CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10093 del 17 maggio 2016 – Qualora il datore di lavoro si sia obbligato a mantenere in favore di un dipendente in quiescenza la copertura assicurativa per il rimborso delle spese di cura per malattia e infortunio con premio pagato integralmente dall’azienda, egli è tenuto a stipulare analoga polizza in favore del dipendente nell’ipotesi in cui la compagnia assicurativa rifiuti di proseguire il rapporto assicurativo medesimo; in mancanza è tenuto a risarcire il danno