TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31813 – In tema di plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l’indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene

In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 08 ottobre 2021, n. 8867 – La c.d. “contabilità in nero” costituita da appunti personali rappresenta un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del d. p. r. n. 600/1973 che comporta, per l’obbligato, l’onere di fornire la prova contraria e legittima l’accertamento induttivo puro

La c.d. "contabilità in nero" costituita da appunti personali rappresenta un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d. p. r. n. 600/1973 che comporta, per l'obbligato, l'onere di fornire la prova contraria e legittima l'accertamento induttivo puro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2021, n. 34069 – In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%

Versamento dell’IVA per immatricolazione di auto extra-UE – Risposta 12 novembre 2021, n. 778 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 12 novembre 2021, n. 778 Versamento dell'IVA per immatricolazione di auto extra-UE Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società istante Alfa svolge attività di commercio all'ingrosso, importazione ed esportazione di autovetture, autocarri, rimorchi e semirimorchi, autoambulanze, autotreni, autobus, nuovi ed usati e di [...]

Pronto il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 12 novembre 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 12 novembre 2021 Pronto il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto [...]

AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 11 novembre 2021, n. 64/E – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 11 novembre 2021, n. 64/E Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 L’articolo [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 11 novembre 2021, n. C-281/20 – Ad un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione

a un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione

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