Cessione d’azienda con contestuale vendita delle rimanenze ed abuso di diritto

Cessione d'azienda con contestuale vendita delle rimanenze ed abuso di diritto - Cassazione sentenza n. 17956 del 2013La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17956 del 24 luglio 2013, intervenendo in tema di cessione d’azienda ha affermato e confermando che in materia tributaria, integra gli estremi del comportamento abusivo quell’operazione economica che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate, che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento predominante ed assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento dì risparmi di imposta. La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate.” Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 22/09/2010 Pres. Pivetti).
 ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso l’elusività di un’operazione di cessione d’azienda operata da un’impresa sottoposta a concordato preventivo. Accogliendo le deduzioni rese dall’agenzia delle Entrate, la Suprema corte ha ritenuto che l’operazione posta in essere, accompagnata dalla contestuale vendita delle rimanenze del magazzino, fosse stata concretizzata al solo scopo dell’ottenimento…

La vicenda ha tratto origine dalla notifica di un avviso di rettifica dei valori dichiarati e liquidazione dell’imposta di registro in riferimento all’atto di cessione di azienda, intervenuto tra C. spa in qualità di cedente di un complesso industriale e mobilificio e C.D. spa in qualità di cessionaria.

L’Agenzia delle Entrate di Milano aveva provveduto a rettificato il valore imponibile dichiarato liquidando una maggiore imposta di registro più sanzioni ed interessi, in quanto le rimanenze delle merci non erano state incluse nei valore complessivo della cessione ma, a seguito dì perizia disposta dall’autorità giudiziaria nell’ambito della procedura di concordato preventivo, erano state stimate e cedute con atto separato,senza valide ragioni economiche, ponendo così in essere, secondo l’Agenzia delle Entrate, un’evidente elusione fiscale diretta ad ottenere un risparmio fiscale di una certa entità in violazione dei principi generali in materia di abuso del diritto in materia fiscale.

Il contribuente ricevuto l’atto impositivo ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici respingono il ricorso presentato.

Avverso la decisione dei giudici di prime cure il contribuente ha proposto ricorso in appello. La Commissione Tributaria Regionale, accoglie l’appello del contribuente ed annullato l’avviso di rettifica e liquidazione, ritenendo inesistente un intento elusivo da parte del contribuente in relazione alla pluralità dì atti succedutisi, intesa ad escludere la rimanenza merci dalla cessione, in quanto avvenuta nell’ambito di una procedura di concordato e sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso in cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi.

Per gli Ermellini risulta applicabile nella fattispecie l’art. 37 bis DPR 600/73, risultando evidente che l’atto sia esclusivamente finalizzato ad aggirare obblighi od eludere divieti e conseguire “vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici (21782 del 20/10/2011, 11236 del 20/05/2011, 1372 del 21/01/2011, SU 30055 del 23/12/2008 e 27646 del 21/11/2008).