AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 settembre 2020, n. 360
Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Cumulo del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa Srl intende acquistare una macchina le cui caratteristiche sono compatibili con l’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, …”. In particolare, la macchina sarà dotata di tutte le caratteristiche prescritte nell’allegato A.
Ai sensi del comma 189 della legge 24/12/2019, n. 160, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40 per cento del costo.
Inoltre, l’articolo 1, comma 319, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha prorogato al 31 dicembre 2020 il credito di imposta di cui all’articolo 1 commi 98-108 della legge n. 208/2015, per i soggetti che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
L’acquisto della macchina in questione dà, quindi, diritto, al ricorrere delle altre condizioni previste dalle norme, alla fruizione di due distinte agevolazioni consistenti in crediti di imposta.
L’istante pone il problema della cumulabilità dei benefici previsti dalle leggi in parola.
Secondo l’articolo 1, comma 192, della legge di bilancio 2020 Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto>>.
Il credito di imposta “bonus investimenti Sud” non è cumulabile con gli aiuti di Stato de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti agevolati (articolo 1, comma 102).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il bonus Sud non è cumulabile con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti.
La problematica, quindi, consiste nel verificare se il credito di imposta per investimenti industria 4.0 costituisca o meno un aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria.
Ai sensi dell’articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e ad incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell’Unione. La norma medesima contempla alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell’Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE).
La formulazione della norma relativa al credito di imposta industria 4.0 sembra costituire una misura di carattere generale, pertanto la stessa non rileva ai fini del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 Giugno 2014, e non sembra idonea ad incidere sulla concorrenza, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 107 TFUE.
Si rappresenta, inoltre, che il predetto divieto di cumulo, agendo solo qualora i suddetti contributi pubblici sono inquadrabili come aiuti di Stato, non interviene con riferimento alle misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese. Per questo, le agevolazioni di cui trattasi sembrano fruibili, unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamento (vedi circolare dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i.).
Pertanto, l’istante ritiene di poter adottare il seguente comportamento.
Effettuato l’investimento nel bene strumentale descritto, con le modalità previste dalle norme, intende usufruire del credito di imposta “bonus investimenti sud”, nella misura del 45%.
Successivamente, realizzate le condizioni prescritte dalla normativa di cui ai commi 189 e seguenti della legge di Bilancio 2020, usufruire del relativo credito di imposta.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che non costituisce oggetto del presente interpello la verifica del possesso dei requisiti per beneficiare dei crediti di imposta in argomento.
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
In particolare, il comma 102, nella versione vigente, prevede che Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento>>.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019 , n. 160 (legge di Bilancio 2020), Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili>>.
Il successivo comma 192 prevede testualmente che Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto>>. Come detto, la disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri gli aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.
Alla luce di quanto sopra, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Si evidenzia, infine, che, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la scrivente, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento). Misura, quest’ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.