La vicenda ha riguardato una società che aveva acquisito due esercizi commerciale dalla medesima società cedente con esclusione della merce in magazzino presente nei due esercizi. Le merci furono, successivamente e separatamente, acquistate dalla società acquirente dei due esercizi commerciali, in parte direttamente dalla cedente, in parte attraverso l’interposizione di altra società controllata dalla società acquirente. Alla società acquirente veniva notificato un avviso di accertamento emesso a seguito della riqualificazione di una cessione di beni mobili in cessione di ramo d’azienda con conseguente recupero di indebita detrazione IVA. Infatti a seguito della riqualificazione l’operazione è soggetta a imposta di registro ed esclusa da IVA – art. 2 c.3 lett. b d.P.R. 633/1972.
Avverso tale atto impositivo la società acquirente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria. In particolare i giudici della CTR accolgono le doglianze della società ricorrente valutando il dato strettamente contrattuale e, interpretando la volontà delle parti, ha ritenuto che per i diversi rapporti si applicasse un diversificato regime impositivo.
Gli Ermellini accolgono le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo della società contribuente.
I giudici di legittimità richiamano, oltre al proprio orientamento, anche il principio di diritto statuito dalla Corte di giustizia con la sentenza del 8 dicembre 2016, Stock ’94 Szolgáltató Zrt, C-208/15 in cui veniva affermato che “vanno considerate “un’unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione dev’essere considerata accessoria e non principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore” (§ 27);”
Pertanto per i giudici del palazzaccio ai fini tributari nella nozione di cessione d’azienda assume rilevanza centrale l’elemento funzionale, ossia il legame fra il singolo elemento aziendale e l’impresa, sicché solo in assenza di questo legame il bene potrà essere considerato autonomamente, mentre in caso contrario, l’imposizione non può essere frazionata e l’intera operazione, ossia il complessivo negozio, dovrà essere considerato come cessione d’azienda, indipendentemente dal fatto che il bene sia stato esplicitamente o implicitamente previsto nel negozio giuridico di cessione e dalla genuinità della stessa operazione commerciale, non essendo prevista né richiesta una finalità elusiva.
Per cui trova applicazione, per la Corte Suprema, il principio secondo cui “nella qualificazione di un negozio come cessione d’azienda ai fini tributari, e, dunque, per la determinazione dell’imposta applicabile, assume rilievo preminente la valutazione della complessiva operazione economica realizzata, di cui occorre individuare gli elementi caratteristici alla luce dell’obbiettivo economico perseguito e dell’interesse delle parti alle prestazioni.”
Per la Suprema Corte il giudice di appello, errando, si è soffermato “.. sulla clausola pattizia di esclusione delle giacenze, sull’accordo sul ritiro dell’invenduto e l’emissione delle fatture, nonché nell’attuabilità della cessione d’azienda senza le rimanenze, che conserva attitudine all’esercizio dell’impresa; tuttavia, alla stregua dei principi sopra enunciati, l’imponibilità dell’operazione (e, dunque, l’assoggettamento ad imposta di registro ovvero ad Iva) va determinata attribuendo rilievo preminente agli effetti del negozio, ricercandone la causa reale e gli interessi effettivamente perseguiti dai contraente, piuttosto che alla volontà dichiarata (…); orbene, le rimanenze, escluse originariamente dal contratto di cessione d’azienda, sono state tutte cedute (in parte con rapporto diretto tra cedente e cessionario, in parte attraverso l’interposizione di altra società partecipata e controllata dalla cessionaria) e tali beni costituiscono di norma ‘beni a servizio della impresa’ (iscritte nello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.) e dunque, a tutti gli effetti, beni appartenenti al complesso aziendale (espressamente in termini, Cass. n. 20443 del 2011); è, pertanto, indubbio il legame funzionale tra i diversi atti e l’unicità dell’intera operazione”.
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