La Corte di Cassazione, sezione tributaria,  con l’ordinanza n. 29217 depositata il 12 novembre 2024, intervenendo in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ha ribadito il principio secondo cui in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232/2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. 8981/2017; v., altresì, Cass. n. 7202/2017, Cass. n. 1420/2018, Cass. n. 13508/2018, Cass. n. 22855/2018, Cass. n. 8540/2020).”

La vicenda ha riguardato una società che a seguito di una verifica fiscale riceveva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento con cui venivano disconosciuti costi per pubblicità versati ad associazione non riconosciuta in assenza di idonea prova del contratto di sponsorizzazione, delle prestazioni effettuate e degli effettivi pagamenti. La società contribuente impugnava l’atto impositivo. Il giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso della contribuente. L’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado proponeva appello. I giudici di secondo grado accoglievano l’appello dell’Ufficio. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Gli Ermellini preliminarmente evidenziano che ” In linea generale, ai sensi dell’art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l’informazione ai consumatori circa l’esistenza di tali beni e servizi, unitamente all’evidenziazione e all’esaltazione delle loro caratteristiche e dell’idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite (Cass. n. 10440/2021 e Cass. n. 3087/2016).

Di norma, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della disposizione menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta «aspettativa di ritorno commerciale» (Cass. n. 3433/2012, Cass. n. 10914/2015 e Cass. n. 5720/2016).

Pertanto, laddove non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in esser dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall’art. 108 del TUIR e dalle disposizioni secondarie attuative (Cass. n. 5720/2016).

Un’eccezione alla giurisprudenza sinora richiamata è invece prevista dal richiamato art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 laddove, a fronte delle erogazioni dello sponsor, lo sponsee si impegna ad una serie di attività promozionali suscettibili di valutazione economica. Si è, al riguardo, spiegato che la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo «soggetto erogante» il corrispettivo (nella specie la società ricorrente) e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro (Cass. n. 17196/2019, in motivazione), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese, e ciò in assoluta sintonia con i documenti di prassi; infatti, con la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che «La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate – nel limite del predetto importo – comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell’art. 74, comma 2, del t.u.i.r. nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio medesimo e nei quattro anni successivi» e che «la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima». 

Per i giudici di piazza Cavour ” il citato art. 90, comma 8, costituisce norma speciale, destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall’art. 109 del TUIR, trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche. 

Come è stato sottolineato da autorevole dottrina, la norma intende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire – tramite la leva fiscale – la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport. In sostanza, il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico. Non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass. n. 33030/2018, Cass. n. 33120/2019 e Cass. n. 6017/2020), e non è dunque più basata sulla necessaria riconducibilità dell’onere alla percezione di ricavi da parte dell’impresa che sostiene il costo. Neppure, secondo la dottrina, è consentita la contestazione della incongruità o dell’antieconomicità del costo, dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile,  se  non  impossibile,  individuare  l’ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito. Il peculiare regime approntato dall’art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recenti pronunce di questa Corte, in forza della sua natura agevolativa, «fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima» (Cass. n. 21333/2017, Cass. n. 1420/2018, Cass. n. 11797/2019, Cass. n. 17973/2018, Cass. n. 8540/2020, Cass. n. 21452/2021 e Cass. n. 18510/2022), e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili dal soggetto sponsor tali spese. 

Pertanto per il Supremo consesso, alla luce dei principi sopra richiamati, è stato corretto l’operato dei giudici di appello che “hanno ritenuto di escludere che la società avesse fornito idonea prova documentale circa l’effettività delle prestazioni oggetto delle fatture passive recuperate nell’avviso di accertamento per l’anno 2006 e, quindi, del relativo pagamento, in questo modo sostanzialmente considerando non provate dalla società contribuente le due condizioni per l’applicabilità dell’art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002 rappresentate dalla effettiva corresponsione da parte del contribuente delle somme a titolo di sponsorizzazione per la promozione dei prodotti dallo stesso commercializzati e dalla specifica attività del beneficiario della stessa. “