MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 14 gennaio 2014
Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «crediti certificati», i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali, certificati da tali soggetti ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell’art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto;
b) «certificazione», la certificazione dei crediti rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell’art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e dell’art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) «piattaforma elettronica di certificazione», la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;
d) «pubblica amministrazione», lo Stato, l’ente pubblico nazionale, la regione, l’ente locale ovvero l’ente del Servizio sanitario nazionale che ha rilasciato la certificazione del credito;
e) «data prevista per il pagamento del credito certificato», la data di pagamento indicata nella certificazione del credito rilasciata dalla pubblica amministrazione;
f) «debiti da accertamento tributario», le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; di definizione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, dell’art. 5-bis, dell’art. 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’art. 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’art. 17-bis, dello stesso decreto;
g) «modello F24 telematico», il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, ai sensi del Capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998;
h) «struttura di gestione», la struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
i) «c.s. n. 1778», la contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», presso la tesoreria dello Stato:
j) «compensazione», la compensazione di crediti certificati con debiti da accertamento tributario, ai sensi dell’art. 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 2
Pagamento dei debiti da accertamento tributario mediante compensazione con i crediti certificati
1. I soggetti titolari di crediti certificati richiedono di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.
2. I debiti da accertamento tributario sono individuati attraverso gli appositi codici riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, pubblicata anche sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna «importi a debito versati» del modello stesso. Eventuali aggiornamenti della tabella sono pubblicati esclusivamente sul citato sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3. I crediti certificati utilizzati in compensazione sono individuati dai codici istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico, in corrispondenza dell’importo dei predetti crediti, esposti nella colonna «importi a credito compensati» del modello stesso. In apposito campo del modello F24 telematico, sono altresì riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.
4. Nel caso in cui l’importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all’ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione. L’eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, risultante dalla differenza tra l’ammontare dei debiti da accertamento tributario e l’importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.
Art. 3
Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario
1. I pagamenti di cui all’art. 2 sono considerati perfezionati ove risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) i crediti utilizzati in compensazione, risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione;
b) la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
c) il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. Detto soggetto è individuato esclusivamente attraverso il rispettivo codice fiscale. In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato fornisce tempestivamente alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l’apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione;
d) nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto;
e) l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24;
f) l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all’art. 2, comma 4, sia andato a buon fine.
2. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al comma 1 non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.
Art. 4
Modalità di verifica del rispetto delle condizioni relative ai crediti certificati utilizzati in compensazione
1. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), l’Agenzia delle entrate trasmette tempestivamente alla piattaforma elettronica di certificazione, in modalità telematica, le seguenti informazioni contenute nei modelli F24 telematici ricevuti:
a) il codice fiscale del soggetto titolare del debito da accertamento tributario;
b) gli importi dei crediti utilizzati in compensazione, con gli estremi identificativi delle relative certificazioni;
c) la data di presentazione del modello F24 telematico.
2. La piattaforma elettronica di certificazione comunica all’Agenzia delle entrate, in modalità telematica, l’esito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all’ art. 3, comma 1, lettere a), b), c), specificando:
a) in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella relativa certificazione;
b) in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale esito, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di informare il soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite la ricevuta di cui all’art. 3, comma 2.
3. In caso di esito positivo dei controlli, la piattaforma elettronica di certificazione, prima di effettuare la comunicazione telematica di cui al comma 2, registra nei propri archivi l’avvenuto utilizzo dei crediti compensati, per l’importo esposto nei modelli F24 telematici.
4. Il mancato addebito del saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all’art. 2, comma 4, nonché gli annullamenti dei modelli F24 telematici effettuati dall’Agenzia delle entrate su richiesta dei contribuenti, sono tempestivamente comunicati, in modalità telematica dalla medesima Agenzia alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell’annullamento delle registrazioni di cui al comma 3.
5. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni che hanno rilasciato le certificazioni comunicano tempestivamente, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, i pagamenti dei crediti certificati effettuati.
6. Le modalità telematiche di scambio delle informazioni di cui al presente articolo, tra l’Agenzia delle entrate e la piattaforma elettronica di certificazione, sono definite nell’allegato 2 al presente decreto. Eventuali modifiche al predetto allegato sono concordate tra l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso apposite lettere d’intesa.
Art. 5
Certificazioni utilizzabili in compensazione rilasciate al di fuori della piattaforma elettronica
1. Al fine dell’utilizzo in compensazione dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modalità ordinaria, oppure dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, le certificazioni del credito devono essere convertite in formato telematico, su istanza del creditore, attraverso l’apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica.
Art. 6
Ripartizione degli importi dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario
1. Con riferimento ai pagamenti perfezionati, la struttura di gestione ripartisce, tra i vari enti impositori, gli importi dei debiti da accertamento tributario definiti, attingendo, per le somme corrispondenti ai crediti certificati utilizzati in compensazione, alle disponibilità finanziarie presenti nella c.s. n. 1778, che sono reintegrate attraverso i versamenti ed i recuperi effettuati ai sensi dei successivi articoli 7 e 8.
Art. 7
Versamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione
1. Entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, indicata nella certificazione, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, versano nella c.s. 1778 l’importo del credito utilizzato in compensazione.
2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, oppure attraverso il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate, sono istituiti i codici per effettuare tali versamenti ed impartite le necessarie istruzioni.
3. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non possa utilizzare gli strumenti indicati al comma 2, i versamenti sono effettuati direttamente sulla c.s. n. 1778, distintamente per ciascun credito, con la causale «versamento per crediti utilizzati in compensazione tramite F24», seguita dagli estremi identificativi del credito al quale si riferisce il versamento. Con riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, certificati dallo Stato, sulla base dei dati comunicati dalla struttura di gestione, i singoli Ministeri provvedono ai necessari trasferimenti in favore della c.s. n. 1778.
Art. 8
Recupero delle somme non versate dalle pubbliche amministrazioni
1. Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, non effettuino i versamenti di cui all’art. 7, la struttura di gestione trattiene l’importo del credito certificato, utilizzato in compensazione, dalle entrate spettanti a tali enti a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013. Con riferimento a ciascuna Regione la struttura di gestione comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le compensazioni effettuate per il recupero delle somme non versate.
2. Scaduto il termine di cui all’art. 7, comma 1, la struttura di gestione comunica, entro la fine del mese successivo, le somme non recuperabili ai sensi del comma 1 al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti di competenza, al Ministero dell’Interno, ai fini della riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti interessati. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse.
3. Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinché il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente.
4. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate sulla c.s. n. 1778 ed imputate dalla struttura di gestione ai crediti certificati utilizzati in compensazione, a partire da quello avente scadenza più remota.
Art. 9
Compensazioni effettuate in misura eccedente rispetto all’ammontare dei debiti da accertamento tributario
1. Nel caso in cui l’ammontare dei crediti certificati, utilizzato in compensazione, risulti superiore all’importo dei debiti da accertamento tributario effettivamente dovuto, la differenza è comunicata telematicamente dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell’annullamento, per l’importo corrispondente a tale differenza, delle registrazioni di cui al precedente art. 4, comma 3, esclusivamente con riferimento alle certificazioni per le quali non risultano effettuati versamenti o recuperi di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Ove l’eccedenza sia imputabile all’utilizzo in compensazione di crediti oggetto di diverse certificazioni, l’eccedenza stessa è imputata a partire dalla certificazione con data di pagamento più remota.
Art. 10
Decorrenza
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
(Testo dell’allegato)
Allegato 2.1
(Testo dell’allegato)
Allegato 2.2
(Testo dell’allegato)
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 gennaio 2014, n. 18.
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