La predetta cumulabilità del credito d’imposta Mezzogiorno, in base al principio di competenza di cui all’articolo 109 del DPR 917/86, trova applicazione solo per gli investimenti eseguiti dal 01 marzo 2017 al 31 dicembre 2020. In quanto la cumulabilità è stata introdotta dalle modifiche apportate dall’articolo 7-quater D.L. 243/2016. Pertanto per gli investimenti eseguiti nel periodo che va dal 01 gennaio 2016 al 28 febbraio 2017 non trova applicazione il criterio di cumulabilità.
Infine, rileva l’Agenzia delle Entrate, il comma 192 dell’articolo 1, della legge 160/2019 prevede testualmente che Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Come detto, la disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri gli aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.
Alla luce di quanto sopra, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Si evidenzia, infine, che, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la scrivente, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento). Misura, quest’ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.