La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 17321 del 15 luglio 2013 chiamata ad intervenendo in una controversia in tema di inquadramento ad una categoria legale dei lavoratori ha affermato che il lavoratore con “mansioni di sistemazione” della merce in magazzino va inquadrato come impiegato e non come operaio, in quanto la sua attività è connessa con gli aspetti organizzativi e non produttivi dell’azienda.
Gli Ermellini hanno confermato il ragionamento e le motivazioni della Corte di appello che “pur riconoscendo nell’attività degli appellanti margini di autonomia limitati, ha considerato che la tipologia delle mansioni, che si risolvono in operazioni di controllo e raffronto di dati e di compilazione di moduli, induce a collocare l’attività dei lavoratori in questione nell’ambito della collaborazione agli aspetti organizzativi dell’impresa e non a quelli produttivi consistenti nella raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
I giudici di legittimità chiariscononelle motivazioni che la “Collaborazione al processo organizzativo (tecnico od amministrativa) dell’impresa e carattere di ‘cooperazione in senso lato’ (sostitutiva oppure integrativa) alla attività dell’imprenditore, che ne consegue, connotano, infatti, le mansioni impiegatizie, e le distinguono dalla collaborazione al processo produttivo e dal carattere meramente esecutivo, che ne consegue, proprie delle mansioni operaie”. Inoltre nelle motivazioni della sentenza della Cassazione viene statuito che “In altri termini: la ‘collaborazione all’impresa’ – secondo una espressione ellittica quanto efficacie – connota la mansione impiegatizia e si contrappone alla “collaborazione nell’impresa, che connota, invece, le mansioni operaie”.
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