La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 19603 depositata il 10 maggio 2023, intervenendo in tema di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte mediante costituzione di un fondo patrimoniale, ha ribadito che “… il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, per il quale non rileva l’avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali, per la sua configurabilità è richiesta soltanto l’esistenza di un credito erariale relativo, per capitale, interessi e sanzioni, a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente (Sez. 3, n. 37178 del 30/09/2020, Pisciottano, Rv. 280449; Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329, secondo cui è “sufficiente, quale presupposto del reato, l’esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l’Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiori a cinquantamila euro“). …”

La vicenda ha riguardato un contribuente accusato del reato di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 per avere, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi dell’ammontare complessivo superiore ai 50.000 euro, compiuto atti fraudolenti sui beni in comunione con la consorte, avendo costituito un fondo patrimoniale per soddisfare i bisogni della famiglia e, dopo la notifica di due cartelle esattoriali, donato al figlio parte dei beni conferiti . Il Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, condannava il contribuente. Avverso la decisione dei giudici di primo grado l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello, confermavano la sentenza dei giudici di prime cure. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso dell’imputato ed evidenziano che “… al fine della configurabilità del reato non è più necessario l’effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l’azione sia idonea a rendere inefficace l’esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l’illecito penale in termini di reato di pericolo concreto (sul punto cfr. Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2006, Pass., Rv. 266771,, cit.), integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell’Erario – a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066). …”

I giudici di legittimità hanno, infine, definito che per nozione di “atti fraudolenti” devono “… ritenersi tali tutti quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, 02/07/2018, Auci, Rv. 273493; Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Rv. 252996). Per “atto fraudolento” deve perciò intendersi qualsiasi atto, connotato da una componente di artificio, inganno o menzogna, che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio – o comunque rendendo più difficoltosa – l’azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell’Erario. Gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei a eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, dep. 2020, Colanzi, Rv. 280372; Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Huang, Rv. 281099; v. anche, a proposito della nozione di atto fraudolento, Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272171).

Poiché il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, per il quale non rileva l’avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali, per la sua configurabilità è richiesta soltanto l’esistenza di un credito erariale relativo, per capitale, interessi e sanzioni, a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente (Sez. 3, n. 37178 del 30/09/2020, Pisciottano, Rv. 280449; Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329, secondo cui è “sufficiente, quale presupposto del reato, l’esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l’Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiori a cinquantamila euro“). …”