La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27826 depositata il 30 ottobre 2019 intervenendo in tema di prescrizione del rimborso tributario ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all’Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all’esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice”
La vicenda ha riguardato i soci di una società a responsabilità limitata in liquidazione che avevano sollecitato, con istanza nel 2010, il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi del 1997. Alla richiesta presentata dai socie della srl in liquidazione l’Agenzia delle Entrate rispose con il diniego ritenendo ormai prescritto il diritto al rimborso. Avverso il diniego dell’Amministrazione finanziaria i contribuenti proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici rigettarono le doglianze dei ricorrenti, in quanto, trattandosi di prescrizione decennale, la stessa iniziava a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere. Avverso la decisoone della CTP i ricorrenti presentarono ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello in riforma della decisione impugnata, accolsero le doglianze dei ricorrenti evidenziando che nel caso in cui il contribuente avesse indicato nella dichiarazione dei redditi un credito di imposta, non occorreva alcun altro adempimento, ma doveva solo attendere che l’amministrazione esercitasse il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dall’art. 36 bis del d.p.r. 600/1973.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione finanziaria precisando che “in tema di rimborso d’imposta, non è previsto – né dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, né da altre disposizioni – l’onere dell’Amministrazione finanziaria di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto il credito, sicché, anche in assenza di accertamenti nei termini di legge, non si consolida l’asserito diritto del contribuente “.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29832 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25619 depositata il 31 agosto 2022 - Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, l'azione volta al relativo recupero è sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2011, n. 32685 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25610 depositata il 1° settembre 2023 - In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi,…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37562 depositata il 22 dicembre 2022 - In tema di Iva, secondo la disciplina di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", le note di variazione in diminuzione sono emesse…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 luglio 2022, n. 23314 - La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…