La Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 11417 del 9 marzo 2017 intervenendo in tema ri reati tributari ha stabilito che trova applicazione la causa di non punibilità, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 11, comma 1, (pubblicato il 7.10.15 ed entrato in vigore il 22.10.2015), per tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Per chiarezza si riporta il contenuto della norma, la quale prevede che “i reati di cui agli art. 10 bis e 10 ter, e art. 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso“.
Per gli Ermellini l’estinzione dei reati tributari, di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, d. lgs. 74 del 2000, derivante dal pagamento integrale dei debiti tributari, non è limitata ai soli casi in cui la regolarizzazione avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (Cass. 4314/2016). Pur indicando la norma citata nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva, la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia attribuite alla fattispecie implica, nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, la necessità di una parificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione “procedimentale”.
Questo alla diversa natura attribuita al pagamento del debito tributario, quale “fatto” che non riguarda più soltanto il quantum della punibilità, ma l’an della punibilità, comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla norma, l’imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni fondanti l’efficacia della causa estintiva.
Con una interpretazione costituzionalmente orientata, i Giudici di legittimità rilevano tale riferimento interpretativo nel principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali, dovendosi ritenere che il pagamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, purchè prima del giudicato; viceversa, si registrerebbe una disparità di trattamento in relazione a situazioni uguali in ordine alla quale sarebbe prospettabile una questione di illegittimità costituzionale.
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