AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 dicembre 2021, n. 812
Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e affitto d’azienda
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA ha presentato istanza di interpello ordinario in relazione al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto con l’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La società istante esercita attività di … ed intenderebbe, nell’attuale situazione di crisi economica connessa alla pandemia, affittare l’intera azienda ad una società terza, anch’essa micro impresa.
La società ha presentato nel corso del 2019 la comunicazione CIM in relazione ad impianti ed attrezzature, con data inizio investimento … 2018 e fine investimento entro il 31 dicembre 2019. Ad oggi il credito, viene evidenziato, risulta parzialmente utilizzato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene che non sussistano motivi ostativi alla fruizione del credito d’imposta anche dopo l’affitto dell’intera azienda ad una terza società finanziariamente ed economicamente indipendente, senza incorrere nell’ipotesi di rideterminazione e decadenza dal beneficio, in quanto tale soluzione non comporta la cessione dell’azienda, stante, peraltro, che la società affittuaria continua la stessa attività di ristorazione con somministrazione nella stessa sede, stessi locali, della società istante locatrice, ubicata nella regione Campania, il che consente di rispettare il vincolo territoriale previsto in merito all’ubicazione della struttura produttiva.
Si rispetta, viene precisato, anche il vincolo dimensionale, trattandosi, quanto alla società affittuaria, di una micro impresa.
Dopo aver riportato il contenuto del comma 105, articolo 1, della legge n. 208 del 2015, la società istante segnala, ad ogni buon conto, che l’affittuario, durante il periodo di sorveglianza, farà entrare in funzione e non dismetterà i beni nell’ambito del compendio aziendale.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che non forma oggetto del presente interpello l’analisi dei presupposti di legge di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; resta perciò impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria sull’effettiva spettanza del credito.
Si rappresenta, inoltre, che in questa sede si assume acriticamente che i beni agevolabili vadano a integrare un’azienda, oggetto di affitto, restando perciò impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria sull’effettiva sussistenza di detto ramo.
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino a l31 dicembre 2022 (termine da ultimo modificato dal comma 171 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178), effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto d’investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all’ubicazione territoriale delle strutture produttive.
La scrivente ha emanato le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017, interpretative della richiamata disciplina agevolativa.
Ciò premesso, in relazione alla fattispecie rappresentata in istanza, si evidenzia che il comma 105 del citato articolo 1 stabilisce che « se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti».
Nel caso di specie l’ipotesi di rideterminazione del credito non può trovare applicazione perché i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dall’affittuario nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Gli stessi, inoltre, non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all’agevolazione, dal momento che l’istante, successivamente all’acquisto di tali beni, concederà in affitto a soggetti terzi, economicamente indipendenti, l’intera attività di ristorazione, che continuerà a essere ubicata nei territori agevolabili.
In ogni caso, al fine di rendere inoperante la rideterminazione di cui al citato comma 105, l’affittuario dovrà comunque, entro i periodi di sorveglianza ivi previsti, far entrare in funzione e non dismettere i beni nell’ambito del compendio aziendale.
Si rappresenta, infine, che nella differente ipotesi in cui il trasferimento dei beni fosse qualificabile come locazione degli stessi, si applicherebbe il menzionato comma 105, con la conseguenza che il credito d’imposta dovrebbe essere rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
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