Compensazioni crediti certificati con debiti tributari iscritti a ruolo Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014 del decreto del Ministero delle Finanze del 14 gennaio 2014 si è resa praticabile la possibilità delle compensazioni dei crediti che le imprese hanno nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti da contenzioso con il Fisco.

Il Decreto Ministeriale di cui sopra vengono stabilite le regole per la compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. La compensazione può avvenire solo mediante l’utilizzo del modello F24 telematico.

I crediti utilizzabili sono i “crediti certificati”, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali.

Per la gestione del rilascio della certificazione del credito delle somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, del credito, e di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale avverrà attraverso una piattaforma elettronica per la gestione telematica.

Le predette compensazioni hanno dei paletti. Infatti le compensazioni dei crediti certificati possono essere utilizzati solo con i debiti relativi agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario in base all’articolo 28-quinquies del Dpr 602/1973. Si tratta dei debiti da accertamento tributario, e cioè delle somme dovute a seguito di: accertamento con adesione; definizione mediante adesione all’invito a comparire dell’ufficio in materia di imposte dirette, Iva e Irap; adesione al contenuto del processo verbale di constatazione; definizione mediante adesione all’invito a comparire dell’ufficio in materia di imposte indirette; acquiescenza nel caso di omessa impugnazione dell’atto di accertamento; definizione agevolata delle sanzioni; conciliazione giudiziale e mediazione.

Per certificare il proprio credito vantato verso la pubblica amministrazione il contribuente deve accedere alla piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo internet http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.

Una volta ottenuta la certificazione andrà presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea o riportando il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma informatica, indicando, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti o in scadenza, quelli che si intendono estinguere.

Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l’attestazione di pagamento.