Maggio 2017 è il mese della prima scadenza, salvo proroghe, della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA introdotta dal D.L. n. 193 del 22.10.2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del 01.12.2016 introducendo nel D.L. 78/2010 l’articolo 21 bis. A tal fine l’Agenzia delle Entrate il 4 maggio 2017 ha reso disponibile sul proprio sito, alla sezione “Software di compilazione” il gestionale utilizzabile per la compilazione guidata e corretta della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva 2017 denominato IVP17.
Il modello IVP17 è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017, il quale ha statuito che la trasmissione debba avvenire esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente (con le proprie credenziali Fisconline) o tramite intermediari o professionisti abilitati alla trasmissione telematica presso l’Agenzia delle Entrate (con credenziali Entratel).
Per completezza il provvedimento prevede, inoltre, che:
- i dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate saranno utilizzati al fine di verificarne la coerenza con i versamenti effettuati e/o i dati dichiarati;
- le eventuali incoerenze saranno segnalate attraverso il Cassetto Fiscale individuale del contribuente, nella Sezione “Consultazione”;
- la comunicazione delle liquidazioni Iva deve essere trasmessa anche in caso di liquidazione che presenta una eccedenza a credito;
- sono esonerati della trasmissione della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva i soggetti passivi Iva no obbligati alla trasmissione della Dichiarazione Iva, fermo restando il mantenimento dei requisiti;
- in caso di omessa, incompleta o infedele Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000, con possibilità che la stessa sia ridotta alla metà se la prima trasmissione o la trasmissione dei dati corretti, avviene entro i 15 giorni successivi dalla scadenza originaria dell’obbligo;
- la prima scadenza per l’anno 2017, con riferimento ai dati delle liquidazioni periodiche del primo trimestre 2017 è prevista per il 31.05.2017 anche se gli operatori auspicano una proroga soprattutto dettata dagli adempimenti organizzativi per gli aggiornamenti dei software necessari per il nuovo adempimento. L’eventuale proroga dovrà comunque essere ufficializzata da apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Soggetti obbligati
Categorie contribuenti obbligati all’invio dei dati della comunicazione liquidazione IVA periodica:
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
- Enti che non svolgono attività commerciali
- Organi e amministrazioni dello Stato
- Altri soggetti
Dati da comunicare
Tra i dati da inviare con il modello, vi sono i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive, al netto dell’IVA, nonché l’ammontare dell’IVA esigibile e di quella detratta. I dati devono essere riportati nel quadro VP.
Periodo di riferimento | scadenza Versamento IVA | termine invio telematico |
---|
Mese di gennaio | 16 febbraio 2017 | 31 maggio 2017 |
Mese di febbraio | 16 marzo 2017 | 31 maggio 2017 |
Mese di marzo | 17 aprile 2017 | 31 maggio 2017 |
I trimestre | 16 maggio 2017 | 31 maggio 2017 |
Elaborazione e incrocio dati | Giugno | |
Dati a disposizione dei contribuente | Dal 1º luglio 2017 | |
Mese dì aprile | 16 maggio 2017 | 16 settembre 2017 |
Mese di maggio | 16 giugno 2017 | 16 settembre 2017 |
Mese di giugno | 17 luglio 2017 | 16 settembre 2017 |
II trimestre | 16 agosto 2017 | 16 settembre 2017 |
Elaborazione e incrocio dati | Settembre | |
Dati a disposizione dei contribuente | Dal 1° ottobre 2017 | |
Mese di luglio | 16 agosto 2017 | 30 novembre 2017 |
Mese di agosto | 18 settembre 2017 | 30 novembre 2017 |
Mese di settembre | 16 ottobre 2017 | 30 novembre 2017 |
III trimestre | 16 novembre 2017 | 30 novembre 2017 |
Elaborazione e incrocio dati | Dicembre | |
Dati a disposizione del contribuente | Dal 2 gennaio 2018 | |
Mese di ottobre | 16 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 |
Mese di novembre | 18 dicembre 2017 | 28 febbraio 2018 |
Mese di dicembre | 16 gennaio 2018 | 28 febbraio 2018 |
IV trimestre | = | 28 febbraio 2018 |
Elaborazione e incrocio dati | 15 marzo | |
Dati a disposizione del contribuente | Dal 16 marzo 2018 | |
Dichiarazione annuale | 30 aprile 2017 |
I dati acquisiti dall’Agenzia saranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” consentendo di instaurare un processo di dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e i contribuenti per i quali emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva. Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere consultate dai contribuenti nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Esclusioni soggettive
- coloro che adottano il regime forfettario
- contribuenti minimi
- coloro che effettuano operazioni esclusivamente esenti
- non obbligati allo spesometro annuale o alle liquidazioni periodiche
- i produttori agricoli che già godono dell’esenzione prevista dall’articolo 34, c.6 D.P.R. 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA ;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro .
Sanzioni per omessa comunicazione iva, infedele o incompleta:
Le sanzioni 2017 per i contribuenti che omettono la comunicazione trimestrale IVA, o la trasmettono in modo infedele o incompleta di qualche fattura o dato, sono:
- Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre (*)
- Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro (*).
*La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- LIPE 2023 (Liquidazioni periodiche IVA): compilazione, istruzioni, scadenze, novità, sanzioni e ravvedimento operoso
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 29 ottobre 2019, n. 736758 - Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 07 ottobre 2021, n. 257775 - Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di…
- Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Estensione del…
- Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Ulteriore estensione…
- Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni - Provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…