Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi del 22 aprile 2004
vedi Agenzie marittime: accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 23 febbraio del 2012
premessa
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Premessa
Addi’ 22 aprile 2004,
TRA
la Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi, agenti aerei e mediatori marittimi (FEDERAGENTI), con l’assistenza del Segretario generale della FEDERAGENTI
E
la Federazione italiana lavoratori trasporto (FILT-CGIL)
E
la Federazione italiana trasporto (FIT-CISL)
E
l’Unione italiana lavoratori trasporti (UILTRASPORTI),
visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi stipulato in data 2 agosto 2000, e i relativi Accordi di rinnovo siglati in data 17 marzo 2004 e 22 aprile 2004, si e’ stipulato il presente contratto collettivo nazionale per il lavoro del personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi composto di articoli, tabelle e allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
–> art. 1
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Sfera Di Applicazione E Validita` Del Contratto
SFERA DI APPLICAZIONE E VALIDITA’ DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi, e tutto il personale dipendente d’ambo i sessi. Il presente contratto che per tutto il periodo della sua validita’ deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, sostituisce dall’1 aprile 2004 ad ogni effetto, il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 agosto 2000.
–> art. 2
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Politica Dei Trasporti
POLITICA DEI TRASPORTI
Premesso
– che la FEDERAGENTI, Federazione nazionale di categoria degli agenti marittimi raccomandatari e mediatori marittimi ed i sindacati dei lavoratori hanno riconosciuto la validita’ di un confronto e dialogo permanente sulla politica dei trasporti, con diretto riferimento ai trasporti marittimi per l’importanza che essi hanno per l’economia generale;
– che l’opera delle forze sociali – associazioni di categoria e sindacati dei lavoratori – e’ decisiva per concepire e svolgere una sempre migliore politica portuale rispondente alla necessita’ della nostra economia;
– che rientrano negli obiettivi di siffatta politica la riduzione al minimo dei costi dei servizi, il coordinamento, l’integrazione dei vari modi di trasporto secondo criteri di efficienza, produttivita’ e razionalita’;
si conviene quanto segue
i rappresentanti della FEDERAGENTI e dei sindacati dei lavoratori promuoveranno di norma annualmente ai vari livelli – nazionale, regionale e provinciale – incontri allo scopo di esaminare congiuntamente tutte le misure per rendere operante e concreta una politica economica che sempre piu’ aderisca ad una concezione europeistica del sistema dei trasporti marittimi e portuali.
In questo quadro la FEDERAGENTI o le sue articolazioni territoriali informeranno, ai vari livelli di competenza, le OO.SS. sull’andamento dell’attivita’ produttiva del settore nelle diverse realta’ geografiche con particolare riferimento alle nuove tecnologie e all’evoluzione dei traffici e alle loro conseguenze sull’occupazione e utilizzo delle forze lavoro.
RELAZIONI INDUSTRIALI
I processi di ristrutturazione e le evoluzioni tecnologiche del settore trasporti devono indurre le Parti a cercare nuove e piu’ moderne relazioni sindacali al fine di rendere sempre piu’ partecipi allo sviluppo del settore in senso produttivo ed occupazionale i lavoratori e le OO.SS.
In questo senso trova applicazione nella piattaforma il Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993.
Livello nazionale
Di norma annualmente, entro l’ultimo trimestre, le associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale porteranno a conoscenza di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale dei trasporti:
a) i programmi inerenti le prospettive del settore con articolazione per i trasporti marittimi ed aerei piu’ significativi;
b) le previsioni degli investimenti complessivi, con l’eventuale articolazione per i trasporti marittimi ed aerei e/o per aree geografiche;
c) in riferimento agli investimenti complessivi, l’entita’ globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli altri Enti locali nel quadro di apposite leggi;
d) i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali del trasporto marittimo ed aereo nonche’ i programmi di innovazione previsti;
e) l’aggiornamento dei dati organici sulla struttura del settore nonche’ quelli relativi alla produttivita’ nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardare le capacita’ competitive del settore nell’ambito dell’integrazione economica;
f) i dati globali occupazionali riferiti al settore e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull’occupazione dei lavoratori, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di eta’ e sesso, nonche’ le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle diverse professionalita’ esistenti.
ENTE BILATERALE NAZIONALE PER LE AGENZIE MARITTIME, I MEDIATORI MARITTIMI E LE AGENZIE AEREE
L’Ente bilaterale derivante dal Rinnovo contrattuale del 2 agosto 2000 risponde alle esigenze dei mutamenti avvenuti attraverso l’attivita’ di formazione continua a carattere tecnico e pratico a favore dei dipendenti del settore e della loro professionalita’.
L’ente ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l’attivita’, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonche’ con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) istituire e gestire l’Osservatorio nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonche’ coordinare l’attivita’ degli osservatori territoriali. L’Osservatorio e’ lo strumento dell’ente per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale;
f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
g) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le Parti sociali;
h) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le Parti sociali;
i) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonche’ assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le Parti sociali;
l) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente bilaterale nazionale stesso;
m) attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente bilaterale nazionale.
Con decorrenza 1 gennaio 2002 il contributo da destinare in favore dell’Ente bilaterale nazionale e’ stabilito nella misura dello 0,60% a carico dell’azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.
Con decorrenza 1 luglio 2004 il contributo da destinare in favore dell’Ente bilaterale nazionale e’ stabilito nella misura dello 0,90% a carico dell’azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.
OSSERVATORIO NAZIONALE
Le Parti convengono di costituire l’Osservatorio nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici e sociali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti secondo l’esperienza maturata e nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Gli osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l’attivita’ complessiva delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell’attivita’, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano le difficolta’ allo sviluppo, per superarle, in tutte le forme possibili.
In particolare, saranno oggetto di studio ed anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
a) andamento dell’occupazione complessiva dell’intero settore, con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro ed ai loro risultati, l’andamento dell’occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunita’, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1990 e n. 53/2000 successive modificazioni;
b) la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSU eventuali nuove figure di attivita’ professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
c) lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalita’ e la formazione dei lavoratori;
d) la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni alle attivita’ di istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e sindacali degli altri paesi, in materia di trasporto e relazioni sociali, per migliorare l’informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le Parti alla elaborazione della politica sociale dell’Unione;
e) la raccolta di elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza dell’ambiente di lavoro;
f) l’istituzione a livello nazionale di corsi di formazione professionale per i lavoratori della categoria.
Successivamente alla costituzione dell’Osservatorio nazionale, verranno costituiti gli Osservatori regionali ad iniziativa delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati dei lavoratori territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realta’ locale, le stesse attivita’ di analisi e valutazione per le materie indicate dall’Osservatorio nazionale.
Gli osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse di cui al precedente paragrafo, e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli osservatori trasmettono alle Parti stipulanti il programma ed il rapporto circa la loro attivita’ annuale, nonche’ gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Gli osservatori hanno sede presso una delle associazioni imprenditoriali che fornira’ i servizi di segreteria. La data delle convocazioni e’ fissata d’accordo fra i rappresentanti delle Parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di una delle Parti che costituiscono l’osservatorio.
–> art. 3
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Pari Opportunita`
PARI OPPORTUNITA’
Le Parti convengono sulla opportunita’ di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parita’ uomo-donna, attivita’ di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano un’effettiva parita’ di opportunita’ uomo-donna nel lavoro.
Le aziende e le OO.SS. stipulanti il contratto si impegnano a recepire quanto previsto dalla legge n. 125/1990, dal D.Lgs. n. 196/2000 e dalla legge n. 53/2000 con particolare riferimento all’art. 9 che prevede contributi nell’ambito del fondo per l’occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilita’ in particolare su:
– progetti per le lavoratrici madre o lavoratore padre di forme di flessibilita’ degli orari e organizzazione del lavoro, part-time reversibile;
– formazione per reinsediamento lavoratori dopo il periodo di congedo nel rispetto della professionalita’ acquisita.
–> art. 4
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Classificazione Del Personale
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Il personale dipendente dalle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto, e’ distinto in:
– personale con mansioni impiegatizie;
– personale con mansioni non impiegatizie.
Il personale viene distinto nei seguenti livelli.
VII Livello – Quadri intermedi
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190/1985, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, e che abbiano poteri di discrezionalita’ decisionale e di responsabilita’ gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessita’ operativa.
Tale categoria e’ prevista nell’ambito di unita’ produttive aziendali con piu’ di 12 dipendenti ed il lavoratore, per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 3 impiegati.
VI Livello
Appartengono al VI livello i lavoratori di concetto, che hanno funzioni direttive svolte in autonomia – o con funzioni ispettive o tecniche – di particolare rilevanza per ampiezza e natura sempreche’ il grado di responsabilita’ – o l’importanza delle funzioni o dell’azienda – non dia diritto alla qualifica di dirigente, anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive.
Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:
– impiegati muniti di patente di raccomandatario e/o iscritti nei ruoli dei mediatori marittimi e/o muniti di patente d spedizioniere doganale, qualora tali abilitazioni vengano utilizzate normalmente per conto dell’azienda;
– responsabili di reparto;
– responsabili organizzazione controllo e supervisione del reparto;
– responsabili della gestione finanziaria, della tenuta registri IVA, del giornale bollato, del pagamento delle imposte e della redazione del bilancio;
– responsabili di qualita’;
– capi servizio tecnico con poteri decisionali e funzioni ispettive in ordine alle operazioni di assistenza alle navi ed agli equipaggi con poteri discrezionali per la scelta degli stessi;
– cassiere principale della sede o cassiere unico con particolari incarichi di responsabilita’ espressamente affidatigli per iscritto dall’azienda;
– produttori o acquisitori o programmatori di viaggi e/o di traffici internazionali o nazionali aerei marittimi e terrestri che abbiano le caratteristiche di cui alla declaratoria generale.
V Livello
Appartengono al V livello i lavoratori di concetto, che svolgono in autonomia specifiche mansioni di notevole complessita’ nell’ambito del proprio reparto e che possono coordinare una o piu’ persone.
Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:
– impiegati addetti alla trattativa commerciale con contratto diretto con armatori/noleggiatori e clienti per condizioni contrattuali particolari;
– impiegati addetti alla gestione operativa dei trasporti terrestri;
– coadiutori di mediatori marittimi;
– capi stazione o uffici alle dirette dipendenze del responsabile di reparto;
– sistemisti, programmatori e progettisti di software;
– impiegati amministrativi e finanziari con conoscenza approfondita per la predisposizione del bilancio preventivo e/o consuntivo;
– responsabili gestione del personale navigante: lavoratori che coordinano l’attivita’ dell’ufficio che ricerca, seleziona e avvicenda il personale navigante.
IV Livello
Appartengono al IV livello i lavoratori di concetto che con perizia e buona conoscenza delle proprie mansioni svolgono attivita’ che comportano, con limitata autonomia, l’applicazione di norme e procedure richiedenti specifiche conoscenze teoriche e pratiche.
Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:
– impiegati addetti alla trattativa commerciale standard, all’elaborazione di statistiche, alla quotazione di noli e liquidazione;
– coadiutori di mediatori marittimi secondo le istruzioni predefinite;
– addetti ad attivita’ di segreteria di direzione;
– impiegati addetti alla gestione operativa dei trasporti terrestri secondo istruzioni predefinite;
– addetti alla predisposizione delle pratiche di arrivo/partenza nave, di pratiche concernenti l’equipaggio ed al primo contatto con i fornitori;
– addetti alla predisposizione delle liste di imbarco/sbarco, contatto diretto con spedizionieri/terminal e gestione parco contenitori;
– addetti alle pratiche operative conseguenti alla stipulazione di contratti di noleggio o compravendita;
– impiegati amministrativi addetti al controllo, la verifica e la quadratura della contabilita’ generale e/o armatoriale e responsabili conti esborsi;
– cassieri delle filiali;
– impiegati incaricati dell’elaborazione di stipendi e contributi;
– assistenti programmatori e sistemisti;
– impiegati addetti alla preparazione, istruttoria e gestione delle pratiche di contenzioso e reclami;
– procuratori doganali patentati in quanto utilizzino la loro procura per conto dell’azienda da cui dipendono;
– addetti alle paghe marittimi che, interpretando norme di legge e contrattuali, elaborano paghe e stipendi;
– addetti alle gestione amministrativa od operativa delle pratiche di malattie marittime;
– addetti che svolgono opera di ricerca e selezione del personale navigante e che ne organizzano l’avvicendamento.
III Livello
Appartengono al III livello i lavoratori d’ordine che svolgono attivita’ di media complessita’, per le quali si richiede una adeguata conoscenza delle mansioni svolte.
Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:
– addetti che, nell’ambito di istruzioni predefinite, forniscono informazioni ai clienti;
– addetti inserimento booking nell’ambito di istruzioni predefinite;
– addetti alla registrazioni contabili, controllo fatture, incasso noli e archiviazione;
– compilatori di contratti di noleggio e compravendita nave;
– impiegati muniti di delega o procura permanente limitata per operazioni ferroviarie, postali, bancarie e doganali;
– verifica e controllo movimentazione contenitori;
– estensori di lettura di vettura;
– addetti allo svincolo con rilascio buono di consegna;
– addetti all’assistenza nave;
– addetto al sollecito per il recupero crediti;
– operatore help desk per applicativi e sistemi;
– addetti alla prenotazione e vendita di biglietti e passaggi marittimi ed aerei;
– addetti a paghe marittimi con funzioni di rilevamento e controllo dei dati relativi alle prestazioni del personale.
II Livello
Appartengono al II livello i lavoratori che svolgono attivita’ di limitata complessita’ per le quali si richiede una adeguata conoscenza delle mansioni svolte.
Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:
– fattorini e/o addetti ricezione e spedizione posta interna/esterna ed addetti all’affrancatura meccanica;
– centralinisti;
– archivisti;
– assistenti all’addetto assistenza nave;
– addetti all’imputazione dati – siano essi operativi, amministrativi, contabili, ecc – secondo istruzioni predefinite;
– compilatori di contratti di noleggio e compravendita nave secondo istruzioni predefinite;
– autisti con patente C che guidano automezzi per i quali e’ richiesto tale tipo di patente;
– addetti alla documentazione: compilazione e smistamento polizze di carico.
I Livello
Appartengono al I livello di ingresso i lavoratori neo-assunti, di prima esperienza, che, indipendentemente dalla futura qualifica, dovranno acquisire familiarita’ e conoscenza attraverso le esperienze aziendali.
Il passaggio alla qualifica di appartenenza dovra’ avvenire non oltre 12 mesi dalla data di assunzione.
La classificazione unica di cui al presente articolo non modifica le norme contenute nel CCNL 14 dicembre 1971, e nei contratti collettivi nazionali precedenti per i relativi periodi di vigore, riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie.
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell’ambito dell’intero contratto.
La nuova classifica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie e non richiamate nel CCNL 14 dicembre 1971, quali il trattamento per richiamo alle armi, il fondo indennita’ impiegati, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e ogni altra normativa in vigore ed emananda.
Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica e pertanto le Parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici, oltre ai limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione, avranno come conseguenza l’automatico scioglimento della FEDERAGENTI stipulante, e delle aziende da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte.
Norma transitoria
In applicazione del nuovo sistema di classificazione definito dal rinnovo del CCNL ed in particolare dall’ultimo paragrafo dell’Intesa del 22 aprile 2004, le linee guida per l’inquadramento degli attuali dipendenti sono le seguenti:
a) i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del CCNL transiteranno nei nuovi livelli secondo il seguente schema:
—————————— Vecchio Nuovo inquadramento inquadramento —————————— V I IV II III III II IV I V ——————————
b) I lavoratori sono in ogni caso tenuti all’effettuazione delle mansioni svolte precedentemente all’entrata in vigore del nuovo CCNL.
I lavoratori in forza alla data di stipula del presente CCNL che in base al nuovo sistema classificatorio, quale definito dalla norma sopraindicata, dovessero risultare collocati in un livello di inquadramento superiore rispetto a quello previsto dal medesimo CCNL, con riferimento al contenuto professionale delle mansioni cui sono stati precedentemente adibiti nell’azienda, saranno tenuti ad effettuare le mansioni medesime e non potranno in alcun modo rivendicare l’attribuzione delle mansioni proprie del nuovo livello, a meno che non siano a queste espressamente assegnati dall’azienda.
In particolare le Parti dichiarano che i lavoratori che, in base al nuovo sistema classificatorio, sino inseriti in livelli superiori a quelli previsti per le mansioni effettivamente svolte conserveranno esclusivamente in virtu’ di un riconoscimento ad personam tale superiore inquadramento.
–> art. 5
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Norme Per I Quadri
NORME PER I QUADRI
L’azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2049 Codice civile e dell’art. 5 della legge n. 190/1985 e’ responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attivita’.
La suddetta responsabilita’ puo’ essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L’azienda garantira’ al quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacita’ professionali.
A decorrere dalla data di riconoscimento della categoria quadri da parte dell’azienda, ai lavoratori interessati verra’ corrisposta una indennita’ di funzione pari a € 25,82 mensili lorde. A far data dall’1 gennaio 1992, tale indennita’ viene elevata a € 51,65 lordi mensili.
–> art. 6
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Assunzione
ASSUNZIONE
L’assunzione del personale sara’ effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina del collocamento al lavoro.
L’assunzione dovra’ risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1) il luogo e la data di assunzione;
2) il livello al quale il lavoratore viene assegnato, la qualifica e le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico;
4) la durata del periodo di prova.
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare i documenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
All’atto dell’assunzione le aziende possono sottoporre il personale a visita medica tramite Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
L’azienda deve inoltre tenere a disposizione del personale copia del presente contratto di lavoro, affinche’ ne possa prendere visione.
–> art. 7
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Periodo Di Prova
PERIODO DI PROVA
La durata massima del periodo di prova non potra’ superare i seguenti limiti:
1) personale con mansioni impiegatizie:
a) 4 mesi prorogabili consensualmente di altri 2, per gli impiegati di VII livello e di VI livello;
b) 2 mesi prorogabili consensualmente di 1 altro mese, per gli impiegati di tutti gli altri livelli;
2) personale con mansioni non impiegatizie:
– 10 giorni lavorativi.
Il periodo di prova dovra’ risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art. 6.
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro puo’ aver luogo in qualsiasi momento, da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilita’ supplementari e delle ferie.
In caso di licenziamento del personale con mansioni impiegatizie intimato:
– dopo la scadenza del secondo mese di prova, per il personale di cui al punto 1), lett. a);
– dopo la scadenza del primo mese per il personale di cui al punto 1), lett. b);
la retribuzione sara’ corrisposta fino alla meta’ o alla fine del mese in corso, secondo che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda meta’ del mese.
Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera’ confermato in servizio, e tale periodo sara’ computato agli effetti della determinazione dell’anzianita’ di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
E’ esentato dal periodo di prova il personale che lo abbia gia’ superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti. Le norme relative al fondo di previdenza non si applicano durante il periodo di prova: superato tale periodo, le norme stesse saranno pero’ applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
–> art. 8
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Apprendistato
APPRENDISTATO
Apprendistato
In attesa della regolamentazione del contratto di apprendista ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, le Parti convengono che continuera’ ad applicarsi la vigente normativa in materia per le parti ancora in vigore cosi’ come regolamentato nel precedente CCNL.
Considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione al riordino della legislazione sul mercato del lavoro, tenuto conto dei problemi esistenti sul piano occupativo nelle realta’ marittime portuali, con particolare riferimento all’opportunita’ di acquisire con la pratica esperienza specifiche competenze corrispondenti alle trasformazioni in atto nelle attivita’ delle agenzie marittime, le Parti convengono di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione.
1) Ai sensi dell’art. 21, legge n. 56/1987, per l’assunzione degli apprendisti e’ ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovra’ precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
2) La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti e’ fissata in 30 giorni di lavoro effettivo, durante i quali e’ reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
3) Le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti:
a) paga base tabellare:
– per la prima meta’ del periodo di apprendistato: il 60% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati inquadrati nel livello per il quale viene svolto l’apprendistato;
– per la seconda meta’ del periodo di apprendistato: il 70% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati inquadrati nel livello per il quale viene svolto l’apprendistato;
b) indennita’ di contingenza:
– secondo le misure e le modalita’ previste dalla legge n. 38/1986, cosi’ come modificata dalla legge n. 191/1990 e sara’ comprensiva dell’EDR cosi’ come stabilito dall’Accordo interconfederale 31 luglio 1992.
Alla fine dell’apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale e’ stato assegnato o per la quale ha svolto l’apprendistato.
4) Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 24 mesi per i lavoratori assunti per il raggiungimento della qualifica di impiegato/operaio di III livello, mentre si estingue al termine di 18 mesi per quei lavoratori assunti per il raggiungimento della qualifica di impiegato di IV livello.
Il datore di lavoro e’ tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro e’ tenuto altresi’ a comunicare all’ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
Entro 6 mesi dall’attuazione della normativa in questione le Parti si incontreranno per la completa disciplina dell’istituto dandosi atto che la regolamentazione contrattuale sara’ ispirata ai seguenti principi concordati:
Apprendistato diritto-dovere
Comma 4, punto c)
Le Parti convengono che la determinazione delle mobilita’ di erogazione della formazione interna aziendale saranno individuate nell’ambito dell’Ente bilaterale nazionale di cui all’art. 2 del CCNL agenzie marittime.
Apprendistato professionalizzante
Le Parti convengono che potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
La durata dei contratti viene cosi’ individuata:
– apprendisti impiegati d’ordine ed operai:
24 mesi (per i primi 12 mesi sara’ prevista la retribuzione del II livello inferiore a quello di assegnazione definitiva e per i secondi 12 quella del livello immediatamente inferiore);
– apprendisti impiegati di concetto:
30 mesi (per i primi 15 mesi sara’ prevista la retribuzione del II livello inferiore a quello di assegnazione definitiva e per i secondi 15 quella del livello immediatamente inferiore);
– apprendisti impiegati direttivi:
36 mesi (per i primi 18 mesi sara’ prevista la retribuzione del II livello inferiore a quello di assegnazione definitiva e per i secondi 18 quella del livello immediatamente inferiore).
Le Parti convengono altresi’ che la determinazione delle modalita’ di erogazione e dell’articolazione della formazione interna aziendale saranno individuate nell’ambito dell’Ente bilaterale nazionale, per un numero di 135/150 ore annuali. nell’ambito delle 135/150 ore dovranno essere ricomprese le ore della formazione esterna previste dalla norma.
Apprendistato di alta formazione
Le Parti convengono che il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, saranno applicati secondo le norme previste, anche a seguito di quanto verra’ regolamentato dalle regioni di competenza.
–> art. 9
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Part-time
PART-TIME
Le assunzioni con contratto a tempo parziale, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 cosi’ come parzialmente modificati ed integrati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalita’:
a) tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b) tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle 2 modalita’ di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a ridotto sia di non lavoro.
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale puo’ essere impiegato anche secondo articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale a tempo pieno.
All’atto dell’assunzione, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non sara’ inferiore a 20 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, e ad 80 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile.
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale puo’ essere chiamato a svolgere e’ fissata in 4 ore.
Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione e’ contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana al mese e all’anno fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8.
Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale puo’ essere svolto secondo modalita’ flessibili che consentano la variabilita’ della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come stabilita al precedente comma 6.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalita’ flessibili – anche modalita’ elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.
L’adozione da parte dell’azienda delle modalita’ flessibili nonche’ delle modalita’ elastiche di cui ai commi 7 e 8 e’ giustificata dalla necessita’ di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalita’ elastiche non possono superare. in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 30% della prestazione gia’ concordata.
La disponibilita’ allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalita’ di cui ai commi 7 e 8, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente delle RSA aderente alle OO.SS. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento ne’ l’adozione di provvedimenti disciplinari.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonche’ modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto dai commi 9 e 10, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni.
Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 20% comprensivo dell’incidenza degli istituti contrattuali e legali .
Decorsi 5 mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore puo’ dare disdetta dandone all’azienda con un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
– esigenze di carattere familiare;
– esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
– necessita’ di attendere ad altra attivita’ lavorativa subordinata non in conflitto od autonoma;
– esigenze di studio e/o formazione.
Resta in ogni caso salva la possibilita’, per le aziende per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto, e’ facolta’ dell’azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di sostanziali necessita’ operative motivate da eventi occasionali o straordinari.
Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione gia’ concordata.
Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non puo’ integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale e’ consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell’orario normale di lavoro giornaliero o settimanale.
Le prestazioni di lavoro supplementare avranno diritto alla maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall’art. 20 e non possono superare, per ogni settimana, e in caso di verticale annualmente, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 20% della prestazione gia’ concordata.
Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell’orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro.
Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementari effettuate oltre il limite massimo complessivo di ore pro-capite di cui al comma 17, si dara’ luogo alla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 35% comprensivo dell’incidenza degli istituti contrattuali e legali.
In sede aziendale, su richiesta del dipendente, potra’ avvenire un consolidamento, nell’orario di lavoro, del lavoro supplementare e/o straordinario svolto in via non meramente occasionale, previa verifica sull’utilizzo delle prestazioni stesse effettuate dal lavoratore per piu’ di 12 mesi.
Il personale a tempo parziale e’ compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa.
Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale e’ regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle Parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve risultare da atto scritto convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei 2 distinti periodi.
In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attivita’ presso unita’ produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali e’ prevista l’assunzione. A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianita’ di servizio aziendale e, in caso di parita’, quelli con maggiore anzianita’ anagrafica.
Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato puo’ fare richiesta di passare a tempo parziale. L’azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro e’ tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia’ dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato occupato in unita’ produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa e ad accogliere prioritariamente le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l’accoglimento della stessa dovra’ risultare da atto scritto.
Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terra’ conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessita’ di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di eta’ inferiore ai 3 anni; motivi di studio. A parita’ di condizioni, l’azienda terra’ conto della maggiore anzianita’ di servizio.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita’ lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’azienda unita’ sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu’ favorevoli per il prestatore di lavoro.
A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, al fine di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non puo’ eccedere nell’anno il 30% del personale dipendente.
–> art. 10
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Contratto Di Inserimento
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Le Parti convengono di recepire l’Accordo interconfederale stipulato in data 11 febbraio 2004 tra Confindustria, Confesercenti, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Alpa e CGIL, CISL e UIL e UGL per la regolamentazione del nuovo contratto di inserimento.
Fermo restando quanto previsto dal suddetto accordo interconfederale, le Parti ritengono comunque opportuno prevedere:
– la categoria di inquadramento del lavoratore dovra’ essere inferiore di un solo livello rispetto alla categoria che, secondo il CCNL applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quella al conseguimento delle quali e’ preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
– mantenimento delle disposizioni previste al punto 5) ed al punto 1) dell’accordo nazionale sui CFL.
Entrambe le Parti convengono altresi’ di prevedere una bozza standard di progetto individuale di inserimento cosi’ come previsto all’art. 52.
Il contratto di inserimento potra’ prevedere una durata minima di 9 mesi a massima di 18 mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisco, mentale e psichico, per i quali il contratto di inserimento potra’ prevedere una durata massima di 36 mesi.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalita’ compatibili con il nuovo contesto organizzativo, tenendo conto della congruita’ delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale e’ preordinato il progetto di inserimento, la durata non potra’ superare i 12 mesi.
I diritti dei lavoratori che accedono attraverso gli strumenti suddetti saranno tutelati, sotto l’aspetto retributivo e sindacale, nei limiti previsti dalla legge, come per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
–> art. 11
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Contratti A Termine
CONTRATTI A TERMINE
Le assunzioni con contratto a termine sono disciplinate dalla legge 6 novembre 2001, n. 368.
Nei confronti dei dipendenti con mansioni impiegatizie assunti con contratti a termine di nuova stipulazione, compresi gli eventuali rinnovi di contratti che vengono a scadere dopo l’entrata in vigore del presente contratto, si applicano i minimi di stipendio in vigore alla data di stipulazione o del rinnovo, aumentati del 10%.
Le norme relative al fondo di previdenza non si applicano nei confronti del personale assunto con contratto a termine di durata non superiore a 3 mesi.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto l’organizzazione imprenditoriale competente per territorio comunichera’ alle OO.SS. le eventuali assunzioni avvenute con contratto di lavoro a tempo determinato.
–> art. 12
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Somministrazione Di Lavoro – Lavoro Intermittente E Lavoro Ripartito
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – LAVORO INTERMITTENTE E LAVORO RIPARTITO
Lavoro somministrato
Il contratto di lavoro somministrato serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato delle imprese e deve corrispondere a casi in cui e’ possibile un contratto di lavoro (diretto) a tempo determinato, e puo’ essere concluso, anche per l’aumento temporaneo di attivita’, nei seguenti casi:
– punte di intensa attivita’ cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti aziendali;
– quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
– per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificita’ richiedano l’impiego di professionalita’ e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro temporaneo, impiegati per le fattispecie di cui sopra, non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa e’ consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purche’ non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
L’azienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui al primo paragrafo; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita’ di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Lavoro intermittente
Anche in considerazione della mancata emissione dei decreti ministeriali previsti dalla legge, le Parti, preso atto della impossibilita’ di applicazione della normativa relativa nell’ambito delle attivita’ delle agenzie marittime, rimandano ogni esame alle stipulazioni del successivo CCNL.
Lavoro ripartito
Considerata la particolarita’ del rapporto, che prevede per tutte le qualifiche una preparazione professionale adeguata e costante che imporrebbe un adempimento solidale da parte di piu’ persone si rinvia all’utilizzazione delle norme previste per il contratto a tempo parziale.
–> art. 13
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Mutamento Di Mansioni E Passaggio Di Livello
MUTAMENTO DI MANSIONI E PASSAGGIO DI LIVELLO
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attivita’ svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a 3 mesi. Egli non puo’ essere trasferito da una unita’ produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Trascorso un periodo di:
– 3 mesi per gli impiegati di V livello;
– 2 mesi per il personale degli altri livelli,
nel disimpegno di mansioni superiori, avverra’ senz’altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel nuovo livello.
Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto il compenso di cui sopra spettera’ per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi passaggio di livello.
–> art. 14
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Cumulo Di Mansioni
CUMULO DI MANSIONI
Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuita’ mansioni rientranti in 2 diversi livelli, sara’ senz’altro attribuito al livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest’ultimo siano prevalenti, rispetto a quelle normalmente espletate, e, comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13.
Nel caso invece che cio’ non si verifichi, sara’ attribuito al livello superiore dopo 18 mesi di svolgimento delle mansioni rientranti nei 2 livelli.
–> art. 15
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Orario Normale Di Lavoro
ORARIO NORMALE DI LAVORO
Personale con mansioni impiegatizie
L’orario normale di lavoro, dall’1 gennaio 2002, e’ di 39 ore settimanali distribuite nell’arco di 5 giorni, dal lunedi’ al venerdi’.
Le prestazioni giornaliere di lavoro saranno rese nell’arco orario che va dalle ore 8,00 alle ore 19,00.
Durante la giornata il lavoratore, per la consumazione del pasto, ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti. Le eventuali modifiche delle condizioni in essere dovranno essere concordate tra le Parti.
La distribuzione e l’articolazione dell’orario di lavoro saranno oggetto di esame preventivo tra le Parti.
Dall’1 gennaio 2001, in aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festivita’ abolite e per permesso individuale retribuito ai sensi del presente articolo, verranno riconosciute ulteriori 12 ore annuali da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione d’anno di servizio o frazione di esso.
Da tale data, in aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festivita’ abolite, per permesso individuale retribuito ai sensi del presente articolo e per quanto previsto al comma precedente, verranno riconosciute ulteriori 8 ore annuali da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione d’anno di servizio o frazione di esso. A seguito dell’avvenuto assorbimento delle 48 ore di permesso (come previsto dal CCNL 2 agosto 2000) e dalla stabilita durata dell’orario di lavoro settimanale a 39 ore, le ore di permesso retribuito ammontano a 40 ogni anno.
I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalita’ concordate tra le Parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno, inoltre, riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.) fatto salvo quanto previsto dalle predette modalita’ concordate tra le Parti.
E’ facolta’ dell’azienda chiamare in servizio la mattina del sabato il personale strettamente necessario per assicurare i servizi indispensabili.
Le ore di servizio prestate al sabato mattina saranno compensate con la retribuzione oraria globale maggiorata del 25%.
Gli impiegati addetti alle macchine contabili (per le macchine elettrocontabili a schede perforate la presente norma si riferisce soltanto alle macchine di preparazione e verifica delle schede) non potranno di regola essere adibiti all’uso delle medesime per piu’ di 5 ore giornaliere, restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Gli addetti all’uso di attrezzature munite di video terminali, saranno adibiti all’uso degli stessi in conformita’ alle normative di cui al D.Lgs. n. 626/1994.
In particolare, l’azienda si attivera’ a:
– assicurare una pausa di 15 minuti ogni 120 di attivita’ continuativa al lavoratore che protrae la sua attivita’ lavorativa per almeno 4 ore consecutive;
– ottemperare agli obblighi di sorveglianza sanitaria:
1) prima che l’operatore sia adibito all’uso di VDT;
2) con periodicita’ quinquennale fino al 50esimo anno di eta’ del lavoratore;
3) con periodicita’ biennale dopo il 50esimo anno di eta’ del lavoratore;
4) con periodicita’ biennale ove, in esito alla visita preventiva, l’operatore venga giudicato idoneo con prescrizioni;
5) ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
Ai RLS o in assenza alle RSA – RSU o alle Segreterie delle OO.SS. dovra’ essere fornita documentazione che prova l’ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 626/1994 (es.: documentazione valutazione rischi).
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 17, comma 5, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 il quale esclude dalla limitazione dell’orario i dirigenti, il personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere di decisione autonomo.
A tale effetto si conferma che e’ da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, “quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita’ dell’andamento dei servizi”; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello di V livello e di VI livello.
Personale con mansioni non impiegatizie
La durata dell’orario di lavoro e’ di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere ed e’ distribuito di norma nell’arco di 5 giorni dal lunedi’ al venerdi’.
Le prestazioni giornaliere di lavoro saranno rese di norma nell’arco orario che va dalle ore 8,00 alle ore 19,00, escluso il personale di pulizia e di custodia.
L’azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo fra il personale avente le medesime qualifiche, curera’ che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dal-l’azienda in modo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione.
Nel caso di lavoro a turno il personale del turno cessante non puo’ lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Permessi retribuiti
Per tutti i lavoratori, gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito (per complessive 32 ore) in sostituzione delle 4 festivita’ abolite dalla legge n. 54 del 1977, verranno fruite a partire dall’1 gennaio 1980. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attivita’ e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attivita’ produttiva.
Con le stesse modalita’ saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi per complessive 68 ore annuali, con le seguenti decorrenze: 16 ore, in ragione d’anno, dall’1 gennaio 1982; 8 ore, in ragione d’anno, dall’1 luglio 1984; 8 ore, in ragione d’anno, dall’1 luglio 1985; 8 ore, in ragione d’anno, dal 31 dicembre 1985; 8 ore, in ragione d’anno, dall’1 luglio 1989; 8 ore, in ragione d’anno, dal 31 marzo 1991; 4 ore, in ragione d’anno, dall’1 ottobre 1993 e 8 ore, in ragione d’anno, dall’1 gennaio 1995, salvo restando l’assorbimento, fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto, in materia di riduzione, permessi e ferie.
A livello aziendale le Parti potranno concordare l’eventuale trasformazione delle 68 ore di permessi in riduzioni effettive dell’orario di lavoro.
Delle 68 ore annuali, 8 ore saranno destinate di norma al pomeriggio della vigilia di Natale ed al pomeriggio del 31 dicembre.
Tali permessi saranno usufruiti entro il 31 dicembre dell’anno in cui si riferiscono, o, in caso contrario, saranno retribuiti nel mese di gennaio dell’anno successivo.
Non sono cumulabili con le ferie.
Per quanto riguarda la festivita’ la cui celebrazione e’ spostata alla domenica successiva (4 novembre), il lavoratore beneficiera’ del trattamento previsto per le festivita’ che coincidono con la domenica.
Trattandosi di istituto a base annua le frazioni inferiori all’anno saranno calcolate per dodicesimi.
La presente regolamentazione sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dal contratto sulle festivita’ abolite.
–> art. 16
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Riposo Settimanale
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale deve essere concesso normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali e’ ammesso il lavoro nei giorni di domenica, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sara’ considerata giorno lavorativo, salvo l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 18 mentre sara’ considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
Personale con mansioni impiegatizie
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’impiegato sara’ preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto – per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo – ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.
Personale con mansioni non impiegatizie
Qualora, per esigenze di servizio, la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 3 giorni prima, il lavoratore avra’ diritto ad una indennita’ pari al 20% della retribuzione giornaliera.
–> art. 17
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Giorni Festivi
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le seguenti festivita’ nazionali o infrasettimanali:
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Pasqua (mobile);
4) Lunedi’ dopo Pasqua (mobile);
5) 25 aprile (anniversario liberazione);
6) 1 maggio (festa del lavoro);
7) 2 giugno (anniversario della Repubblica);
8) Assunzione (15 agosto);
9) Ognissanti (1 novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) S. Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) Festa del Patrono del luogo ove il lavoratore presta la sua opera.
Fermo restando un minimo di 13 festivita’, qualsiasi variazione anche in aumento, stabilita dall’autorita’ nell’elenco dei giorni festivi si intendera’ riportata nell’elenco di cui al punto b), e dara’ luogo al trattamento economico previsto dal presente articolo.
Per le festivita’ di cui al punto b) cadenti di domenica o di sabato o altre festivita’ e’ dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile. Uguale trattamento spettera’ al lavoratore che risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente il puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificato motivo;
b) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volonta’ del lavoratore.
Lo stesso trattamento e’ dovuto, per le festivita’ coincidenti con la domenica o con altra festivita’, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e’ dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita’ con il giorno di riposo compensativo.
Nel giorno di coincidenza fra domenica e festivita’ infrasettimanale, il lavoratore di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno, non sara’ tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo.
In caso di prestazione d’opera nelle festivita’ elencate nella lettera b) del trattamento di cui ai precedenti commi, sara’ corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con la maggiorazione prevista dagli artt. 18 e 19.
–> art. 18
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Lavoro Notturno – Lavoro Domenicale Con Riposo Compensativo Lavoro Nelle Festivita` Nazionali O Infrasettimanali
LAVORO NOTTURNO – LAVORO DOMENICALE CON RIPOSO COMPENSATIVO LAVORO NELLE FESTIVITA’ NAZIONALI O INFRASETTIMANALI
Il lavoratore non puo’ rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere entro i limiti consentiti dalla legge e nell’ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festivita’ nazionali o infrasettimanali.
E’ considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle ore 6,00. E’ considerato compreso in turni avvicendati il lavoro eseguito a turni regolari ed alternati.
E’ considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda del riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla domenica lavorata.
Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festivita’ nazionali e infrasettimanali saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall’art. 20:
Lavoro notturno:
– compiuto dal guardiano: maggiorazione 15%;
– compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%;
– non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%.
Lavoro domenicale con riposo compensativo:
– diurno: maggiorazione 20%;
– notturno: maggiorazione 50%.
Lavoro nelle festivita’ nazionali e infrasettimanali (prestato nell’ambito dell’orario normale):
– maggiorazione 50%.
–> art. 19
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Lavoro Straordinario
LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoratore non puo’ rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di impedimento.
E’ considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 15.
Le ore straordinarie non possono di norma superare le 2 ore giornaliere, le 12 ore settimanali, e le 220 ore annuali per dipendente.
E’ considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi e’ lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
E’ altresi’ considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l’orario di lavoro normale, nei giorni festivi di cui all’art. 17.
E’ considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
Per il lavoro straordinario, fatte salve norme di miglior favore stabilite da contratti integrativi regionali, provinciali e aziendali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall’art. 20:
Lavoro straordinario feriale:
– diurno: maggiorazione 25%;
– notturno: maggiorazione 50%.
Lavoro straordinario festivo:
– diurno: maggiorazione 65%;
– notturno: maggiorazione 75%.
Le suddette percentuali, come pure quelle degli artt. 17 e 18, non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Agli effetti del presente articolo e dei precedenti articoli 17 e 18 la retribuzione oraria verra’ determinata secondo le norme fissate dall’art. 20. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prendera’ per base la parte fissa, con minimo in ogni caso della retribuzione di cui all’art. 20.
–> art. 20
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Retribuzione
RETRIBUZIONE
La retribuzione globale del lavoratore e’ composta dai seguenti elementi:
1) paga conglobata;
2) eventuali scatti di anzianita’ maturati ai sensi dell’art. 23;;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;;
4) indennita’ di mensa, nelle localita’ dove esiste;
5) altre indennita’ eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
Sono esclusi dalla retribuzione l’indennita’ di cassa e maneggio denaro, il rimborso delle spese ed ogni altro emolumento avente carattere di indennizzo.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22.
La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
La retribuzione sara’ corrisposta ad ogni fine mese a mezzo di busta paga compilata a norma di legge. In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, al dipendente dovra’ essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
–> art. 21
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Paga Conglobata
PAGA CONGLOBATA
A far data rispettivamente dall’1 aprile 2004 e dall’1 aprile 2005 e’ in vigore la seguente paga conglobata (paga base, contingenza, EDR):
————————————– Liv. Paga conglobata al Par. ———————– 01.04.2004 01.04.2005 ————————————– VII 1.564,08 1.610,06 155 VI 1.483,64 1.537,35 148 V 1.462,86 1.495,80 144 IV 1.370,92 1.412,70 135 III 1.210,12 1.246,50 120 II 1.151,28 1.194,56 115 I 1.009,10 1.038,75 100 ————————————–
Per tutti gli istituti del previgente contratto in cui la retribuzione era determinata facendo riferimento ad una percentuale della paga base la quota spettante al lavoratore sara’ quantificata in base ad una percentuale della paga conglobata detratto l’indennita’ di contingenza cristallizzata all’importo vigente alla data del 31 marzo 2004.
–> art. 22
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Una Tantum
UNA TANTUM
Ai dipendenti in forza alla data dell’1 aprile 2004, sara’ riconosciuta un’indennita’ una tantum di € 250,00 lordi, da corrispondere, in eguale misura per tutti i livelli di appartenenza, con la mensilita’ di settembre 2004.
L’erogazione dell’una tantum deve considerarsi a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 settembre 2003-31 marzo 2004), e sara’ riproporzionata pro-quota per i lavoratori assunti dopo l’1 settembre 2003.
–> art. 23
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Scatti Di Anzianita`
SCATTI DI ANZIANITA’
Ai lavoratori, per l’anzianita’ di servizio maturata dopo il 18esimo anno di eta’ presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda) verra’ corrisposto, per ogni biennio di anzianita’, e fino ad un massimo di 8 bienni, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, un importo in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianita’.
Gli importi, da corrispondere all’atto di maturazione del prossimo scatto, sono i seguenti:
————– Liv. Importi ————– IS 30,99 I 30,21 II 27,89 III 26,08 IV 24,53 ————–
L’importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui al comma precedente, verra’ corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita’. Gli scatti di anzianita’ non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, ne’ eventuali aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterra’ l’importo degli scatti di anzianita’ maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini dell’individuazione del numero di scatti, o frazioni di numero di scatti, che a quel momento si considerera’ maturato dal lavoratore, sara’ diviso per il valore dello stesso (in cifra fissa) corrispondente al nuovo livello.
Il lavoratore avra’ diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianita’, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo di 8. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sara’ utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianita’ nel nuovo livello.
La normativa prevista dal presente articolo ha decorrenza dall’1 luglio 1984 e sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente stabilita che pertanto deve considerarsi abrogata.
Con decorrenza 1 aprile 2004 gli importi, da corrispondere all’atto di maturazione del prossimo scatto, rapportati alla nuova classificazione del personale sono i seguenti:
————– Liv. Importi ————– VII 33,00 VI 32,50 V 32,00 IV 28,75 III 27,75 I 26,50 ————–
–> art. 24
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Tredicesima Mensilita` O Gratifica Natalizia
TREDICESIMA MENSILITA’ O GRATIFICA NATALIZIA
Per ciascun anno l’azienda e’ tenuta a corrispondere al personale una 13esima mensilita’ o gratifica natalizia pari alla retribuzione globale mensile.
La corresponsione della 13esima mensilita’ o gratifica natalizia avverra’ normalmente entro il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avra’ diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13esima mensilita’ o gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori o eguali ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
–> art. 25
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Quattordicesima Mensilita`
QUATTORDICESIMA MENSILITA’
Entro il 10 luglio di ogni anno l’azienda e’ tenuta a corrispondere al personale una 14esima mensilita’ pari alla retribuzione globale mensile in atto al 30 giugno.
La 14esima mensilita’ e’ riferita all’anno che precede la data di pagamento, cioe’ al periodo dall’1 luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avra’ diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 14esima per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori o eguali ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
La 14esima mensilita’ deve essere computata solo agli effetti del trattamento di fine rapporto e di preavviso, e, per il personale impiegatizio, anche agli effetti del versamento dei contributi al fondo di previdenza di cui all’art. 42 del presente contratto.
–> art. 26
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Indennita` Speciali
INDENNITA’ SPECIALI
1) Indennita’ di uso di mezzi di trasporto
L’azienda corrispondera’ al personale con mansioni non impiegatizie che usa per servizio il proprio mezzo di trasporto, una indennita’ mensile da concordarsi tra le Parti.
2) Alloggio del personale con mansioni non impiegatizie
Al personale con mansioni non impiegatizie, cui per esigenze di servizio l’azienda chieda di restare continuativamente a disposizione dell’azienda stessa, la concessione dell’alloggio sara’ gratuita.
3) Indennita’ di cassa e di maneggio denaro
Al personale impiegatizio con qualifica di cassiere verra’ corrisposta una indennita’ di rischio nella misura del 5% della retribuzione globale mensile.
All’altro personale che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori, verra’ corrisposta una indennita’ di rischio nella misura del 3% della retribuzione globale mensile.
Questa indennita’ non sara’ corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l’azienda lo abbia preventivamente esonerato, per iscritto, da ogni responsabilita’ per le eventuali mancanze nella resa dei conti.
Il ricalcolo delle suddette indennita’ di cassa e di maneggio denaro, per quanto concerne le variazioni dell’indennita’ di contingenza, si effettuera’ al termine di ogni anno solare ed avra’ applicazione dall’1 gennaio successivo.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio dell’impiegato.
Dichiarazione a verbale
Al personale con mansioni impiegatizie non qualificato cassiere, a cui per le sue mansioni venga o sia stata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale indennizzo verra’ mantenuto o corrisposto sulla retribuzione globale fintantoche’ lo stesso esplichi le mansioni suddette.
–> art. 27
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Assenze E Permessi
ASSENZE E PERMESSI
Salvo caso di forza maggiore tutte le assenze devono essere giustificate entro il mattino successivo al primo giorno di assenza.
Nel caso di assenze non giustificate potranno essere applicate le sanzioni di cui al successivo art. 36.
Al lavoratore che ne faccia domanda, l’azienda ha la facolta’ di accordare permessi di breve durata per giustificati motivi, senza corrispondere la relativa retribuzione e senza computarli in conto dell’annuale periodo di ferie.
Per i permessi ai lavoratori studenti si rinvia alla dizione dell’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore a tempo indeterminato puo’ chiedere un periodo di congedo, della durata non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e del decreto del Ministro per la Solidarieta’ Sociale 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 52 concernente congedi per esenti e cause particolari).
Il congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore, di un componente della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei figli, e delle altre persone indicate dall’art. 433 del Codice civile anche se non conviventi, di persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
I gravi motivi pel i quali e giustificata la richiesta di congedo di cui al presente comma sono costituiti da:
– necessita’ familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate sopra;
– necessita’ di impegno particolare nella cura o nell’assistenza di una delle persone suindicati;
– situazione di grave disagio personale (esclusa l’ipotesi di malattia) del lavoratore;
– specifiche patologie acute o croniche a carico di una delle persone suindicate quali quelle indicate alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
Il congedo puo’ essere fruito in materia continuativa o frazionata. Il suo godimento viene attestato dal datore di lavoro al termine del rapporto; nel calcolo si computano anche le frazioni di mese.
Durante il periodo di assenza per congedo di cui al presente articolo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto: non ha diritto a retribuzione alcuna e gli e’ interdetto lo svolgimento di qualsiasi attivita’ lavorativa.
Salva l’applicazione di quanto previsto dal comma 2, dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 in ordine al riscatto ed alla prosecuzione volontaria il periodo di congedo non viene computato ai fini dell’anzianita’ di servizio ed ai fini previdenziali.
Il lavoratore che intenda godere del permesso di cui al presente articolo ne deve fare domanda per iscritto con un preavviso, salvo casi di oggettiva impossibilita’, di almeno giorni 15 di calendario specificando, sempre con il rispetto della riservatezza della persona interessata, il motivo della domanda ed allegando idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Devono essere indicate altresi’ la decorrenza e la durata del periodo o dei periodi di congedo richiesti e, ove sia possibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo venga richiesto per situazioni che richiedano particolare impegno del dipendente o per la sua situazione di grave disagio personale, in un uno con la domanda deve essere indicata la sussistenza delle condizioni ivi previste.
Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, l’azienda deve pronunciarsi in ordine alla stessa.
E’ data facolta’ alle Parti di indicare se sia o meno possibile il rientro del lavoratore in azienda anticipatamente ed in caso affermativo di specificare con quale preavviso. In ogni caso, con il consenso dell’azienda, il lavoratore puo’ sempre rientrare in epoca anticipata.
In caso di particolare accoglimento o di diniego, il lavoratore puo’ chiedere il riesame della sua domanda nei successivi 20 giorni assistito dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. territoriali.
In applicazione del disposto dell’articolo 4, comma 3 della legge n. 53/2000, il dipendente che riprenda l’attivita’ lavorativa dopo avere goduto un congedo ai sensi del presente articolo, per complessivi 2 anni potra’ frequentare un corso di formazione teorico pratico della durata massima di 160 ore, delle quali almeno meta’ di formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato inferiore a 2 anni, la durata del corso verra’ riproporzionati in relazione alla datata del congedo ed alle mansioni del dipendente.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermita’ del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purche’ la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermita’, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalita’ di espletamento dell’attivita’ lavorativa.
–> art. 28
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Permessi Per Cariche Sindacali Ed Aspettativa
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI ED ASPETTATIVA
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle associazioni di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto a permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette.
Tali permessi saranno concessi per un massimo di giorni 9 all’anno.
Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano piu’ lavoratori che ne possono beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 18 giorni all’anno.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette alle associazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l’adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonche’ per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive, potra’ essere concesso un periodo di aspettativa della durata massima di mesi 6 rinnovabili, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Hanno diritto a tali permessi almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unita’ produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa e’ organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unita’ produttive che occupano fino a 300 dipendenti della categoria per cui la stessa e’ organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui e’ organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unita’ produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera precedente b).
I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 8 ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 ore all’anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 1 deve darne comunicazione scritta all’impresa 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione alle trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni l’anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta all’impresa 3 giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Volontariato
In relazione a quanto previsto dall’art. 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le Parti concordano che i lavoratori che fanno parte delle organizzazioni del volontariato iscritte ai registri previsti dalla legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, delle forme di flessibilita’ dell’orario e delle turnazioni in atto aziendalmente.
A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
–> art. 29
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Diritto Allo Studio
DIRITTO ALLO STUDIO
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori le aziende concorderanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonche’ i corsi di formazione professionale istituiti a livello nazionale di cui all’art. 2, punto f), del presente contratto ed inoltre verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dalla legge n. 53/2000.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unita’ produttiva che sara’ determinato all’inizio di ogni triennio – a decorrere dall’1 ottobre 1976 – moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unita’ produttiva a tale data.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unita’ produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio e’ comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.
In ogni unita’ produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivita’.
Il lavoratore che chiedera’ di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovra’ specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovra’ comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine, il lavoratore interessato dovra’ presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalita’ che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, la Direzione aziendale d’accordo con la rappresentanza sindacale, ove esistente nell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, provvedera’ a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: eta’, anzianita’ di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
E’ demandato alle organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni piu’ opportune affinche’ dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalita’ di cui al comma 1, favoriscano l’acquisizione di piu’ elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attivita’ delle agenzie marittime.
–> art. 30
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Congedo Matrimoniale
CONGEDO MATRIMONIALE
Al dipendente compete, per contrarre matrimonio, un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
Tale diritto e’ esteso alle unioni di fatto. Ai sensi del presente articolo si intende per unione di fatto il rapporto tra 2 persone, anche dello stesso sesso, legate in modo continuativo da comunione di vita affettiva e materiale, perdurante da almeno 6 mesi e risultante da certificazione anagrafica – stato di famiglia – che attesti lo stato di convivenza.
Il matrimonio successivo ad una unione di fatto per la quale sia stato fruito il relativo congedo non da’ diritto ad un nuovo congedo, ed in caso di cessazione di una unione di fatto, il congedo per una nuova unione non potra’ essere richiesto prima che sia trascorso, dalla cessazione del precedente, un periodo di tempo pari al termine necessario per la richiesta di divorzio dopo la separazione.
Il congedo di cui al presente articolo non si computa nell’annuale periodo di ferie.
–> art. 31
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Ferie
FERIE
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 giorni.
I suddetti periodi di ferie vanno computati per giorni lavorativi (escluso il sabato).
Nell’anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quello di passaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il personale avra’ diritto alle stesse od alle indennita’ sostitutive per i giorni maturati e non goduti.
Qualora il lavoratore abbia goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avra’ diritto di trattenere in sede di liquidazione l’importo corrispondente ai giorni di ferie godute e non maturate.
L’epoca delle ferie sara’ fissata dall’azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le Commissioni interne e le rappresentanze sindacali aziendali.
Le ferie superiori a 15 giorni potranno essere divise in 2 periodi.
L’assegnazione delle ferie non potra’ aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.
In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento delle ferie o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avra’ diritto al rimborso delle spese, comprovate documentalmente, derivategli dall’interruzione o dallo spostamento.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Il periodo di ferie non puo’ essere sostituito dalla relativa indennita’ salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui le ferie non siano state fruite nel termine dell’anno di lavoro, il diritto non e’ ovviamente perduto.
–> art. 32
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Trattamento Di Malattia O Infortunio
TRATTAMENTO DI MALATTIA O INFORTUNIO
L’assenza per malattia o per infortunio dovra’ essere comunicata entro 24 ore, salvo i casi di giustificato motivo.
A richiesta dell’azienda il lavoratore e’ tenuto ad esibire il certificato medico.
Il controllo dell’assenza per infermita’ puo’ essere effettuato attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
Nel caso di interruzione del servizio dovuto ad infortunio o malattia, verra’ accordato al dipendente non in prova, il seguente trattamento:
1) per anzianita’ di servizio fino a 7 anni: conservazione del posto di lavoro per mesi 9 e corresponsione della intera retribuzione globale mensile per 4 mesi e della meta’ di essa per altri 5 mesi;
2) per anzianita’ di servizio oltre i 7 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell’intera retribuzione globale mensile per 4 mesi e della meta’ di essa per altri 8 mesi.
Il trattamento di cui sopra e’ comprensivo di quanto erogato dall’INPS, esclusa la parte di indennita’ afferente all’eventuale lavoro straordinario compreso fra gli elementi retributivi presi a base per il computo dell’indennita’ stessa.
Il trattamento di cui ai 2 precedenti commi cessera’ qualora il dipendente con piu’ periodi di malattia raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati.
In caso di malattie particolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo, TBC, tumori, e’ concesso un periodo di aspettativa non superiore a 12 mesi non retribuito. Tale aspettativa non e’ computabile ad alcun effetto contrattuale nell’anzianita’ di servizio. La richiesta di aspettativa deve essere presentata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti nel comma precedente.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l’azienda proceda al licenziamento del dipendente, gli corrispondera’ il trattamento di licenziamento, ivi compresa l’indennita’ sostitutiva del preavviso.
Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli derivanti dalle seguenti patologie: TBC, tumori, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, morbo di Halzaimer, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 18 mesi. L’arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 18 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova.
L’esclusione del computo del periodo di comporto delle assenze derivanti dalle patologie sopraindicate avverra’ solo se certificate e tempestivamente comunicate all’azienda al momento del loro insorgere. L’esclusione dal periodo di comporto decorrera’ dal momento della effettiva comunicazione all’azienda.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al dipendente di riprendere servizio, egli potra’ risolvere il contratto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all’art. 41. Ove cio’ non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianita’ agli effetti del preavviso e della indennita’ di licenziamento.
Il datore di lavoro e’ tenuto ad assicurare a suo carico contro gli infortuni sul lavoro tutto il personale con mansioni impiegatizie che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dell’ufficio.
L’assicurazione di cui al precedente comma deve garantire all’impiegato, ove gia’ non assicurato con l’INAIL:
– per il caso di morte: 5 annualita’ di retribuzione globale;
– per il caso di invalidita’ permanente: 6 annualita’ di retribuzione globale.
–> art. 33
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Tossicodipendenti
DIRITTI CIVILI
TOSSICODIPENDENTI
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e’ dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore ai 12 mesi.
L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e’ considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianita’.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono essere a loro volta posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessita’.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 e’ consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici ed attitudinali per l’accesso all’impiego nonche’ per l’espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumita’ e la salute dei terzi.
Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumita’ e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanita’, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalita’ previste dal decreto interministeriale.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro e’ tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumita’ e la salute dei terzi.
Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione e’ conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 309/1990 e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dalla legge n. 53/2000 e dai decreti ministeriali di attuazione.
TUTELA DELLE PERSONE HANDICAPPATE
La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita’, nonche’ colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita’, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa od oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita’ non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’art. 7 della citata legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art. 7, nonche’ quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il genitore o familiare lavoratore che assiste con continuita’ un parente od un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio, e non puo’ essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita’ puo’ usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferita ad altra sede senza il proprio consenso.
Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione e’ conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi competenti.
ETILISMO
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede a programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate, puo’ essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione e’ dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi.
A tal fine, il lavoratore e’ tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo stato di etilismo e l’ammissione al programma di riabilitazione.
Ogni mese il lavoratore dovra’ presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro 7 giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza dell’annualita’ ovvero alla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
L’aspettativa prevista dal comma 2 costituisce interruzione del servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrera’ retribuzione, ne’ si avra’ decorrenza di anzianita’ di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa, l’azienda potra’ ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
LAVORATORI MALATI DI AIDS
In applicazione alla legge n. 135/1990 la societa’ si impegna, in particolare, a:
– non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all’individuazione della patologia;
– garantire il posto di lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo l’inserimento nell’ambiente lavorativo ed accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.
LAVORATORI AFFETTI DA VIRUS HIV
1) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e’ vietato al datore di lavoro lo svolgimento di indagine volte ad accertare nei dipendenti o in persone preso in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro di uno stato di sieropositivita’.
2) Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere mansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi accertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente tutelato.
3) L’azienda ha l’obbligo di garantire il posto di lavoro e la riservatezza favorendo nel contempo l’inserimento nell’ambiente di lavoro e accordando orari di lavoro, mansioni e sedi che permettano di effettuare tutte le terapie.
–> art. 34
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Tutela Della Maternita`
TUTELA DELLA MATERNITA’
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per il periodo previsto dalla legge;
b) integrare l’indennita’ a carico dell’INPS sino al raggiungimento delle seguenti aliquote:
1) i primi 4 mesi: 100%;
2) quinto mese: 80%;
3) sesto mese: 50%
della retribuzione globale mensile.
L’assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell’anzianita’ di servizio per il periodo di cui al punto a).
Al rientro dall’assenza per maternita’ la lavoratrice madre sara’ di norma inquadrata nuovamente nella mansione svolta precedentemente.
Congedi per la malattia del figlio
Entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente, dal lavoro per le malattie del figlio fino a 8 anni di eta’ con le seguenti modalita’:
Entro i 3 anni di eta’ del bambino
Entro i 3 anni di eta’ del figlio non c’e’ alcun limite temporale ai congedi per malattia e i primi 2 giorni per ogni anno, verranno retribuiti al 100%.
Dai 3 agli 8 anni di eta’ del bambino
Dai 3 anni agli 8 anni di eta’ del bambino e’ prevista l’assenza del lavoro di 5 giorni lavorativi non retribuiti ogni anno per ciascun genitore per ciascun figlio.
L’azienda in aggiunta a quanto sopra concedera’ 1 giorno di permesso retribuito, in aggiunta agli altri permessi, per ogni anno dal terzo anno di eta’ del bambino all’ottavo per malattia.
Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche se l’altro non ne ha il diritto.
Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie di cui sia in fruizione il genitore.
–> art. 35
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Servizio Militare
SERVIZIO MILITARE
In caso di chiamata alle armi per obblighi di leva si applicano le norme del D.L. 13 settembre 1946, n. 303.
La chiamata alle armi, salvo che per i lavoratori in prova, non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi sara’ considerato utile agli effetti dell’indennita’ di anzianita’.
In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370, e la durata del richiamo viene computata nell’anzianita’ di servizio.
Quando il dipendente sia in prova, il richiamo alle armi determina la sospensione del rapporto di lavoro.
Terminato il servizio militare, il dipendente dovra’ presentarsi in azienda per riprendere servizio entro il termine di 30 giorni.
Qualora il dipendente non si presenti entro i termini sara’ considerato dimissionario.
–> art. 36
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Disciplina Del Lavoro: Diritti E Doveri Delle Parti
DISCIPLINA DEL LAVORO: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Ferme restando le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nello svolgimento del rapporto di lavoro i diritti e i doveri delle Parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignita’ della sua funzione, vale a dire:
1) svolgere l’attivita’ con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro, impartitegli dall’imprenditore o dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione ed ai metodi di lavoro dell’azienda, non farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio;
4) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalita’ prescritte dall’azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti e quanto altro a lui affidato.
In conformita’ a quanto previsto dall’art. 7 della citata legge n. 300/1970 l’inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potra’ dar luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
1. rimprovero verbale per le mancanze piu’ lievi;
2. rimprovero scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1.;
3. multa non superiore all’importo di 3 ore di stipendio;
4. sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
– ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo, senza giustificato motivo;
– non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
– guasti per incuria il materiale o la merce che deve trasportare o che comunque abbia in consegna oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
– sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
– tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il pubblico;
– commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
Il provvedimento della sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e lavoro, si applica nei confronti del lavoratore che:
– si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
– per negligenza nel servizio, arrechi danni non gravi al materiale, alle persone o alle macchine;
– si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
– persista a commettere mancanze gia’ punite con la multa.
L’importo delle multe disciplinari verra’ versato all’INPS.
Il lavoratore ha facolta’ di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge n. 300/1970, le disposizioni contenute nel presente articolo, nonche’ quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimita’ del provvedimento stesso puo’ avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300, o di quelle previste dall’art. 49 del presente contratto.
–> art. 37
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Responsabilita` Dell’autista E Del Personale Di Scorta Ritiro Patente – Pulizia Macchina
RESPONSABILITA’ DELL’AUTISTA E DEL PERSONALE DI SCORTA RITIRO PATENTE – PULIZIA MACCHINA
L’autista non deve essere comandato, ne’ destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l’autista deve collaborare a che le operazioni di carico e di scarico dell’automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
L’autista e’ responsabile dei veicoli affidatigli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti o danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
L’autista e’ inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilita’ il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in normale stato di funzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’azienda.
L’autista al quale venga ritirata la patente di guida, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, avra’ diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L’autista durante questo periodo potra’ essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepira’ il salario della categoria nella quale viene a prestare servizio.
Nelle aziende che occupano piu’ di 15 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l’azienda potra’ adibire l’autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l’autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l’azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all’autista verra’ corrisposta l’indennita’ di licenziamento di cui all’art. 43, secondo la retribuzione percepita nella categoria cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia.
Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, esse saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
–> art. 38
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Trasferte E Rimborso Spese
TRASFERTE E RIMBORSO SPESE
Al personale in missione per servizio, l’azienda corrispondera’:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio – nei limiti della normalita’ – quando la durata del servizio obblighi il personale ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive, necessarie per l’espletamento della missione.
Al personale chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti il servizio, oltre alla retribuzione saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio;
d) una diaria, in aggiunta al trattamento di cui sopra, pari a € 13,43 giornalieri nei casi in cui la missione comporti una permanenza fuori della sede di lavoro superiore a 12 ore.
–> art. 39
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Trasferimenti
TRASFERIMENTI
Al lavoratore che sia trasferito, per disposizione dell’azienda, da una sede all’altra situata in localita’ che comporti l’effettivo trasferimento del domicilio, sara’ corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se’, per persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.).
Le modalita’ e i termini di tale rimborso spese saranno previamente concordati con l’azienda.
Al personale, in caso di trasferimento, oltre al predetto rimborso, e’ dovuta anche una diaria una tantum nella misura di due terzi della retribuzione globale mensile, piu’ un decimo della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che si trasferisce.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro prima della comunicazione del trasferimento, avra’ diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato per iscritto con il preavviso di un mese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, l’organizzazione imprenditoriale competente per territorio inviera’ alle OO.SS. copia della lettera con la quale viene comunicato al lavoratore il trasferimento che comporti per il lavoratore stesso un cambiamento di domicilio al di fuori dal comune di residenza originario.
Il personale che non accetti il trasferimento, se licenziato, ha diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso.
Il personale trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita’ e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione, e salva l’applicazione dei nuovi minimi tabellari delle localita’ ove viene trasferito se piu’ favorevoli, nonche’ il riconoscimento di quelle indennita’ e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.
–> art. 40
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso per giusta causa che e’ disciplinato dall’art. 2119 del Codice civile e dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non puo’ essere risolto da parte dell’azienda senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) 2 mesi e 15 giorni per gli impiegati di VII e VI livello;
2) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di V livello;
3) mesi 1 per gli impiegati degli altri livelli;
b) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati di VII e VI livello;
2) mesi 2 per gli impiegati di V livello;
3) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati degli altri livelli;
c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati di VII e VI livello;
2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di V livello;
3) mesi 2 per gli impiegati degli altri livelli;
d) per il personale con mansioni non impiegatizie:
– giorni 6 lavorativi.
In caso di dimissioni il lavoratore dovra’ dare preavviso pari al 50% delle misure sopra indicate.
I termini di disdetta decorrono per gli impiegati, dalla meta’ o dalla fine di ciascun mese, e per il personale con mansioni non impiegatizie dal lunedi’.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra un’indennita’ pari all’importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
E’ in facolta’ della parte che riceve la disdetta di rinunciare al preavviso prima che questo abbia avuto inizio, senza che da cio’ derivi alcun obbligo di indennizzo all’altra parte.
Durante il decorso del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
–> art. 41
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Trattamento Di Fine Rapporto
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto e’ calcolato con le modalita’ e con le misure dell’art. 39, CCNL 13 giugno 1980.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2120 Codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
– i rimborsi spese;
– le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
– i compensi per lavoro straordinario, se corrisposti con le modalita’ di cui all’art. 18 del presente contratto, e per lavoro festivo;
– la indennita’ sostitutiva del preavviso di cui all’art. 40;
– la indennita’ sostitutiva di ferie;
– le indennita’ di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonche’ il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo;
– le indennita’ economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL) (*);
– le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del datore di lavoro;
– gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297 del 1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorita’ per la relativa concessione sono fissate nell’Allegato 2 al CCNL 28 giugno 1984.
———-
(*) Comma 3, art. 2120 Codice civile come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297: “In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 Codice civile, nonche’ in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al comma 1 l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.
–> art. 42
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Previdenza
PREVIDENZA
A favore del personale impiegatizio, dipendente da aziende inquadrate agli effetti contributivi nel settore commercio, e’ mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il Contratto collettivo 25 gennaio 1936, e con le successive modifiche ed integrazioni.
I contributi al fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono calcolati sullo stipendio mensile e precisamente sulle voci 1, 2, 3 e 4, dell’art. 20, nonche’ sulla 13esima e 14esima erogazione, anche queste determinate in base alle voci sopra citate.
Il personale impiegatizio di eta’ inferiore a 18 anni e’ escluso dalla iscrizione al fondo.
Al fine di garantire una maggiore aderenza delle prestazioni previdenziali del fondo alle linee e tendenze di riforma del sistema previdenziale italiano, sempre negli ambiti definiti dal D.Lgs. n. 509/1994, le Parti convengono quanto segue:
– per tutti i lavoratori di aziende che versano contributi al Fasc, che entreranno nel settore a far data dall’1 gennaio 2002 le prestazioni previdenziali del fondo avranno carattere pensionistico aggiuntivo e verranno corrisposte eliminando eventuali disparita’ di trattamento tra lavoratrici e lavoratori con le stesse modalita’ e con gli stessi requisiti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 124/1993;
– tutti i lavoratori gia’ iscritti al fondo alla data del 31 dicembre 2001 potranno optare, in relazione ai contributi futuri, per il nuovo regime di prestazioni come sopra previsto, sulla base dell’aspettativa di migliori rendimenti o conseguente all’impiego di capitali per un piu’ lungo periodo e alle incentivazioni che verranno determinate dal C.d.A. del fondo; i lavoratori che opteranno per il nuovo regime di prestazioni dovranno altresi’ scegliere se destinarvi anche quanto maturato precedentemente alla data del nuovo regime di prestazioni o se conservare per detta quota l’attuale trattamento. Il C.d.A. del fondo individuera’ inoltre le scadenze entro le quali i lavoratori dovranno esprimere le opzioni suddette.
Dall’applicazione del nuovo meccanismo saranno esclusi tutti i soggetti che si trovano ad aver maturato un’anzianita’ contributiva ai fini INPS tale che permetta loro, nel giro di un breve lasso temporale (5 anni) di accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianita’.
Agli attuali dipendenti che non optino per il nuovo regime continueranno ad essere riconosciute, all’atto dall’uscita dal settore, le prestazioni ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, consistenti nella liquidazione del capitale versato e degli interessi accreditati alla fine dell’anno sulla base dei risultati di bilancio.
–> art. 43
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Indennita` In Caso Di Morte
INDENNITA’ IN CASO DI MORTE
In caso di decesso del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennita’ sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice civile.
Per il personale con mansioni impiegatizie deve essere fatta deduzione di quanto gli eredi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall’azienda.
–> art. 44
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Cessazione Del Rapporto Di Lavoro E Liquidazione
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE
Cessato il rapporto di lavoro, l’azienda consegnera’ al lavoratore che ne rilascera’ ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell’interessato; cio’ sempre che non ne sia impedita da cause di forza maggiore.
L’azienda rilascera’ inoltre al lavoratore e nonostante eventuali contestazioni in corso:
– un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attivita’ nell’azienda, la categoria in atto alla cessazione del rapporto, nonche’ le mansioni svolte;
– un prospetto, con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti di paga, con l’indicazione particolareggiata delle indennita’ spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora esistano contestazioni sull’ammontare delle indennita’ di liquidazione, la ditta corrispondera’ al lavoratore la parte non contestata.
–> art. 45
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Cessione – Trasformazione – Fallimento E Cessazione Dell’azienda
CESSIONE – TRASFORMAZIONE – FALLIMENTO E CESSAZIONE DELL’AZIENDA
La cessione o la trasformazione dell’azienda in qualsiasi modo non risolve di per se’ il rapporto di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salva la facolta’ di ciascun dipendente di chiedere la corresponsione del trattamento di fine rapporto e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.
In caso di fallimento della ditta, seguito dal licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione dell’azienda, il lavoratore stesso avra’ diritto all’indennita’ di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto come per il caso di licenziamento.
–> art. 46
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Ammortizzatori Sociali
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Fermo restando quanto previsto dall’Ente bilaterale nazionale, le Parti riconoscono altresi’ la necessita’ di predisporre gli strumenti piu’ idonei ad assicurare ai lavoratori, di ogni qualifica e livello, un’adeguata formazione professionale, nonche’ la necessita’ di garantire agli stessi la partecipazione a corsi di riqualificazione, al fine di favorire lo sviluppo di nuove professionalita’ e competenze e, in ultimo, in caso di ricorso da parte dell’azienda ad ammortizzatori sociali, un piu’ celere ed agevole reinserimento nel mercato del lavoro.
In tale ottica, le Parti sono concordi nell’istituire una Commissione paritetica, avente come obiettivo quello di provvedere all’elaborazione di progetti di formazione e riqualificazione che siano in grado, fra l’altro, di accedere alle risorse stanziate livello comunitario, statale e regionale utilizzando anche, laddove esitano, strutture gia’ funzionanti (ved. ufficio di collocamento interno di Assoagenti e Federagenti).
A tale scopo le Parti sottoscrivono un avviso comune che le impegna (considerato anche la riforma degli ammortizzatori sociali attualmente in discussione al Senato, articolo 848-bis) a far si’ che questo settore venga interessato da adeguati strumenti.
–> art. 47
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Secondo Livello Di Contrattazione
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del capitolo Assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli gia’ disciplinati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro e verra’ pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformita’ ai criteri ed alle procedure ivi indicate.
Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL. Le piattaforme per la stipulazione degli accordi di secondo livello potranno essere presentate entro il 28 febbraio 1997.
Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento previsto dalle norme di legge da emanare in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993. Le Parti auspicano una rapida emanazione di tali norme e si impegnano ad agire affinche’ le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli organi istituzionali.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivi incrementi di produttivita’, di qualita’ ed altri elementi di competitivita’ di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttivita’, che potra’ essere impegnata per accordo tra le Parti, nonche’ ai risultati dell’andamento economico dell’impresa.
Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell’impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitivita’ e delle condizioni essenziali di redditivita’.
Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttivita’, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell’ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese: le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
Al fine dell’acquisizione degli elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le Parti, anche in base ai dati degli osservatori regionali, valuteranno preventivamente le condizioni di comparto del territorio.
Laddove a livello territoriale non fosse avviata la contrattazione di secondo livello, che si svolgera’ una sola volta nel corso dell’attuale vigenza contrattuale, dopo 30 giorni dalla presentazione della piattaforma o non fosse definito l’accordo dopo 90 giorni dalla presentazione della medesima, ai lavoratori interessati le aziende corrisponderanno, a titolo di salario di produttivita’, un’erogazione provvisoria ed assorbibile corrispondente al 2,50% dei minimi tabellari.
A decorrere dall’1 giugno 2004 si avra’ una erogazione, attraverso ticket restaurant dell’importo di € 1,36 giornalieri.
Oltre alle erogazioni salariali correlate ai parametri definiti dall’accordo interconfederale recepito dal presente articolo, alla contrattazione territoriale vengono altresi’ demandate le seguenti materie:
a) individuazione di figure professionali non esemplificate nella classificazione, da sottoporre alla verifica dell’apposita Commissione nazionale prima dell’inquadramento;
b) l’applicazione delle norme inerenti l’orario di lavoro e le forme di articolazione previste dall’art. 15;
c) la gestione dell’orario straordinario in relazione ai previsti meccanismi di cumulo delle ore prestate, con trasformazione delle stesse in riposi compensativi;
d) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni in attuazione delle norme esistenti;
e) la misura di indennita’ di mensa e/o indennita’ o ticket sostitutivi mensa ed eventuali altre indennita’ connesse a specifiche e comprovate situazioni territoriali;
f) la sperimentazione di forme innovative di organizzazione del lavoro funzionali alla rotazione di mansione ed alla crescita professionale;
g) la definizione di fabbisogni formativi e la contrattazione di percorsi professionali.
Le Parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di attivita’.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome dei propri organismi territoriali, a dare corretta attuazione dei principi del presente articolo.
In questo ambito, le Parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
Il secondo livello di contrattazione avra’ scadenza 31 dicembre 2007.
–> art. 48
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Inscindibilita` Delle Disposizioni Del Contratto Sostituzione Degli Usi E Condizioni Di Miglior Favore
INSCINDIBILITA’ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO SOSTITUZIONE DEGLI USI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Il presente contratto, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini anche se piu’ favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l’applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.
La previdenza e le indennita’ di licenziamento per il personale impiegatizio anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma la inscindibilita’ di cui sopra, le Parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni complessivamente piu’ favorevoli in atto, nell’ambito di ogni singolo istituto.
–> art. 49
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Controversie Individuali E Collettive
CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro per l’applicazione delle norme del presente contratto devono essere sottoposte a tentativo di conciliazione secondo le seguenti procedure.
Il lavoratore o i lavoratori che ritengano disattese nei propri confronti norme contrattuali debbono avanzare reclamo alla direzione aziendale, direttamente o tramite la Commissione interna.
Il reclamo deve essere esaminato e discusso tra le Parti interessate entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione.
Nel caso di mancato accordo le controversie devono essere demandate all’esame delle competenti organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi entro i successivi 30 giorni, ferma restando, in ogni caso di disaccordo, la facolta’ di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive, sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
–> art. 50
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Delegato Aziendale
DELEGATO AZIENDALE
Nelle aziende che occupano da 7 dipendenti e sino a 15 le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare un unico delegato aziendale, su indicazione della maggioranza dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni e’ nullo ai sensi della legge.
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Le Parti convengono di recepire l’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
Il numero massimo dei componenti delle RSU e’ il seguente:
– 3 componenti nelle unita’ produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;
– 4 componenti nelle unita’ produttive che occupano da 71 a 110 dipendenti;
– 6 componenti nelle unita’ produttive che occupano da 111 a 250 dipendenti;
– 9 componenti nelle unita’ produttive che occupano oltre 250 dipendenti.
–> art. 51
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Trattenuta Dei Contributi Sindacali
TRATTENUTA DEI CONTRIBUTI SINDACALI
L’azienda provvedera’ alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata all’azienda tramite l’organizzazione sindacale.
La delega e’ annuale e si intende rinnovata per gli anni successivi se non viene revocata entro il mese di settembre. La revoca avra’ effetto dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello cui la delega stessa si riferisce.
La delega conterra’ l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’organizzazione sindacale a cui l’azienda dovra’ versarlo.
Le trattenute in cifra saranno effettuate ogni mese sulle relative competenze del lavoratore.
Le quote sindacali trattenute dall’azienda verranno versate secondo le modalita’ indicate da ciascun sindacato.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, gia’ concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati.
–> art. 52
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Decorrenza E Durata Del Contratto
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore l’1 aprile 2004 e avra’ scadenza alla data del 31 marzo 2008, salvo le decorrenze previste per i singoli istituti.
Ove non ne sia data disdetta da una delle Parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza, il presente contratto si intendera’ rinnovato per 6 mesi, e cosi’ di 6 mesi in 6 mesi.
ALLEGATO 1
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Tabelle
ALLEGATO 1
TABELLE
TABELLA A
---------------------------------- Liv. Paga base al Paga base al 01.10.2000 01.02.2001 ---------------------------------- IS 871,26 903,28 I 791,21 821,17 II 702,90 790,27 III 561,39 585,15 IV 504,06 526,27 V 395,09 413,17 ----------------------------------
TABELLA B
---------------------------------- Liv. Paga base al Paga base al 01.01.2002 01.04.2002 ---------------------------------- IS 949,45 980,23 I 864,55 893,47 II 770,55 797,41 III 622,33 647,12 IV 560,36 583,08 V 441,06 459,65 ----------------------------------
–> ALL 2
Ccl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree E Mediatori Marittimi – Nota (dichiarazione A Verbale) Art. 15, Ccnl 28 Giugno 1984
ALLEGATO 2
NOTA (DICHIARAZIONE A VERBALE) ART. 15, CCNL 28 GIUGNO 1984
Le Parti precisano che a partire dall’1 luglio 1984 il minimo tabellare di cui al punto 1 dell’art. 15 del presente contratto e’ cosi’ costituito:
a) minimo tabellare del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 31 dicembre 1982;
b) aumenti retributivi previsti, alle rispettive scadenze, dalla tabella di cui all’art. 16;
c) l’importo pari ad uno scatto di anzianita’ nella misura convenzionale concordata in:
-------------- Liv. Importi -------------- IS 23,71 I 23,68 II 21,79 III 20,22 IV 19,91 V 18,64 --------------
da assorbire dal valore degli scatti di anzianita’.
Per i 5 livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all’art. 3 del presente contratto la paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate Tabelle A, B e C si raggiunge con le modalita’ e le decorrenze indicate nel successivo art. 16 sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 30 giugno 1984:
a) l’importo di cui alla lettera c) della Dichiarazione a verbale del presente art. 16;
b) gli aumenti di cui al successivo art. 16.
NORMA TRANSITORIA (ART. 15) CCNL 28 GIUGNO 1984
Ai lavoratori assunti dall’1 luglio 1982 fino al 30 giugno 1983, verra’ corrisposta a decorrere dall’1 luglio 1984, la retribuzione base prevista, per il livello di appartenenza, dall’art. 15, punto 1) del presente contratto.
Ai suddetti lavoratori verra’ riconosciuta, al momento della maturazione del primo biennio di anzianita’, la differenza tra l’importo dello scatto vigente in base all’art. 18 e l’importo dello scatto conglobato in base alla dichiarazione a verbale di cui al punto c) del presente articolo.
Tale frazione di scatto verra’ assorbita in occasione del completamento della serie di 8 scatti.
Per i lavoratori assunti dall’1 luglio 1983 e fino al 30 giugno 1984, la retribuzione base a decorrere dall’1 gennaio 1985, sara’ quella prevista dal punto 1 dell’art. 15.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento di un anno di anzianita’, verra’ applicata ai suddetti lavoratori la normativa indicata nei commi 2 e 3 della presente Norma transitoria.
Per i lavoratori assunti successivamente all’1 luglio 1984, la retribuzione base sara’ quella prevista dal punto 1) dell’art. 15, a decorrere dall’1 luglio 1984.
Ai suddetti lavoratori verra’ corrisposta, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello in cui si compie il primo scatto di anzianita’, la differenza tra l’importo dello scatto in cifra fissa vigente in base all’art. 18 e quella dello scatto di anzianita’ nella misura convenzionale concordata in base alla lettera c) della Dichiarazione a verbale del presente articolo.
Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il terzo anno di anzianita’ ai suddetti lavoratori verra’ corrisposta la differenza utile al raggiungimento dell’importo dello scatto in cifra fissa determinato dall’articolo 18.
———-
ALLEGATO 3
NORMA TRANSITORIA (ART. 19) CCNL 28 GIUGNO 1984
…omissis…
———-
ALLEGATO 4
NOTA (DICHIARAZIONE A VERBALE) ART. 46, CCNL 21 SETTEMBRE 1995
…omissis…
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ALLEGATO 5
ACCORDO NAZIONALE SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
…omissis…
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