CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 05 novembre 2018, n. 85
Società tra professionisti – Maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote – Ordinanza Tribunale Treviso
il Consiglio Nazionale nelle varie risposte al Pronto Ordini, pubblicate sul sito internet, interpretando l’art. 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (NOTA 1), si è più volte espresso in merito alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale dell’albo solo le società tra professionisti che presentavano la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per quote che per teste.
Chiamato a decidere su diversi ricorsi presentati a seguito della mancata iscrizione nella sezione speciale dell’albo di società tra professionisti prive del requisito della presenza dei 2/3 dei soci professionisti per teste, nelle decisioni del 28 marzo 2018, il Consiglio Nazionale ha rigettato i ricorsi contro la mancata iscrizione delle STP, ritenendo che 77 senso letterale della disposizione impone inequivocabilmente di riconoscere la natura di società tra professionisti alle società in cui risulti una maggioranza dei due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti (c.d. maggioranza per teste) che riguardo alle quote sociali dei medesimi (c.d. maggioranza per quote).
Contro una delle decisioni del 28 marzo 2018 è stato proposto ricorso al Tribunale di Treviso.
Tale Tribunale con l’allegata ordinanza decisa il 14 settembre e depositata il 20 settembre 2018 ha respinto il ricorso presentato dai ricorrenti, aderendo alla tesi sostenuta dal Consiglio Nazionale.
In particolare il Tribunale ha evidenziato quanto segue: «nel merito deve essere confermata la decisione impugnata atteso che la società reclamante non possiede i requisiti prescritti dall’art. 10, comma 4, lett. b della legge 183/2011, essendo la compagine sociale composta da un solo socio esercente la professione di dottore commercialista a fronte di ben 4 ulteriori soci non professionisti partecipanti alla società con finalità di investimento, (….). La lettera della legge è chiara nel prescrivere quale requisito delle società per l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di (…) che “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”. Il requisito della prevalenza del soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci è prescritto dalla legge in via cumulativa senza possibilità di eccezione alcuna, stante la lettera della norma laddove statuisce che “in ogni caso” soci professionisti devono sia possedere la maggioranza del capitale sociale che essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto (per quote o per teste)».
Ad oggi non risultano pronunciamenti giurisprudenziali difformi da quello richiamato.
Ritengo, pertanto, che allo stato attuale non possano essere accolte le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo formulate da società tra professionisti che non presentano congiuntamente la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote.
Allegato
(TRIBUNALE DI TREVISO – Ordinanza 20 settembre 2018, n. 3438)
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