La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18829 depositata il 10 settembre 2020 intervenendo in tema obbligazioni sociali di un ex socio che non ha proceduto alla comunicazione del recesso al registro delle imprese ha ribadito che “il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità ai sensi dell’art. 2290 comma 2 cod. civ. e quindi mediante l’iscrizione nel registro delle imprese, non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario, si che devesi considerare ancora in essere il rapporto societario nei confronti dei terzi, fra i quali è da annoverare anche l’amministrazione finanziaria” 

La vicenda ha riguardato un contribuente, ex socio di una società di persona, a cui veniva notificata una cartella di pagamento, con la quale gli era stato chiesto il pagamento dell’IVA dovuta dalla s.a.s., di cui il contribuente era socio accomandatario. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero le doglianze del contribuente. L’Agenzia delle Entrate impugnarono la decisione della CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata. L’Ufficio impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. Per l’Agenzia delle Entrate permaneva l’obbligo di versare l’IVA inevasa dalla società, non essendo opponibile all’ufficio fiscale la cessione della quota societaria avvenuta per atto notarile non iscritto nel registro delle imprese; e già nel corso del giudizio di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva eccepito la permanenza in capo al contribuente della qualifica di socio accomandatario della s.a.s., per non essere sufficiente la cessione della quota societaria effettuata solo tramite atto notarile.

Gli Ermellini accolgono il ricoso è cassano la sentenza impugnata.

Per i giudici di legittimità un recesso, quale quello fatto dal contribuente, siccome non adeguatamente pubblicizzato, non è idoneo ad escludere la legittimità della richiesta a lui fatta dall’Agenzia delle entrate di pagare l’IVA 2012, dovuta dalla s.a.s. “A.”, secondo la sua quota di partecipazione a detta società.

Pertanto l’ex socio che non ha pubblicizzato il suo recesso nel registro delle imprese è obbligato al pagamento delle imposte della società di cui era socio, non essendo, per l’opponibilità a terzi, sufficiente l’atto notarile.