Maggio 2017 è il mese della prima scadenza, salvo proroghe, della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA introdotta dal D.L. n. 193 del 22.10.2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del 01.12.2016 introducendo nel D.L. 78/2010 l’articolo 21 bis. A tal fine l’Agenzia delle Entrate il 4 maggio 2017  ha reso disponibile sul proprio sito, alla sezione “Software di compilazione” il gestionale utilizzabile per la compilazione guidata e corretta della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva 2017 denominato IVP17.

Il programma messo a disposizione dal fisco, che si attiva selezionando il link Modello IVP2017 indicato nella comunicazione dell’Agenzia, consente di determinare la struttura relativa alla comunicazione mediante una serie di domande, consentendo di individuare la tipologia del contribuente e conseguentemente i quadri da compilare.  Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile anche, nella sezione “Software di controllo”, la “Procedura di controllo IVP2017” che consente di verificare la corretta predisposizione del file prima della sua definitiva trasmissione all’Agenzia delle Entrate, evidenziando mediante appositi messaggi di errore le anomalie e le incongruenze riscontrate.
di seguito il link
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/SWcompilazione+fatture+corrispettivi+comunicazione+liquidazione+iva+2017/

Il modello IVP17 è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017,  il quale ha statuito che la trasmissione debba avvenire esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente (con le proprie credenziali Fisconline) o tramite intermediari o professionisti abilitati alla trasmissione telematica presso l’Agenzia delle Entrate (con credenziali Entratel).

Per completezza il provvedimento prevede, inoltre, che:

  • i dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate saranno utilizzati al fine di verificarne la coerenza con i versamenti effettuati e/o i dati dichiarati;
  • le eventuali incoerenze saranno segnalate attraverso il Cassetto Fiscale individuale del contribuente, nella Sezione “Consultazione”;
  • la comunicazione delle liquidazioni Iva deve essere trasmessa anche in caso di liquidazione che presenta una eccedenza a credito;
  • sono esonerati della trasmissione della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva i soggetti passivi Iva no obbligati alla trasmissione della Dichiarazione Iva, fermo restando il mantenimento dei requisiti;
  • in caso di omessa, incompleta o infedele Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000, con possibilità che la stessa sia ridotta alla metà se la prima trasmissione o la trasmissione dei dati corretti, avviene entro i 15 giorni successivi dalla scadenza originaria dell’obbligo;
  • la prima scadenza per l’anno 2017, con riferimento ai dati delle liquidazioni periodiche del primo trimestre 2017 è prevista per il 31.05.2017 anche se gli operatori auspicano una proroga soprattutto dettata dagli adempimenti organizzativi per gli aggiornamenti dei software necessari per il nuovo adempimento. L’eventuale proroga dovrà comunque essere ufficializzata da apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti obbligati

Categorie contribuenti obbligati all’invio dei dati della comunicazione liquidazione IVA periodica:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
  • Enti che non svolgono attività commerciali
  • Organi e amministrazioni dello Stato
  • Altri soggetti

Dati da comunicare

Tra i dati da inviare con il modello, vi sono i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive, al netto dell’IVA, nonché l’ammontare dell’IVA esigibile e di quella detratta. I dati devono essere riportati nel quadro VP.

Tale adempimento riducendo l’arco temporale compreso tra il momento in cui il contribuente effettua la liquidazione e il versamento dell’IVA e quello in cui l’Amministrazione finanziaria procede con i relativi controlli, consentendo la regolarizzazione spontanea delle violazioni riscontrate. Infatti l’Agenzia delle Entrate compie il raffronto dei dati ricevuti con le liquidazioni e i versamenti effettuati, invitando l’operatore, in caso di anomalie, a chiarire la propria posizione o, in alternativa, a versare quanto dovuto. La tempistica del recupero delle somme in questione risulta, peraltro, velocizzata in quanto l’Agenzia è in grado di effettuare i controlli prima della presentazione della dichiarazione IVA.
VERSAMENTI PERIODICI E FLUSSO DEI DATI A REGIME

I dati acquisiti dall’Agenzia saranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” consentendo di instaurare un processo di dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e i contribuenti per i quali emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva. Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere consultate dai contribuenti nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Proroga al 12 giugno del termine per l’invio telematico della comunicazione della liquidazione IVA del I trimestre 2017