La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18393 depositata il 4 settembre 2020 intervenendo in tema omessa presentazione della dichiarazione e riporto nella dichiarazione successiva dei crediti tributari ha affermato che “in materia di imposte sui redditi, nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa (o si debba considerare omessa, ai sensi dell’art. 2, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998, in quanto presentata con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine), il contribuente non può riportare nella dichiarazione per l’anno successivo il credito asseritamente maturato nell’anno per il quale la dichiarazione è stata omessa, ma può soltanto chiederne il rimborso, ricorrendone i presupposti […] , con la conseguenza che, qualora abbia invece riportato tale credito nella dichiarazione per l’anno successivo e, a seguito del controllo automatizzato di questa, gli sia stata notificata la cartella di pagamento con l’iscrizione a ruolo dell’imposta corrispondente al credito riportato, questo non può essere riconosciuto dal giudice tributario nel giudizio di impugnazione della cartella”
Diversamente dalle imposte sul reddito (IRES, IRPEF) – come precisato dalla Corte, per le quali, nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o con ritardo superiore ai 90 giorni, non è possibile il riporto nella dichiarazione successiva – per l’IVA applicandosi il principio della neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
La vicenda ha riguardato un consorzio a cui veniva notificato, dall’agente della riscossione, a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione modello Unico, una cartella di pagamento in ragione del disconoscimento sia del credito per eccedenza detraibile di IVA sia del credito per eccedenza di IRES riportati nel predetto Modello Unico maturati nell’anno nel periodo di imposta precedente per il quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione.
La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. Il contribuente impugnava l’atto impositivo davanti alla Commissione tributaria provinciale. I giudici di prime cure accolsero le doglianze del ricorrente. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale. I giudici di appello rigettarono l’appello proposto dall’Ufficio. Avverso tale sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono parzialmente il primo motivo di ricorso relativo alla impossibilità il riporto del credito IRES nella dichiarazione per l’anno successivo nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa (o si debba considerare omessa, ai sensi dell’art. 2, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998, in quanto presentata con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine).
Inoltre, i giudici di legittimità, nel dare continuità ai propri precedenti e discostarsi dalla più recente Cass., 09/10/2019, n. 25288, che, richiamando il principio enunciato da Cass., Sez. U., 30/06/2016, n. 13378, come massimato (secondo cui: «[i]n caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria»), ha reputato di estendere al credito per eccedenza di IRPEF – oltre che a quello per eccedenza di IVA detraibile – maturato in un periodo d’imposta per il quale la dichiarazione è stata omessa la possibilità del riconoscimento, da parte del giudice tributario, nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione per il periodo successivo nella quale detto credito è stato riportato;
Contrariamente a quanto affermato con la sentenza in commento l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34 del 6 agosto 2012 consente il riporto a nuovo del credito delle imposte sui redditi in caso di una dichiarazione omessa.
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