CORTE di CASSAZIONE, sezione trattoria, Ordinanza n. 8531 depositata il 1° aprile 2025 – Ai fini della tassazione separata, quali “redditi diversi”, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni dichiarati edificabili in ambito di pianificazione urbanistica, l’alternativa fra “edificato” e “non edificato” non ammette un “tertium genus”, con la conseguenza che l’alienazione di un edificio, anche ove le parti ne abbiano pattuito la demolizione e la successiva ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’Amministrazione Finanziaria come cessione del sottostante terreno edificabile
Ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni dichiarati edificabili in ambito di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che l'alienazione di un edificio, anche ove le parti ne abbiano pattuito la demolizione e la successiva ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione Finanziaria come cessione del sottostante terreno edificabile