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 1274 depositata il 19 gennaio 2025 – Ai fini della assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi, e del conseguente diritto alla detrazione dell’imposta assolta, l’onerosità dell’operazione è riconoscibile solo quando tra l’autore della prestazione ed il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico di scambio di adempimenti sinallagmatici, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al secondo, con la specificazione che il fatto generatore dell’IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione “individualizzabile”, tale, cioè, da costituire condizione di esigibilità del corrispettivo” (Cass., 9 giugno 2017, n. 14406, nella quale si trattava di assoggettabilità ad IVA dell’ipotesi dei cd. “premi impegnativa”, per mancanza di un legame diretto ed immediato tra prestazione e corrispettivo, conseguentemente escludendo il diritto del destinatario della prestazione alla detrazione dell’IVA, possibile solo quando l’imposta assolta sia dovuta

Ai fini della assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi, e del conseguente diritto alla detrazione dell'imposta assolta, l'onerosità dell'operazione è riconoscibile solo quando tra l'autore della prestazione ed il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico di scambio di adempimenti sinallagmatici, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al secondo, con la specificazione che il fatto generatore dell'IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione "individualizzabile", tale, cioè, da costituire condizione di esigibilità del corrispettivo" (Cass., 9 giugno 2017, n. 14406, nella quale si trattava di assoggettabilità ad IVA dell'ipotesi dei cd. "premi impegnativa", per mancanza di un legame diretto ed immediato tra prestazione e corrispettivo, conseguentemente escludendo il diritto del destinatario della prestazione alla detrazione dell'IVA, possibile solo quando l'imposta assolta sia dovuta

Applicazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari, di cui all’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 con riferimento alle comunicazioni periodiche relative alle quote di un Fondo immobiliare italiano trasmesse ad una Société à responsabilité limitée, veicolo di un fondo di investimento lussemburghese, che ha sottoscritto il 100% delle quote del Fondo italiano – Risposta n. 20 del 4 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 20 del 4 febbraio 2025 Applicazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari, di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 con riferimento alle comunicazioni periodiche relative alle quote di un Fondo immobiliare italiano trasmesse ad [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20144 depositata il 17 agosto 2017 – Il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2

Il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1 decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2

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