CCNL per il personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate

CCNL 27-01-2000

 per aggiornamento vedi accordo di rinnovo del 22 novembre 2012

  premessa

Enti Lirici – Personale Dipendente – Ccnl – Costituzione Delle Parti

L’anno 2000 il giorno 27 del mese di gennaio presso la sede AGIS in Roma

TRA

– Associazione Nazionale Fondazioni Liriche e Sinfoniche (ANFOLS)

E

– SLC-CGIL

– FIStel-CISL

– UILSIC-UIL

– FIALS-CISAL

è stata siglata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

che le parti si riservano di sottoporre per l’approvazione alle rispettive assemblee.

Intervenuta tale approvazione, ANFOLS, ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.lgs. 23.4.98 n. 134, provvederà a trasmettere l’accordo al Ministero dei beni e delle attività culturali ai fini dell’approvazione e della conseguente esecutività dell’accordo medesimo.

  art. 1

Organici Funzionali

PARTE NORMATIVA

1) ORGANICI FUNZIONALI

Gli organici funzionali, dimensionati alle effettive necessità aziendali, nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio, delle peculiarità produttive e delle strutture logistiche aziendali, identificano numericamente il personale addetto alle singole aree operative e di servizio, il cui inquadramento categoriale consegue alle mansioni attribuite secondo le declaratorie generali previste dal CCNL.

In sede di verifica, di norma triennale, degli organici funzionali le Fondazioni lirico-sinfoniche, previo confronto con le OO.SS. di categoria e le RSU, tengono conto, da una parte, delle previsioni finanziarie, dei programmi e delle prospettive di sviluppo produttivo triennalmente ipotizzabili, dall’altra, dei dati occupazionali e produttivi relativi al triennio precedente.

Le Fondazioni lirico-sinfoniche corrispondono alle proprie necessità produttive e funzionali con:

a) personale assunto a tempo indeterminato;

b) personale assunto a termine nelle ipotesi previste dalla legge n. 230/62;

c) personale assunto a termine nelle seguenti ulteriori ipotesi previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della legge n. 56/87:

– necessità derivanti da esigenze programmatiche e produttive;

– punte di più intensa attività per Festival e singole stagioni;

– sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionali;

– necessità di fronteggiare situazioni imprevedibili e contingenti;

– sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettative e permessi;

– inserimento di nuove figure professionali di cui si voglia sperimentare l’utilità;

– sperimentazione di nuovi modelli di orario di lavoro.

Per le assunzioni a termine le Fondazioni attingono alle graduatorie degli idonei di cui all’art.1, comma 5 del CCNL, salvo eventuali particolari esigenze di ordine artistico, che, sentite le RSU, non consentano l’osservanza della graduatoria o che rendano necessario ricorrere alla chiamata di altro personale idoneo.

Il numero massimo di lavoratori che per le ipotesi di cui al punto c) può essere in servizio contemporaneamente con contratto a termine è pari al 15% dell’organico funzionale fino a concorrenza dell’organico stesso.

  art. 2

Apprendistato

2) APPRENDISTATO

Le parti, avuto riguardo all’evoluzione della disciplina legale dell’apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro tecnico-amministrativo nell’ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni al teatro.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d’età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93, e successive modificazioni.

La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:

livello di inquadramentodurata in mesi
FA, FB, 1°

36

2°, 3°A, 3°B

24

4°, 5°, 6°

18

La retribuzione dell’apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate del minimo tabellare, dell’importo a titolo di EDR, EAR, e dell’indennità di contingenza del livello di appartenenza

– 1° semestre: 70%

– 2° semestre: 80%

– 3° semestre: 85%

– 4° semestre: 90%

– 5° semestre: 95%

L’impegno formativo dell’apprendista è graduato in relazione all’eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità.

titolo di studioore di
formazione
Scuola dell’obbligo

120

Attestato di qualifica e diploma
di scuola media superiore

100

Diploma universitario
e diploma di laurea

80

La contrattazione integrativa aziendale può stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna.

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.

Il periodo di prova ha la durata di 1 mese, prorogabile d’intesa per un altro mese. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere senza preavviso. Il periodo di prova seguito da conferma è computato ai fini del periodo d’apprendistato.

Al termine del periodo d’apprendistato, al lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si è svolto l’apprendistato.

L’apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 8 mesi, mentre la durata del rapporto d’apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all’assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi.

In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto s’intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.

All’apprendista assente per malattia spetta, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, il trattamento previsto dal CCNL.

Agli effetti del trattamento di cui sopra è considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’apprendista.

Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.

L’apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:

1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL l’indennità temporanea;

2) corresponsione, da parte dell’azienda, oltre all’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio, di un’integrazione, a partire dal giorno seguente l’infortunio e fino alla scadenza dell’anzidetto periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere l’intero trattamento che avrebbe percepito, a qualunque titolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto.

Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.

  art. 3

Contratto Di Fornitura Di Lavoro Temporaneo

3) CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO

Ferme restando le previsioni di cui all’art.1, comma 8 del vigente CCNL concernenti i diritti di precedenza nelle assunzioni a termine di personale tecnico-amministrativo per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, le Fondazioni lirico-sinfoniche possono utilizzare in aggiunta all’organico funzionale e nei casi previsti dalla legge n. 196/97 prestatori di lavoro temporaneo dell’area tecnico- amministrativa, con esclusione delle qualifiche di cui al 6° livello di tale area.

I prestatori di lavoro temporaneo possono essere utilizzati per un numero non superiore al 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.

Al prestatore di lavoro temporaneo spetta un trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello della fondazione utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di contrattazione.

La fondazione utilizzatrice comunicherà preventivamente all’organismo rappresentativo aziendale il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, nonché le durate. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.

  art. 4

Contratto Di Lavoro a Tempo Parziale

4) CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

In materia di lavoro a tempo parziale le parti richiamano, confermandole, le vigenti disposizioni contrattuali.

  art. 5

Orari Di Lavoro

5) ORARI DI LAVORO

Le Fondazioni lirico-sinfoniche e le OO.SS. sottoscrittrici del CCNL assumono l’impegno di procedere ad un approfondito monitoraggio della normativa sugli orari di lavoro, quale deriva dalla contrattazione nazionale e dagli accordi integrativi aziendali.

Considerano tale monitoraggio, unitamente all’acquisizione di adeguati elementi di conoscenza sulle normative contrattuali europee in materia, premessa e condizione necessaria per porre allo studio l’individuazione di nuovi modelli organizzativi ispirati al miglioramento dell’efficienza e della produttività aziendale.

Ritengono che il consolidamento e il rilancio del settore lirico- sinfonico, anche in relazione ai decreti legislativi di trasformazione degli Enti lirico-sinfonici in fondazioni di diritto privato, richiedano una rivisitazione complessiva delle politiche dell’organizzazione, delle modalità e dei tempi di lavoro.

Ai fini di cui sopra le parti costituiranno una Commissione paritetica, che avvierà i suoi lavori entro 30 giorni dalla data di approvazione del CCNL perché i relativi esiti possano essere sottoposti ad un primo esame istruttorio in occasione delle trattative di rinnovo biennale della parte economica del CCNL. Le ipotesi di soluzioni contrattuali, quali potranno emergere da tale esame, saranno conclusivamente definite e troveranno quindi applicazione in sede di rinnovo della parte normativa del CCNL.

  art. 6

Assetti Classificatori E Parametrali

6) ASSETTI CLASSIFICATORI E PARAMETRALI

Le Fondazioni lirico-sinfoniche e le OO.SS. sottoscrittrici del contratto s’impegnano a riesaminare gli assetti classificatori e parametrali delle diverse categorie di personale artistico, tecnico ed amministrativo per il tramite di un’apposita Commissione tecnica pariteticamente costituita, previamente acquisiti elementi di conoscenza circa le normative europee in materia.

I lavori della Commissione dovranno ispirarsi all’esigenza di un adeguato rispetto e di una giusta valorizzazione dei diversi livelli di professionalità, della doverosa valutazione delle necessarie compatibilità economiche, della ricerca dei più idonei criteri di flessibilità e fungibilità delle mansioni. I lavori saranno conclusi in tempo utile perché le relative soluzioni possano trovare applicazione in sede di rinnovo della parte normativa del CCNL.

  art. 7

Assunzioni

7) ASSUNZIONI

Le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengono di norma per concorso pubblico, fatta salva peraltro la possibilità per le Fondazioni di ricorrere a chiamate dirette per figure di vertice dell’organizzazione aziendale. Può altresì avvenire per chiamata diretta l’assunzione di figure artistiche di alto valore professionale, sentita preventivamente la RSU.

Per le assunzioni a termine di personale artistico – tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste – le Fondazioni procedono ad una selezione annuale prima dell’inizio della stagione formulando apposita graduatoria degli idonei, ferma restando, una volta esaurita tale graduatoria, la possibilità di ricorrere a chiamate dirette. Resta altresì confermato quanto disposto dall’art. 1, comma 4 del presente accordo.

  art. 8

Commissioni Di Concorso

8) COMMISSIONI DI CONCORSO

Le Fondazioni lirico-sinfoniche dichiarano che le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono nominate con provvedimento del Sovrintendente e sono costituite da esperti nelle materie oggetto del concorso o della selezione.

Il numero dei componenti la Commissione è di norma fissato in 5, compreso il presidente.

Le prove tecniche ed artistiche dei concorsi e delle selezioni devono svolgersi in ambienti aperti al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Dichiarazione a verbale.

Le OO.SS. dichiarano, e ANFOLS ne prende atto, che alle prove dei concorsi e delle selezioni aperte al pubblico assisterà una rappresentanza dei lavoratori.

  art. 9

Quota Di Riserva – Esclusioni

9) QUOTA DI RISERVA – ESCLUSIONI

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, legge n. 223/91 non concorrono a determinare la quota di riserva di cui all’art. 25, comma 1:

– le assunzioni dei lavoratori inquadrati nell’area artistica e dei lavoratori inquadrati nei livelli FA, FB, 1°, 2°, 3°a, 3°b, 4° e 5° dell’area tecnico-amministrativa;

– le assunzioni dei lavoratori da adibire a mansioni di custodia o sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia;

– le assunzioni di lavoratori per i quali operi il diritto di precedenza previsto dal presente contratto.

  art. 10

Agibilità Sindacali

10) AGIBILITÀ SINDACALI

A) A decorrere dall’1.1.00 è fissato in 4 il numero di distacchi sindacali autorizzabili per i lavoratori che nell’ambito delle OO.SS. nazionali sottoscrittrici del contratto rivestono la carica di dirigente sindacale a livello nazionale e/o territoriale.

Le   richieste  di  distacco  sindacale  sono  presentate  dalle  OO.SS.   nazionali   sottoscrittrici  il  contratto  all’ANFOLS,   precisando   i   nominativi  dei  dirigenti  sindacali  interessati  alla  fruizione  dei   distacchi   e  le  Fondazioni  lirico-sinfoniche  di  appartenenza   dei   dirigenti sindacali. ANFOLS curerà la trasmissione delle richieste  alle   Fondazioni    lirico-sinfoniche   interessate   perché    valutino    la   compatibilità della concessione dei distacchi sindacali con le  esigenze   di   servizio,  dando  comunicazione  all’ANFOLS  degli  esiti  di  tale   valutazione in tempo utile perché, ricorrendo la suddetta compatibilità,   le  richieste  di  distacco  sindacale  possano  essere  conclusivamente   definite entro 30 giorni dal loro inoltro.

I  distacchi sindacali sono autorizzabili per attività sindacale a tempo   pieno, con conseguente sospensione dell’attività lavorativa per l’intera   durata del distacco sindacale.

L’organizzazione sindacale che intendesse rinunciare in tutto o in parte   al distacco sindacale spettantele ne darà comunicazione all’ANFOLS entro   il  31  dicembre. In tal caso avrà diritto ad utilizzare  come  permessi   sindacali una quota pari ad 1/12 di 1600 ore annuali per ciascun mese di   mancato  distacco  sindacale.  Tale  quota  sarà  ripartita  fra  le  13   Fondazioni  lirico-sinfoniche in rapporto al numero  dei  dipendenti  in   forza a tempo indeterminato presso ciascuna Fondazione alla data del  31   dicembre  e  si  aggiungerà  al  monte ore spettante  all’organizzazione   richiedente ai sensi del successivo punto B).

B) Il monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti complessivamente fruibili dai lavoratori che, nell’ambito delle OO.SS. nazionali sottoscrittrici il contratto, rivestono la carica di dirigente sindacale per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi nonché per l’espletamento del loro mandato e di ogni attività connessa, compresa la partecipazione alle trattative contrattuali nazionali per il settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, è così fissato:

– 3.000 ore dal 1.1.2000

– 3.500 ore dal 1.1.2001

– 4.000 ore dal 1.1.2002

Tale  monte  ore  annuo complessivo di permessi sindacali  retribuiti  è   ripartito  fra le 13 Fondazioni lirico-sinfoniche in rapporto al  numero   dei lavoratori in forza a tempo indeterminato presso ciascuna Fondazione   alla data del 31 dicembre dell’anno precedente il riparto.

Il  monte  ore  aziendale  è di norma ripartito pariteticamente  tra  le   OO.SS.  sottoscrittrici il contratto salvo diverse intese  eventualmente   intervenute   tra   le  stesse  OO.SS.  e  comunicate  alla   Fondazione   interessata tramite ANFOLS.

I  permessi  sindacali retribuiti, giornalieri ed orari,  sono  fruibili   mensilmente  da  ciascun dirigente sindacale per non  più  di  4  giorni   lavorativi e in ogni caso per non più di 24 ore lavorative.

I  dirigenti  sindacali  che  intendano  fruire  di  permessi  sindacali   retribuiti   devono   farne  richiesta  scritta   alla   Fondazione   di   appartenenza almeno 3 giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore   prima tramite la struttura sindacale di appartenenza.

La Fondazione autorizza il permesso sindacale retribuito compatibilmente   con le esigenze di servizio.

C) I dirigenti sindacali possono fruire mensilmente di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi, commissioni e a convegni di natura sindacale.

Per  quanto concerne le modalità, i limiti e le condizioni di  fruizione   dei  permessi  sindacali non retribuiti valgono  le  regole  di  cui  al   precedente punto B).

D) Premesso il divieto di ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, il numero mensile dei permessi sindacali retribuiti (al massimo 4 giorni) e di quelli non retribuiti (al massimo altri 4 giorni) non potrà superare gli 8 giorni mensili di assenza dal servizio, fermi restando requisiti, condizioni e compatibilità prescritti per la fruizione dei permessi.

E) L’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui sopra deve essere certificata entro 3 giorni alla Direzione della Fondazione da parte della O.S. che ha richiesto e utilizzato il permesso.

F) I distacchi sindacali di cui al punto A) e i permessi sindacali di cui al punto B) sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

G) Ai lavoratori designati dalle OO.SS. sottoscrittrici il contratto a partecipare alle trattative contrattuali nazionali concernenti il settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche verranno concessi permessi non retribuiti per la partecipazione a tali trattative.

I  permessi  verranno richiesti di norma per iscritto  almeno  3  giorni   prima  e,  in casi eccezionali, almeno 24 ore prima tramite la struttura   sindacale  di  appartenenza e verranno concessi compatibilmente  con  le   esigenze di servizio.

H) Ai lavoratori designati dalle OO.SS. sottoscrittrici il contratto come propri rappresentanti in seno a Commissioni ministeriali, di collocamento ecc. potranno essere concessi permessi non retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali Commissioni.

I  permessi  verranno richiesti di norma per iscritto  almeno  3  giorni   prima  e,  in  casi  eccezionali, almeno 24 prima tramite  la  struttura   sindacale  di  appartenenza e verranno concessi compatibilmente  con  le   esigenze di servizio.

  art. 11

Previdenza Complementare

11) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti condividono l’obiettivo di perseguire la costituzione per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche di un Fondo di previdenza complementare.

Preso atto delle prospettive emergenti per l’avvio di un tavolo di confronto intercategoriale in tema di previdenza complementare nel comparto dello spettacolo, le parti si danno atto che, qualora il confronto produca una intesa-quadro di riferimento sulla materia, s’incontreranno per riassumere i contenuti dell’intesa nell’ambito del CCNL del personale dipendente dalle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Nel caso in cui il tavolo negoziale non produca intese entro il 31.12.00, le parti s’incontreranno per ogni conseguente determinazione.

In previsione di quanto sopra, resta fin d’ora inteso che:

1) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo di previdenza complementare tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che già fruiscano di un Fondo di previdenza aziendale. Le parti si riservano di valutare la possibilità di adesione al Fondo anche dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato.

2) L’adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico della Fondazione pari all’1% e una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all’1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici d’anzianità.

3) L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà assunto dalle Fondazioni nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente.

4) Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l’integrale destinazione del TFR maturando nell’anno. Per tutti gli altri lavoratori è previsto il versamento al Fondo di una quota pari al 25% del TFR maturando nell’anno.

5) I contributi a carico delle Fondazioni e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante.

6) Eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, sino a quando manterranno la propria iscrizione ai Fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al costituendo Fondo di previdenza complementare intercategoriale, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendalmente sostituiscono a tutti gli effetti quelli previsti dal presente accordo.

7) Le parti s’impegnano ad un monitoraggio entro il 31.7.00 delle forme di previdenza complementare in atto in sede aziendale.

  art. 12

Formazione Professionale

12) FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti attribuiscono alla formazione, all’aggiornamento e alla riqualificazione professionali dei lavoratori un ruolo strategico per l’elevazione degli standard qualitativi dell’offerta al pubblico.

Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che aziendale per:

– l’individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla formazione permanente, alla riqualificazione e all’arricchimento professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;

– la definizione dei criteri di svolgimento delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;

– la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell’ambito delle risorse destinate alla formazione;

– la definizione, con gli organi istituzionali preposti, di procedure semplificate per l’accesso a detti finanziamenti.

In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle Regioni in materia di formazione professionale, impegnano in particolare le fondazioni e le OO.SS. territoriali ad attivare e sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro e alla formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative.

Le parti procederanno alla costituzione di un’apposita Commissione composta da 4 rappresentanti ANFOLS e 4 rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per attività di studio, documentazione, acquisizione dati e, comunque, per ogni approfondimento della materia formativa nonché per la formulazione di indirizzi e di progetti.

  art. 13

Applicazione D.lgs. N. 626/94

13) APPLICAZIONE D.LGS. N. 626/94

– Premesso il forte impegno delle parti perché nell’ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche sia assicurato il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

– riaffermata la necessità che ad un’adeguata opera di informazione e formazione del personale si accompagni l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni loro impartite al fine di eliminare o contenere i rischi del lavoro;

– richiamato e confermato quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22.6.95, recepito nel settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche con l’accordo di rinnovo contrattuale 2.7.96, si conviene quanto segue:

A) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

I RLS sono 3 e sono ricompresi nel numero dei componenti la RSU.

Hanno diritto a 40 ore annue di permesso in aggiunta a quelle previste per i componenti la RSU.

Non vengono imputate al monte-ore come sopra individuato le ore di permesso utilizzate per gli adempimenti di cui all’art. 19, lettere b, c, d, g, i, l del D.lgs. n. 626/94.

All’atto dell’elezione della RSU i candidati a RLS devono essere indicati specificamente fra i candidati proposti per l’elezione della stessa.

Qualora la RSU sia già costituita i RLS sono designati dai componenti al loro interno.

L’utilizzazione dei permessi deve essere richiesta al datore di lavoro per iscritto e con un anticipo di almeno 48 ore. Analogo termine deve essere osservato per le visite del RLS ai luoghi di lavoro.

Il RLS espleta i compiti previsti dall’art. 19, D.lgs. n. 626/94, come modificato dal D.lgs. n. 242/96 e, in particolare:

– è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione del rischio, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle attività di prevenzione;

– è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;

– riceve informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione;

– riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;

– può presentare proposte per l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

– presenta proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni;

– esamina con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;

– partecipa alle riunioni periodiche previste dalle leggi;

– avverte il responsabile della Fondazione dei rischi individuati nel corso della sua attività.

Il RLS ha diritto a una formazione di almeno 32 ore e il programma deve comprendere:

– conoscenze generali su obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d’igiene e sicurezza del lavoro;

– conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

– metodologie sulla valutazione del rischio;

– metodologie minime di comunicazione.

B) Riunioni periodiche.

Le riunioni periodiche previste dall’art. 11, D.lgs. n. 626/94 devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e con un ordine del giorno scritto.

Il RLS può chiedere comunque la convocazione di un’ulteriore riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro nell’azienda.

C) Organismo paritetico nazionale (OPN).

L’Osservatorio nazionale di cui all’art. 14 del presente accordo assume anche i seguenti compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:

– promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali (OPT) e coordinamento della loro attività;

– promozione di attività formative dirette ai componenti degli OPT;

– definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro – valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale – di riferimento per gli OPT anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;

– promozione dello scambio di informazioni e di valutazione degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni.

D) Organismi paritetici territoriali (OPT).

A livello regionale o interregionale sono costituiti OPT con i seguenti compiti:

– composizione delle controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Le parti interessate si impegnano ad adire l’OPT per ogni controversia in materia;

– elaborazione di progetti formativi inerenti le materie della sicurezza e salute dei lavoratori;

– informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;

– tenuta di un elenco contenente i nominativi dei RLS eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell’organismo;

– trasferimento dei dati di cui sopra all’OPN.

  art. 14

Osservatorio Nazionale

14) OSSERVATORIO NAZIONALE

Le parti, ferma restando l’autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali delle Fondazioni lirico- sinfoniche e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano che l’Osservatorio nazionale, formato da 8 componenti, dei quali 4 designati dalle Fondazioni e 4 designati da SLC-CGIL, FIStel-CISL, UILSIC-UIL e FIALS-CISAL, ha il compito di:

a) seguire l’andamento produttivo del settore delle Fondazioni lirico- sinfoniche nonché lo stato e le prospettive occupazionali generali, anche in riferimento alle modifiche eventualmente intervenute negli organici funzionali e alla utilizzazione dei lavoratori stranieri;

b) esaminare l’andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del CCNL;

c) esaminare l’andamento del mercato del lavoro e la relativa evoluzione con particolare riferimento all’utilizzo delle nuove tipologie contrattuali previste dalla legge e dal contratto;

d) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, monitorando e valutando i lavori della Commissione di cui all’art. 12 del presente accordo;

e) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.85 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna – tra cui la legge 10.4.91 n. 125 – attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;

f) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell’accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;

g) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro.

  art. 15

Contrattazione Aziendale

15) CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Nel richiamare, confermandolo, l’art. 12 del CCNL 2.7.96, resta inteso che gli effetti economici degli eventuali accordi aziendali non potranno avere decorrenza anteriore all’1.1.2000, ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativi aziendali in essere.

  Parte PA

Una Tantum – Minimi Retributivi

PARTE ECONOMICA

A) UNA TANTUM

1) Relativamente al periodo 1.1.98/30.9.99 e a totale e completa copertura di tale periodo sarà corrisposto ai singoli lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 27.1.00 un importo ‘una tantum’ nella misura di cui alla successiva tabella.

L’importo ‘una tantum’ sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo l’1.1.98 e in servizio al 27.1.00.

Per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni al 27.1.00 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale l’importo ‘una tantum’ sarà proporzionalmente rapportato al servizio effettivamente prestato nel periodo 1.1.98/30.9.99.

2) Relativamente al periodo 1.1.98/30.9.99 e a totale e completa copertura di tale periodo sarà corrisposto ai singoli lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto successivamente al 30.9.99 un importo ‘una tantum’ nella misura di cui alla successiva tabella.

L’importo ‘una tantum’ sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia iniziato dopo l’1.1.98 e si sia risolto successivamente al 30.9.99.

L’importo  ‘una  tantum’ sarà altresì proporzionalmente  ridotto  per  i   lavoratori  il  cui  rapporto  di lavoro a tempo  indeterminato  si  sia   risolto entro il 30.9.99.

Per  i  lavoratori  il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato  con   sosta stagionale si sia risolto anteriormente al 27.1.00 l’importo  ‘una   tantum’  sarà  proporzionalmente rapportato al  servizio  effettivamente   prestato nel periodo 1.1.98/30.9.99.

3) Ai lavoratori in servizio presso le Fondazioni al 27.1.00 con rapporto di lavoro a tempo determinato nonché ai lavoratori che hanno prestato servizio presso le Fondazioni nel periodo 1.1.98/30.9.99 con rapporto di lavoro a tempo determinato cessato anteriormente al 27.1.00 sarà corrisposto a totale e completa copertura del servizio prestato nel periodo 1.1.98/30.9.99 un importo ‘una tantum’ la cui misura sarà determinata rapportando proporzionalmente l’importo di cui alla successiva tabella al periodo di servizio effettivamente prestato nel periodo 1.1.98/30.9.99.

Le parti si danno atto che gli importi ‘una tantum’ di cui ai punti A1), A2) e A3) non saranno considerati utili agli effetti dei vari istituti contrattuali e della determinazione del TFR.

IMPORTI UNA TANTUM AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI PUNTI A1), A2) E A3)

Area artistica

liv.importo una tantum

1

613.000

2

554.000

3

497.000

4

452.000

5

379.000

6

317.000

Area tecnico-amministrativa

liv.importo una tantum
FA

551.000

FB

472.000

1

413.000

2

370.000

3a

350.000

3b

317.000

4

275.000

5

246.000

6

197.000

B) MINIMI RETRIBUTIVI

A decorrere dall’1.10.99, fermi restando i minimi tabellari mensili lordi e gli importi mensili lordi a titolo di EDR di cui alle lett. A) e B), punto 1), art. 3. Accordo 24.3.98, gli importi mensili lordi a titolo di EAR di cui alla lett. c), punto 2), art. 3, Accordo 24.3.98 sono aumentati dei seguenti importi mensili lordi a titolo di EAR:

Area artistica

liv.

1

1° violino (1)

157.753

1° violoncello
direttore musicale palcoscenico
maestro collaboratore con
obbligo di direzione orchestrale
maestro gruppo A (2)

2

maitre de ballet

142.585

1ª cat. A orchestra
1° tersicorei extra
maestro gruppo B

3

1ª cat. B orchestra

127.922

1° A tersicorei

4

2ª cat. orchestra

116.293

1°B tersicorei (3)

5

2° orchestra ingresso

97.585

Categoria speciale coro
2ª cat. speciale tersicorei

6

ingresso coro

81.405

ingresso tersicorei

(1) Maggiorazione del 5% dell’importo previsto per il 1° livello. (2) Maggiorazione del 5% dell’importo previsto per il 2° livello. (3) Maggiorazione del 5% dell’importo previsto per il 5° livello.

Area tecnico-amministrativa.

liv.
FA

141.574

FB

121.349

1

106.180

2

95.057

3a

90.000

3b

81.405

4

70.787

5

63.202

6

50.562

Disposizione transitoria.

Le parti convengono di escludere l’incidenza degli aumenti a titolo di EAR di cui alla precedente lett. B) agli effetti del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni nel periodo 1.10.99- 31.12.99.

DISPOSIZIONI FINALI

Salvo gli istituti per i quali è prevista una diversa decorrenza, la presente ipotesi di accordo decorre dal 1° gennaio 1998 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2001 per la materia normativa e fino al 31 dicembre 1999 per la materia economica.

Letto, confermato e siglato.