L’art. 131 della Direttiva n. 2006/112/CE non fornisce chiaramente la forma e la tipologia della prova idonea a dimostrare l’avvenuto trasporto dei beni nel territorio di altro Stato membro. Per cui la direttiva ha voluto che fossero gli Stati membri ha normare su quali possano essere i mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettiva sussistenza di una cessione intracomunitaria. In tale contesto normativo ha tentato di fare chiarezza la giurisprudenza da ultima con l’ordinanza 9717/2018, di cui si è già commentato il contenuto e la portata nell’articolo “Cessioni Intracomunitarie la prova della consegna risulta ancora restrittiva – Cassazione ordinanza n. 9717 del 2018” a cui si rinvia.
In base al principio della libera circolazione dei beni nel territorio comunitario il legislatore comunitario ha preferito evitare specifici obblighi procedurali relativi al trasferimento dei beni in un diverso Stato membro dell’Unione. La normativa IVA considera tutte le operazioni inerenti la cessione di beni è servizi imponibili, ad eccezione di quelle esenti o non imponibili, pertanto la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie vanno interpretare in modo restrittivo per cui ricade sul cedente, che ha l’obbligo di emettere la fattura, la dimostrazione dei presupposti della non imponibilità (vedasi Corte di giustizia, 27 settembre 2007, causa C-409/04 e Id., 6 settembre 2012, causa C-273/11)
La stessa Corte di Giustizia UE ha chiarito che “il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all’acquirente e che il fornitore abbia provato che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione” (Corte di giustizia, 27 settembre 2007, causa C-409/04).
Inoltre la stessa Corte UE ha precisato che non ha rilievo, ai fini della non imponibilità, che il trasporto del bene debba avvenire entro un termine preciso. Tale principio ha lo scopo di escludere la possibilità di poter scegliere, in base a condizioni più favorevoli, il luogo impositivo dell’operazione. (Corte UE, 18 novembre 2010, causa C-84/09)
Anche la normativa Italiana nulla dispone, anche il contenuto dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993 non contempla alcun obbligo formale(1), sulla documentazione che il cedente deve conservare ed esibire in caso di verifiche al fine di provare l’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro della UE.
Sul tema è intervenuta, nel tempo, l’Agenzia delle Entrate con alcuni chiarimenti.
Con la risoluzione n. 345 del 28 novembre 2007 ha chiarito che il documento di trasporto è un mezzo di prova valido ad attestare l’uscita dei beni dal territorio dello Stato. Inoltre nella stessa risoluzione si rammenta l’obbligo per il cedente di conservare gli elenchi INTRASTAT, le fatture e la documentazione bancaria comprovante le somme riscosse per le operazioni intra effettuate, oltre tra gli altri alle copie dei contratti o altri documenti che dimostrino l’esistenza degli impegni contrattuali.
Successivamente con le risoluzioni n. 477 del 15 dicembre 2008 e n. 123 del 6 maggio 2009 viene precisato che il trasferimento in altro stato UE dei beni ceduti possa essere dimostrato anche con la lettera di vettura contenete l’indicazione del luogo di partenza nel territorio dello Stato e il luogo di destinazione nello Stato membro di arrivo dei beni. Per l’Agenzia delle Entrate, ad ogni modo, la dimostrazione della cessione intracomunitaria è costituita da tutta la documentazione relativa all’operazione, in quanto la sottoscrizione “per ricevuta” del documento di trasporto, al pari della dichiarazione di ricezione dei beni resa dal cessionario, rappresenta soltanto un dato formale, non idoneo ad escludere eventuali ipotesi di evasione.
Cessioni intracomunitarie “Franco fabbrica”
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 477/E/2008 sulle cessioni “franco fabbrica”
Quando le cessioni intracomunitarie sono effettuate con la clausola resa “EXW” (Franco fabbrica)(2) l’operatore nazionale che cede il bene ha come obbligo contrattuale di consegnare i beni al vettore incaricato dal cessionario e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest’ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario “per ricevuta”.
L’Amministrazione nella risoluzione in commento ha affermato che “nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”.
Per cui il cedente nazionale dovrebbe effettuare una valutazione dell’attendibilità del cessionario e della documentazione prodotta al momento della consegna (es. numero identificativo IVA comunicato dal cessionario ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.L. n. 331/1993 e dichiarazione dell’intenzione di trasportare i beni in altro Stato membro).
Anche con la risoluzione n. 71 del 24 luglio 2014, l’Amministrazione finanziaria, confermando il contenuto della risoluzione 477/E/2008, ha precisato, in riferimento alla cessione di un’imbarcazione a favore di un acquirente francese, che la prova del trasferimento intracomunitario può essere validamente fornita esibendo:
- la fattura di vendita dell’imbarcazione;
- la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all’operazione effettuata;
- i contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria;
- la documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario;
- il documento da cui risulti la cancellazione da parte del cedente dell’imbarcazione dal registro italiano;
- il documento da cui risulti l’avvenuta iscrizione dell’imbarcazione nel registro francese;
- l’elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (modello INTRASTAT).
Nella fattispecie trattandosi di imbarcazione e la circostanza che lo stesso viene trasportato dal cessionario, l’Agenzia ha precisato che, “in aggiunta alla documentazione sopra elencata e in sostituzione del documento di trasporto, occorre fornire anche una dichiarazione da parte del cessionario – corredata da idonea documentazione – (ad esempio il contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione), che attesti di avere condotto l’imbarcazione da un porto italiano ad un porto francese”.
Anche con la nota prot. n. 2010/141933, l’Agenzia delle Entrate, nelle cessioni “franco fabbrica”, ha affermato che “essere accettata, quale prova della cessione intracomunitaria, una documentazione costituita da una dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale destinataria della merce che attesti che la stessa è effettivamente pervenuta a destinazione nell’altro Stato membro”.
Pertanto, qualora manchi la lettera di vettura firmata dal cessionario non residente, è comunque possibile la produzione di un documento, sottoscritto dal medesimo soggetto, attestante la ricezione dei beni il quale, insieme ad altra documentazione comprovante l’operazione, può dimostrare la cessione intracomunitaria.
A tal proposito va rammentata la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Torino. In ossequi ai principi della giurisprudenza comunitaria, i giudici tributari, hanno affermato che la prova del trasporto può essere acquisita in qualsiasi momento (sent. 27 settembre 2007, causa C-146/05).
Inoltre la prova della movimentazione dei beni s’intende validamente fornita anche se la predetta dichiarazione è successiva al perfezionamento dell’operazione di cessione (sent. 7 maggio 2014, n. 629/24/14). In considerazione del contenuto della risoluzione n. 19 del 25 marzo 2013, è comunque opportuno che le prove dell’avvenuto trasporto intracomunitario dei beni siano acquisite “senza indugio”, non “appena la prassi commerciale lo renda possibile” e conservate fino al termine di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
(1) art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni (…), non soggetti passivi d’imposta”.
(2) trasporto a cura del cessionario non residente