La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 24903 depositata il 6 novembre 2013 intervenendo in tema di accise e imposte di fabbricazione ha statuito che se il giudice di merito qualora fonda la propria decisione su argomentazioni di natura squisitamente tecnica non avrebbe potuto esimersi dalla nomina di un consulente tecnico d’ufficio (in prosieguo c.t.u.). Pertanto le motivazioni del giudice sfornite del necessario supporto tecnico si traducono in affermazioni apodittiche, del tutto inidonee a delineare un percorso argomentativo coerente ed immune da vizi logici e tecnici.
L’esenzione dall’accisa prevista, ratione temporis, per gli oli minerali impiegati nella trasformazione della bauxite in allumina trova applicazione con riferimento al prodotto finale del ciclo produttivo (ossido di alluminio), ma non anche al prodotto intermedio (idrossido di alluminio)
La vicenda ha riguardato una società, svolgente l’attività di trasformazione, per conto terzi, della bauxite in allumina, a cui venivano notificati avvisi avvisi di pagamento, relativi all’accisa sull’olio combustibile denso, impiegato per la produzione di allumina in quanto, per l’Amministrazione Finanziaria, il punto 14 della Tabella A allegata al d.lgs. n. 504/95 non prevede l’esenzione per l’utilizzo dell’olio combustibile denso impiegato per la produzione dell’idrossido di alluminio
Avverso gli atti impositiva la società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano parzialmente le doglianze del ricorrente. La società impugnava la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società. In particolere i giudici di appello ritenevano che l’esenzione dall’accisa, prevista dall’ art. 24 del d.lgs. n. 504/95, fosse limitata all’olio combustibile denso impiegato per la produzione di ossido di alluminio, e non anche per la produzione dell’idrossido di alluminio, prodotto semilavorato, prodromico.
La società contribuente per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso della società limitatamente alla seconda doglianza, cassano la sentenza impugnata e rinviano alla CTR per la decisione. Nelle motivazioni i giudici di legittimità ribadiscono il principio secondo cui il provvedimento che disponga, o no, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, deve essere contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, in relazione alla quale la consulenza può profilarsi come lo strumento più funzionale ed efficiente di indagine. Non va, difatti, tralasciato di considerare che la consulenza tecnica d’ufficio può costituire fonte oggettiva di prova, tutte le volte in cui essa operi – non come strumento di mera valutazione di fatti già accertati, cd. consulente deducente – bensì come mezzo di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cd. consulente percipiente) (cfr. Cass. 3990/06, 6155/09). Proseguono bacchettando i giudici territoriali in quanto nel caso di specie hanno evidenziato che le diffuse ed approfondite argomentazioni del consulente di parte della E. s.p.a., le critiche mosse, al riguardo, dall’Amministrazione, le profonde differenziazioni sussistenti tra i criteri sostenuti da entrambe le parti – che per la loro attinenza ad una materia altamente specialistica e connotata da profili tecnici di rilevante complessità, sicuramente esulano dal notorio conoscibile dal giudice sulla base della propria esperienza – avrebbero richiesto una motivazione, da parte della CTR, in relazione al diniego di un approfondimento istruttorio mediante ammissione della chiesta c.t.u., più coerente ed adeguata, sotto il profilo logico e tecnico.
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