La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22900 depositata il 27 luglio 2023, intervenendo in tema di crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, affermando che nei casi in cui il piano del consumatore presentato dall’Organismo di composizione “… il controllo sulla documentazione necessaria per l’omologazione del piano del consumatore compete innanzitutto [all’organismo di composizione della crisi] e quindi, in ogni caso, al giudice, con la conseguenza che la pronuncia del provvedimento di omologazione per un verso presuppone che quel controllo sia stato effettuato, per altro verso impedisce che l’incompletezza della documentazione necessaria alla sua attuazione possa essere imputata al consumatore, il quale pertanto non può essere chiamato a sopportarne le conseguenze negative, come è invece accaduto all’odierna ricorrente. …”

La vicenda ha riguardato una debitrice che, attraverso l’Organismo di composizione della crisi, avviò la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3 del 2012. Il Tribunale omologò il piano del consumatore che prevedeva la soddisfazione integrale dei creditori ipotecari e la soddisfazione parziale dei chirografari, mediante il conferimento alla procedura  del  ricavato  della  vendita  in  sede  esecutiva  degli immobili di proprietà della debitrice. Il decreto di omologa, non recava le necessarie informazioni degli  estremi  delle formalità da cancellare, per cui la debitrice depositava istanza di correzione di  errore materiale del decreto di omologa. Il giudice adito respinse la richiesta, ritenendo ostativa la mancanza della certificazione ipotecaria da cui estrarre gli estremi delle formalità da cancellare, all’uopo non reputando sufficiente la CTU svolta in sede esecutiva. Presentò anche l’istanza di modifica del piano omologato, per impossibilità di esecuzione ad essa non imputabile, ma il giudice la respinse.

La decisione venne impugnata dalla debitrice con ricorso straordinario per cassazione affidato a un motivo.

Gli Ermellini accolsero il ricorso della debitrice ritenendo che la mancanza di un documento non può vanificare il piano del consumatore, in quanto il controllo sulla completezza della documentazione necessaria per il piano compete anzitutto all’organismo di composizione e poi al giudice in sede di omologa.

I giudici di piazza Cavour precisano che “… l’art. 7, comma 1-bis cit. prevede che il consumatore sovraindebitato può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti (e  soddisfazione  dei creditori contenente  le  previsioni  di  cui  al comma  1,  «con  l’ausilio»  del  competente Organismo di composizione) ausilio  che  si concretizza soprattutto nella relazione da allegare alla proposta di piano del consumatore, la quale deve contenere, tra l’altro, «la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda» (art. 9, comma 3-bis, lett. c, l.cit.).

L’art. 9, comma 3-ter l.cit. prevede altresì che «il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti».

Lo stesso giudice è tenuto a verificare che la proposta di piano del consumatore soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 nonché a valutare l’ammissibilità e la fattibilità del piano, prima di procedere alla sua omologazione (art. 12-bis, commi 1 e 3 l. cit.). …”

Per i giudici di legittimità “… In tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3 del 2012 (e succ. mod.), questa Corte ha più volte affermato l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione tutte le volte in cui il provvedimento impugnato rivesta i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento.

In particolare, i caratteri della decisorietà e definitività sono stati rinvenuti non solo nelle ipotesi di ricorso avverso i provvedimenti di contenuto latamente omologatorio come nel caso di accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 35976/2022), nonché di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. 30948/2021) e infine di accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass. 10095/2019, a superamento di 19117/2017, giunto a diversa conclusione sul rilievo che in quel caso non sarebbe precluso al debitore, ancorché nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, di proporre altro e diverso accordo o piano di ristrutturazione dei suoi debiti) – ma anche nel caso di “doppia negativa”, ossia di rigetto del reclamo contro il diniego di omologa (Cass. 28013/2022 e Cass. 4451/2018, con riguardo al piano del consumatore; v. anche Cass. 17391/2020, che ha cassato il rigetto del reclamo contro il diniego di omologa di una proposta di accordo di composizione della crisi ritenuto non fattibile per la dilazione ultrannuale del pagamento di un credito ipotecario, con implicito superamento di Cass. 4499/2018, che in un caso analogo aveva ritenuto il provvedimento non ricorribile per cassazione). …”