CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15901
Lavoro – Dipendente in quiescenza – Polizza assicurativa per rimborso spese di cura per malattia ed infortunio – Rinnovo
Rilevato
Che la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 7271/2012 aveva confermato la sentenza con la quale il tribunale territoriale aveva condannato I.S.P. spa a pagare a B.M. la somma di E. 3.022,59 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze tra gli importi rimborsati dalla Cassa Assistenza San Paolo ed i premi pagati e quelli invece pagati e rimborsati in base alle condizioni previste dalla polizza A. alla data del pensionamento per il periodo 2006/2007;
che la Corte territoriale premetteva che il B., quale dipendente in quiescenza del Crediop, aveva goduto della polizza di assicurazione A. per rimborso delle spese di cura per malattia ed infortunio per se stesso e la propria moglie;
che a seguito della incorporazione del Crediop nell’Istituto Bancario San Paolo di Torino la polizza era stata mantenuta alle medesime condizioni sino a tutto il 1996 e successivamente dismessa con il pagamento una tantum agli assicurati della somma di E.8.495,794;
che il B. aveva adito il Pretore di Torino il quale, con sentenza del 3.6.1998, aveva dichiarato che l’Istituto San Paolo era obbligato a tenere ferma la polizza alle condizioni presenti al momenti del pensionamento; che l’istituto non aveva dato seguito a tale obbligazione sicché il B. era stato costretto a stipulare altra polizza per sé e la propria moglie a condizioni più onerose;
che quest’ultimo aveva poi adito il Tribunale di Roma perché condannasse l’Istituto bancario a pagare, a titolo di danno, le differenze tra i due trattamenti assicurativi e che il Tribunale aveva accolto la domanda pure confermata dalla corte di appello;
che quest’ultima aveva ritenuto pacifico l’inadempimento dell’Istituto, accertato con la sentenza del Pretore di Torino passata in giudicato, e non opponibile, nella attuale sede di quantificazione del danno, il mancato assenso di A. al rinnovo della polizza, trattandosi di eccezione incidente sull’accertamento della obbligazione e quindi proponibile solo nel giudizio dinanzi al Pretore di Torino;
che aveva comunque rilevato che, in ragione del disposto dell’art. 1218 c.c., l’onere di provare l’impossibilità ad adempiere incombe sul debitore e dunque sull’Istituto bancario che avrebbe dovuto non solo provare il rifiuto di A., ma anche l’impossibilità di soluzioni alternative sul mercato assicurativo;
che comunque, pur esclusa la possibilità dell’adempimento in forma specifica, l’Istituto era tenuto all’adempimento per equivalente ovvero al ristoro del danno sofferto in ragione della maggiore gravosità della polizza, in essa compresa anche le spese dei familiari dell’assicurato; che avverso detta decisione I.S.P. Spa proponeva ricorso affidandolo a quattro motivi, cui resisteva con controricorso B.M.;
Considerato
1) che Intesa San Paola Spa con atto del 20.3.2018 notificato alla controparte in data 23 marzo 2018 dichiarava di voler rinunciare al giudizio in oggetto, pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, e chiedeva pronuncia di estinzione del giudizio o, in subordine, in difetto dell’interesse a proseguire, di cessazione della materia del contendere;
2) che B.M. con nota del 26 marzo 2018 prendeva atto della rinuncia ed insisteva per la condanna della società rinunciante al pagamento degli onorari e spese in favore degli avvocati antistatari;
3) che in considerazione della rinuncia espressa dalla società ricorrente e delle conclusioni del controricorrente deve dichiararsi estinto il giudizio con condanna alle spese di lite come liquidate in dispositivo con distrazione ai procuratori antistatari;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Con distrazione ai procuratori antistatari.
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