La Corte di Cassazione,sezione lavoro, con la sentenza n. 161 depositata il 8 gennaio 2014 intervenendo in tema di lavoro interinale ha affermato che “in materia di contratto di lavoro interinale, la mancata o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui il contratto di lavoro col fornitore ‘interpostò si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore ‘interponenté”. (sentenze nn. 13960/2011 e 232/2012)
La vicenda ha riguardato un lavoratore che convenne in giudizio la società utilizzatrice e l’agenzia interinale esponendo di aver stipulato due contratti di lavoro temporaneo con l’agenzia interinale, il primo in data 21 marzo 2003 con causale “casi previsti dal ccnl”, per Io svolgimento di mansioni di agente di ‘call center’ con tre successive proroghe. La domanda del lavoratore tendeva ad ottenere dal Tribunale adito la dichiarazione di sussistente di un rapporto di lavoro direttamente con l’impresa utilizzatrice ed a tempo indeterminato per una serie di ragioni attinenti alla illegittimità del contratto.
Il Tribunale dichiarò l’illegittimità del primo contratto e dichiara, altresì, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice. L’impresa utilizzatrice avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso alla Corte di Appello che accolse le doglianze dell’impresa rigettando le richieste del lavoratore. I giudici distrettuali precisavano che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo ha natura causale, nel senso che l’imprenditore può farvi ricorso solo nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che ciò implica la necessaria esplicitazione del motivo della sua conclusione, cui è collegata la possibilità di controllarne il rispetto. Inoltre, per i giudici territoriali, l’indicazione della causale deve essere sufficientemente specifica così da poter essere oggetto di successivo accertamento giudiziale e che, nel caso in esame, la causale non era specifica, bensì generica e quindi risultava violata la regola dettata dal legislatore.
Tutto ciò premesso, però, la Corte assumeva che, diversamente da quanto essa stessa aveva sostenuto in precedenti decisioni ”l’indicazione generica dei motivi di ricorso al lavoro temporaneo non comporta, ex art. 10 L. n. 196 del 1997, la conversione del rapporto di lavoro alle dipendenze della impresa utilizzatrice e a tempo indeterminato”.
Per la cassazione della sentenza il lavoratore proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso cassando la sentenza e rinviando alla Corte di Appello. I giudici di legittimità affermano, come da orientamento consolidato della giurisprudenza, che quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore. La conseguenza è , la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore.
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