Nel processo tributario è stato introdotto dal D.Lgs. n 156 del 24 settembre 2015 l’immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali

Per le somme dovuti, diversi dalle spese di lite, di importo superiore ai 10.000 euro, il giudice può subordinare il pagamento, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.

Per consentire di ottemperare a tale adempimento è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.60 del 13/3/2017 il decreto del MEF 6 febbraio 2017, n. 22, il quale ai sensi del comma 2 del riformato articolo 69 del D.Lgs. n, 546 del 1992, disciplina la garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.

Il Decreto Ministeriale n. 22/2017 individua sia:

  • il contenuto della garanzia;
  • i soggetti che sono abilitati a rilasciarla.

Il decreto ministeriale n. 22 del 2017 statuisce che la garanzia è costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell’ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.

Le suddette garanzie per le piccole e medie imprese, possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 29 della L. n. 317 del 1991, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1983.

Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione dell’obbligazione da parte della società capogruppo o controllante.

Con il decreto ministeriale n. 22 del 2017 viene precisato che la garanzia, che va redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle finanze, deve avere a oggetto l’integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, oppure l’obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi “nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Il riformato articolo 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 specifica che i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.

La norma precisa altresì che il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro 90 giorni dalla sua notificazione oppure dalla presentazione della garanzia.

In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può instaurare il giudizio di ottemperanza.