CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 05 luglio 2018, n. C-320/17 – la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una “interferenza nella gestione” di quest’ultima, che deve essere considerata un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva citata, facente sorgere un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese sostenute dalla società per l’acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta – il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente – ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario.