La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19972 depositata il 12 luglio 2023, intervenendo in tema di ravvedimento operoso, ha ribadito che “… le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento”, Cass. sez. V, 22.3.2019, n. 8148 (conf. sez. V, 20.1.2017, n. 1540). …”
La vicenda ha riguardato una società di capitale a cui era stata notificata una cartella di pagamento riguardante l’omesso versamento di ritenute alla fonte e sanzioni, ed emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973. La curatela impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, affermando comunque l’applicabilità del regime di cui all’art. 12 in materia di sanzioni. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione di primo grado. I giudici Regionali rigettavano l’impugnativa. L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su unico motivo di impugnazione, ritenendo che le violazioni di omesso versamento non possono rientrare tra quelle c.d. “progressive”, di cui all’art. 12, comma 2, in quanto la progressione si ferma alla “liquidazione” (anche periodica) del tributo mentre l’omesso versa- mento è temporalmente successivo alla liquidazione dell’imposta ed alle violazioni contestate, doveva essere applicato l’articolo 13 del d.lgs. n.472/1997 che prevede l’irrogazione di una sanzione separata per ciascuna infrazione commessa.
I tardivi o omessi versamenti dell’imposta non sono soggetti alle mitigazioni previste dalla continuazione (disciplinata dall’articolo 12, comma 2, del dlgs n. 472/1997), perché queste mitigazioni involgono le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo; mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’articolo 13 del dlgs n. 471/1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato paga- mento.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agenzia. Per cui alla luce di quanto ribadito dalla sentenza in commento ne consegue che il comma 5 dell’art. 12 trova applicazione quando plurime violazioni, anche sostanziali, sono commesse in “periodi d’imposta diversi”, non solo quando sono “progressive” (combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’art. 12) ma anche quando possano essere considerate “della stessa indole” (art. 12, comma 5). Infatti la Suprema Corte in tema di plurime violazioni di omesso versamento di Iva risultante da dichiarazioni relative a diverse annualità, ha fatto ricorso al comma 5 dell’art. 12, non essendovi dubbio che si tratti di “violazioni della stessa indole” (Cass., Sez. V, 16 maggio 2002, n. 7163 e Cass., Sez. V, 8 marzo 2000, n. 2609; n. 11432/2022 che ha statuito che “in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad equivalenti accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all’art. 12, comma 5, del dlgs n. 472 del 1997, che consente di ir- rogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”).
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