TRIBUTI

Regime fiscale dei fondi immobiliari – Investitori istituzionali di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Risposta n. 18 del 31 gennaio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 18 del 31 gennaio 2025 Regime fiscale dei fondi immobiliari - Investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Ente istante (di seguito ''Ente'' o ''Istante''), dotato di personalità [...]

Importazioni di beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove – Articoli 72 e ss. della Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 – Trattamento IVA – Risposta n. 19 del 3 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 19 del 3 febbraio 2025 Importazioni di beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove - Articoli 72 e ss. della Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 - Trattamento IVA Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA S.r.l. [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1861 depositata il 27 gennaio 2025 – In tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 600/1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze. In assenza di tali indicazioni, che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l’accesso, l’ispezione e la verifica, l’amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.

In tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 600/1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze. In assenza di tali indicazioni, che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l'accesso, l'ispezione e la verifica, l'amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 675 depositata il 8 ottobre 2024 – Non vi sarebbe violazione del divietto di doppia imposizione nel caso di attribuzione del reddito societario al socio (di fatto) sulla base della presunta distribuzione dello stesso, trattandosi di doppia imposizione economica, come tale ammessa dal nostro ordinamento in quanto, sebbene riferibile al medesimo reddito, basata pur sempre su 2 diversi presupposti (da un lato la realizzazione del reddito in capo alla società, dall’altro la distribuzione del dividendo in capo al socio). Diverso, invece, sarebbe il caso in cui si ritenesse, come unico presupposto della tassazione, la presenza sul conto corrente del socio di movimentazioni in entrata ed in uscita non giustificate. Ne deriva che una volta fatto proprio dei giudici di seconde cure l’intendimento dei primi giudici di riferire alla operatività societaria tutte le operazioni non giustificate, non sarebbe possibile considerare gli stessi importi quali redditi diversi non dichiarati dal contribuente

Non vi sarebbe violazione del divietto di doppia imposizione nel caso di attribuzione del reddito societario al socio (di fatto) sulla base della presunta distribuzione dello stesso, trattandosi di doppia imposizione economica, come tale ammessa dal nostro ordinamento in quanto, sebbene riferibile al medesimo reddito, basata pur sempre su 2 diversi presupposti (da un lato la realizzazione del reddito in capo alla società, dall'altro la distribuzione del dividendo in capo al socio). Diverso, invece, sarebbe il caso in cui si ritenesse, come unico presupposto della tassazione, la presenza sul conto corrente del socio di movimentazioni in entrata ed in uscita non giustificate. Ne deriva che una volta fatto proprio dei giudici di seconde cure l'intendimento dei primi giudici di riferire alla operatività societaria tutte le operazioni non giustificate, non sarebbe possibile considerare gli stessi importi quali redditi diversi non dichiarati dal contribuente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 166 depositata il 7 gennaio 2025 – In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l’applicazione dell’ art. 112 del D.P.R. n. 917 del 1986 ha l’onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di “interest rate swap” è di coprire operazioni che attengono all’esercizio dell’attività imprenditoriale, atteso che l’inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all’oggetto dell’impresa

In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l'applicazione dell' art. 112 del D.P.R. n. 917 del 1986 ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di "interest rate swap" è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto dell'impresa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31211 depositata il 5 dicembre 2024 – Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale

Corte Europea per i diritti dell’Uomo, prima sezione, sentenza depositata il 6 febbraio 2025 causa n. 36617/18 e altre 1 2 Italgomme pneumatici s.r.l. ed altri  c. ITALIA) – La normativa italiana in materia di verifica ed ispezioni fiscali viola l’articolo 8 della Convenzione in quanto il quadro giuridico nazionale concede alle autorità nazionali un potere discrezionale illimitato sia per quanto riguarda le condizioni in cui le misure contestate potevano essere attuate sia per quanto riguarda la portata di tali misure. Allo stesso tempo, il quadro giuridico nazionale non fornisce sufficienti garanzie procedurali, poiché le misure contestate, sebbene suscettibili di alcuni rimedi giurisdizionali, non erano soggette a un controllo sufficiente. Pertanto, il quadro giuridico nazionale non forniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione a cui avevano diritto ai sensi della Convenzione

La normativa italiana in materia di verifica ed ispezioni fiscali viola l'articolo 8 della Convenzione in quanto il quadro giuridico nazionale concede alle autorità nazionali un potere discrezionale illimitato sia per quanto riguarda le condizioni in cui le misure contestate potevano essere attuate sia per quanto riguarda la portata di tali misure. Allo stesso tempo, il quadro giuridico nazionale non fornisce sufficienti garanzie procedurali, poiché le misure contestate, sebbene suscettibili di alcuni rimedi giurisdizionali, non erano soggette a un controllo sufficiente. Pertanto, il quadro giuridico nazionale non forniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione a cui avevano diritto ai sensi della Convenzione

Trattamento fiscale delle ”management fees” ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Egitto – Risposta n. 13 del 28 gennaio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 13 del 28 gennaio 2025 Trattamento fiscale delle ''management fees'' ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Egitto Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'istante (di seguito anche ''Società'' o ''Istante'') è una società a responsabilità limitata assoggettata [...]

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