Viene confermato l’orientamento della Corte Suprema in tema di credito IVA, non indicato in dichiarazione annuale. Infatti la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2922 del 3 febbraio 2017 ha statuito che il credito IVA non indicato in dichiarazione deve essere riconosciuto e valido a tutti gli effetti di legge.
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificata una cartella di pagamento per il disconoscimento del credito IVA per non essere stato indicato in dichiarazione. La contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze della società ricorrente annullando la cartella di pagamento. L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione di primo grado proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che rigettava il ricorso dell’Agenzia.
L’Agenzia delle Entrate depositava ricorso in cassazione avverso la decisione della CTR affidato ad un unico motivo inerente l’impossibilità di riconoscimento del credito IVA non indicato nella dichiarazione relativa all’anno al quale si riferisce il credito stesso è stato ritenuto infondato.
Gli Ermellini rigettano il ricorso prodotto dall’Amministrazione finanziaria richiamando il principio di diritto, statuito dalle sezioni Unite con la sentenza n. 177757/2016, secondo cui «La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».
Per cui nella predetta ipotesi il diritto alla detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.
Precedenti:
- La sentenza n. 11671 del 15 maggio 2013 ha affrontato il problema del riconoscimento del credito IVA maturato in un anno in cui il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione annuale, ripercorrendo alcune delle pronunce più significative e attenendosi anche alle disposizioni e agli orientamenti comunitari.
- La sentenza n. 19529 del 23 settembre 2011, invece, ha invece affermato che non vi è perdita del credito d’imposta nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui il credito e operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale.