La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17915 del 23 luglio 2013 interviene in tema di competenza del giudice naturale affermando che il fermo amministrativo dell’auto conseguente al mancato pagamento dei contributi previdenziali deve essere impugnato di fronte al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui erano state notificate cartelle di pagamento per ruoli formati dal mancato pagamento di contributi previdenziali a cui il concessionario aveva notificato il provvedimento di fermo amministrativo di un’autovettura. Il contribuente proponeva ricorso avverso il provvedimento del concessionario inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che respingeva il ricorso per difetto di giurisdizione. Il contribuente ricorreva in Commissione Tributaria Regionale che nel confermare la sentenza di primo grado riteneva corretto il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine ad un fermo auto disposto per mancato versamento di contributi previdenziali.
Gli Ermellini hanno confermato l’impugnata sentenza della commissione Tributaria Regionale, che ha rigettato l’appello proposto dalla legale rappresentante di una cooperativa. Confermando il verdetto dei giudici del merito, la Suprema Corte ha ritenuto oramai pacifico il principio in base la quale il fermo auto deve essere impugnato davanti al giudice competente per il debito che giustifica la misura indicata. Pertanto, il fermo auto disposto per debiti previdenziali “deve essere impugnato avanti al giudice ordinario in veste di giudice del lavoro”.
Già le Sezioni Unite Civili, con l’ordinanza n. 17844 pubblicata il 18 ottobre 2012, avevano avuto modo di chiarire che la giurisdizione in materia di fermo si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato. Quindi, per esempio, se un cittadino impugna un preavviso di fermo dovuto a inottemperanza al pagamento di sanzioni relative a infrazioni al Codice della Strada, la giurisdizione è del giudice ordinario, attesa la natura extra – tributaria del credito azionato. In questo caso, l’impugnazione va proposta dinanzi al Tribunale, versandosi nell’ambito dell’esecuzione forzata.
In buona sostanza, la regola della competenza sui ricorsi suddivisa in base alla natura della pretesa (debito tributario o extra – tributario) vale anche per le comunicazioni di fermo amministrativo dei veicoli. È assodato che il preavviso di fermo amministrativo è atto autonomamente impugnabile, poiché funzionale a portare una data pretesa dell’Amministrazione a conoscenza dell’obbligato; pretesa rispetto alla quale sorge l’interesse alla tutela giurisdizionale di cui all’articolo 100 del codice procedura civile.
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