La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27270 depositata il 24 ottobre 2019 intervenendo in tema di definizioni delle liti pendenti di cui al Dl. n. 98 del 2011  ha ribadito “in tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente sussiste in presenza di un’iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata già inammissibile con sentenza definitiva, che sia potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, salve le ipotesi di abuso del processo, caratterizzate dall’intento di sfruttare in modo fittizio e strumentale il mezzo processuale, al solo scopo di conseguire i vantaggi della sopravvenuta o preannunciata normativa di condono.”

La vicenda ha riguardato una contribuente che aveva presentato una istanza di definizione agevolata di lite tributaria pendente a cui l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato il proprio provvedimento di diniego in quanto “la controversia oggetto della istanza di definizione … non risulta pendente in quanto il ricorso non è stato depositato in Commissione Tributaria Provinciale”.

Avverso il diniego dell’Amministrazione Finanziaria la contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici rigettavano il ricorso proposto dalla contribuente. La decisione della CTP veniva impugnata inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. La CTR non accoglieva le doglianze della ricorrente osservando che, nell’ipotesi di impugnazione proposta avverso una cartella di pagamento, occorre comunque escludere la “condonabilità” quando essa non “rappresenti il primo atto di imposizione notificato al contribuente”.

Avverso la decisione della CTR la contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini accolgono il ricorso riaffermando che ” in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del Dpr n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, ex art. 19 del Dpr n. 546 del 1992, anche per contestare il merito della pretesa impositiva”

Pertanto per i giudici di legittimità “L’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, origina comunque una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente, con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo”

Pertanto per i giudici del palazzaccio ha errato l’Agenzia delle Entrate nel sostenere (cfr., tra le altre, le circolari nn. 48/2011 e 6/2019) che nella nozione di “atto impositivo”, utile ai fini della possibilità di definire la lite, non rientrano le cartelle di pagamento derivanti da semplici omessi versamenti di imposte dichiarate, in quanto si tratta di atti che hanno una funzione solo liquidatoria.